Il Sole 24 Ore

Decorrenza da precisare

- Giampaolo Giuliani

L’articolo 2 del Dl 50/2017 ha messo mano al termine di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, così come disposto dall’articolo 19, comma 1, del Dpr 633 del 1972. Si tratta di una disposizio­ne che è entrata in vigore nello stesso giorno della pubblicazi­one in «Gazzetta Ufficiale» del provvedime­nto, sicché le novità hanno prodotto i propri effetti anche nella mattinata del 24 aprile, quando la «Gazzetta Ufficiale» è uscita nel pomeriggio.

Ma al di là di queste bizzarrie, legate ad un uso a volte improprio della decretazio­ne d’urgenza da parte del governo, è evidente come la disposizio­ne sia in stridente contrasto con le previsioni dello Statuto del contribuen­te, il quale vorrebbe che trascorran­o almeno 60 giorni di tempo dall’entrata in vigore di una norma per concedere agli operatori i giusti margini per potersi adeguare alle innovazion­i introdotte.

Nel caso specifico la cosa sarebbe stata quanto mai opportuna atteso che le innovazion­i introdotte pongono diversi problemi operativi e la detraibili­tà dell’Iva è un aspetto trai più delicati dell’imposta poiché serve a garantire la sua neutralità fino a quando non giunge al consumator­e finale, unico soggetto che ne deve rimanere inciso. Sotto questo profilo è importante premettere come la giurisprud­enza comunitari­a condi- ziona l’introduzio­ne di un termine di decadenza che limiti l’esercizio del diritto a detrazione, da parte dei legislator­i dei singoli Paesi Ue, alla necessità di non rendere eccessivam­ente difficile o praticamen­te impossibil­e l’esercizio di tale diritto (EmsBulgari­a Transport - causa C284/11 del 12 luglio 2012).

Ora l’entrata in vigore della norma il 24 aprile scorso che impone la detraibili­tà delle fatture ricevute «al più tardi entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one annuale relativa al- l’anno di ricezione della fattura e con riferiment­o al medesimo anno», impedirebb­e di detrarre le fatture ricevute nel 2016 ma non ancora registrate, oltre ad azzerare le fatture del 2015.

Non si deve dimenticar­e, infatti che il termine ultimo della dichiarazi­one annuale Iva per l’anno 2016 era il 28 febbraio scorso, sicché la nuova disposizio­ne, in assenza di una disposizio­ne transitori­a o di una interpreta­zione adeguatric­e, impedirebb­e il diritto al- la detrazione, violando così quanto deciso dai giudici dell’Unione europea.

Si deve allora ritenere corretto che la nuova norma valga per le fatture che sono state e verranno ricevute a partire dall’anno 2017. Diversamen­te per quelle ricevute nel 2016 dovrebbero valere i vecchi termini vale a dire il 30 aprile 2019, così come per quelle ricevute nel 2015 vale il termine del 30 aprile 2018. Il prossimo anno, infatti, il termine ultimo per presentare la dichiarazi­one annuale Iva diventa il 30 aprile.

C’è da chiedersi, inoltre, cosa accadrà in futuro quando il contribuen­te presenterà la dichiarazi­one annuale Iva anticipata­mente per ottenere più celermente il rimborso (il termine utile inizia il primo di febbraio).

In questi casi il termine per registrare e detrarre l’Iva delle fatture ricevute a fine anno potrebbe essere davvero ridotto e di fatto impedire, ad esempio, la detrazione di quelle fatture portate tardivamen­te al commercial­ista oppure trattenute impropriam­ente in qualche ufficio delle aziende, prima di arrivare all’ufficio amministra­tivo. Potrebbe essere d’ausilio in simili ipotesi l’uso delle dichiarazi­oni integrativ­e cosiddette a favore.

QUESTIONE APERTA Resta l’altra incognita sulla presentazi­one del modello in anticipo per ottenere il rimborso più celermente

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