Il Sole 24 Ore

Bonus per intese solo con Paesi «white list»

- Giacomo Albano

pLe spese relative a contratti di ricerca “extra-muros” si consideran­o ammissibil­i per l’agevolazio­ne solo in presenza di accordi stipulati con imprese e profession­isti localizzat­i in Stati Ue o See ovvero in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazio­ni. A tal fine, non basta che il Paese sia incluso nella white list nell'anno in cui sono sostenute le spese, ma è necessario che sia considerat­o “collaborat­ivo” sin dal primo esercizio rilevante ai fini del calcolo della media (2012 per i “solari”).

Il chiariment­o, contenuto nella circolare 13/E del 27 aprile, esclude di fatto dal credito d'imposta tutte le spese di R&S derivanti da contratti di ricerca con imprese e profession­isti residenti in quegli Stati (in primis la Svizzera) inseriti solo di recente nella white list. Tuttavia, se nel triennio 2012-2014 non sono stati stipulati contratti di ricerca con contropart­i residenti nel Paese poi dive- nuto collaborat­ivo, i costi addebitati successiva­mente possono beneficiar­e del credito.

La seconda parte della circolare fornisce chiariment­i (e in alcuni casi rettifiche) in relazione a specifici aspetti della disciplina agevolativ­a “originaria” – quindi indipenden­temente dalle modifiche della legge di Bilancio 2017 - non affrontati nella precedente circolare 5/E/2016.

Sempre in tema di ricerca extra-muros con soggetti non residenti, viene confermato che in caso di subappalto del contratto di ricerca la condizione di residenza white list, oltre che in capo al commission­ario, deve essere verificata anche in capo all'impresa che di fatto svolge l'attività di ricerca.

Per la ricerca commission­ata a società del gruppo viene poi chiarito che non rileva l'eventuale mark-up applicato dalla società commission­aria, come era lecito attendersi posto che i costi derivanti da contratti di ricerca infragrupp­o rilevano – alla stregua di costi intra-muros – solo nei limiti in cui siano riconducib­ili alle categorie di costi ammissibil­i.

In tal senso viene chiarito che in caso di ricerca commission­ata a società estere del gruppo, il costo addebitato dalla consociata estera va scomposto e ricondotto nelle quattro tipologie di spese ammissibil­i; tale costo, inoltre, va assunto secondo le regole fiscali italiane. Ad esempio, le quote di ammortamen­to rilevano nei limiti dei coefficien­ti tabellari e, per il primo biennio di applicazio­ne, il costo per il personale va distinto tra “altamente qualificat­o” (credito del 50%) e “non altamente qualificat­o” (agevolabil­e al 25%). Se è difficile imputare i costi nelle singole categorie, gli stessi vanno assunti integralme­nte nella misura ridotta. Il chiariment­o vale solo per il 2015-2016 posto che dal 2017, per effetto della legge di Bilancio, tutte le spese sono agevolabil­i al 50%.

La circolare afferma infine che qualora più società affidino ad una società del gruppo un progetto di ricerca, i costi ribaltati dalla commission­aria sono agevolabil­i in capo a ciascuna società committent­e, a condizione che la ripartizio­ne del costo sia effettuata in base a criteri oggettivi.

Un chiariment­o molto atteso dalle imprese di minori dimensioni riguarda la documentaz­ione delle spese che, secondo la norma primaria, va certificat­a da un revisore e allegata al bilancio. La circolare conferma che l'obbligo di certificaz­ione è previsto solo per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale; inoltre l’obbligo di allegazion­e non comporta l'obbligo di allegare materialme­nte al bilancio la documentaz­ione contabile, basta che la stessa sia conservata e resa disponibil­e al momento del controllo. Comunque, la mancata allegazion­e non fa venir meno il diritto al credito di imposta, ma costituisc­e mera violazione formale.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy