Bonus per intese solo con Paesi «white list»
pLe spese relative a contratti di ricerca “extra-muros” si considerano ammissibili per l’agevolazione solo in presenza di accordi stipulati con imprese e professionisti localizzati in Stati Ue o See ovvero in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. A tal fine, non basta che il Paese sia incluso nella white list nell'anno in cui sono sostenute le spese, ma è necessario che sia considerato “collaborativo” sin dal primo esercizio rilevante ai fini del calcolo della media (2012 per i “solari”).
Il chiarimento, contenuto nella circolare 13/E del 27 aprile, esclude di fatto dal credito d'imposta tutte le spese di R&S derivanti da contratti di ricerca con imprese e professionisti residenti in quegli Stati (in primis la Svizzera) inseriti solo di recente nella white list. Tuttavia, se nel triennio 2012-2014 non sono stati stipulati contratti di ricerca con controparti residenti nel Paese poi dive- nuto collaborativo, i costi addebitati successivamente possono beneficiare del credito.
La seconda parte della circolare fornisce chiarimenti (e in alcuni casi rettifiche) in relazione a specifici aspetti della disciplina agevolativa “originaria” – quindi indipendentemente dalle modifiche della legge di Bilancio 2017 - non affrontati nella precedente circolare 5/E/2016.
Sempre in tema di ricerca extra-muros con soggetti non residenti, viene confermato che in caso di subappalto del contratto di ricerca la condizione di residenza white list, oltre che in capo al commissionario, deve essere verificata anche in capo all'impresa che di fatto svolge l'attività di ricerca.
Per la ricerca commissionata a società del gruppo viene poi chiarito che non rileva l'eventuale mark-up applicato dalla società commissionaria, come era lecito attendersi posto che i costi derivanti da contratti di ricerca infragruppo rilevano – alla stregua di costi intra-muros – solo nei limiti in cui siano riconducibili alle categorie di costi ammissibili.
In tal senso viene chiarito che in caso di ricerca commissionata a società estere del gruppo, il costo addebitato dalla consociata estera va scomposto e ricondotto nelle quattro tipologie di spese ammissibili; tale costo, inoltre, va assunto secondo le regole fiscali italiane. Ad esempio, le quote di ammortamento rilevano nei limiti dei coefficienti tabellari e, per il primo biennio di applicazione, il costo per il personale va distinto tra “altamente qualificato” (credito del 50%) e “non altamente qualificato” (agevolabile al 25%). Se è difficile imputare i costi nelle singole categorie, gli stessi vanno assunti integralmente nella misura ridotta. Il chiarimento vale solo per il 2015-2016 posto che dal 2017, per effetto della legge di Bilancio, tutte le spese sono agevolabili al 50%.
La circolare afferma infine che qualora più società affidino ad una società del gruppo un progetto di ricerca, i costi ribaltati dalla commissionaria sono agevolabili in capo a ciascuna società committente, a condizione che la ripartizione del costo sia effettuata in base a criteri oggettivi.
Un chiarimento molto atteso dalle imprese di minori dimensioni riguarda la documentazione delle spese che, secondo la norma primaria, va certificata da un revisore e allegata al bilancio. La circolare conferma che l'obbligo di certificazione è previsto solo per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale; inoltre l’obbligo di allegazione non comporta l'obbligo di allegare materialmente al bilancio la documentazione contabile, basta che la stessa sia conservata e resa disponibile al momento del controllo. Comunque, la mancata allegazione non fa venir meno il diritto al credito di imposta, ma costituisce mera violazione formale.