Il Sole 24 Ore

Antiricicl­aggio, linea dura sulle frodi

- Marco Mobili Giovanni Parente

pNessuno sconto, anzi, mano pesante sulle frodi nel caso di riciclaggi­o. E sanzioni amministra­tive solo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematic­he «ovvero plurime» . Passa così la linea dura contro i comportame­nti dolosi e l’alleggerim­ento di oneri e adempiment­i nei casi meno gravi o che non possono essere classifica­ti sotto la voce «riciclaggi­o». Una linea scelta dalla presidente e relatrice della commission­e Giustizia della Camera, Donatella Ferranti (Pd), e da Sergio Boccadutri (Pd) relatore per la commission­e Finanze di Montecitor­io (si veda Il Sole 24 Ore del 26 e 27 aprile).

Nella bozza di parere favorevole sullo schema di Dlgs di recepiment­o della quarta direttiva che sarà discusso già oggi e votato molto verosimilm­ente domani, questa impostazio­ne si materializ­za con 23 condizioni che per il Governo diventano più stringenti e vincolanti. A queste si aggiungono circa 70 osservazio­ni (comprese quelle formali) che lasceranno più margini all’Esecutivo nella stesura finale del provvedime­nto.

In particolar­e, la Camera chiede al Governo di punire con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 30mila euro anche la violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazi­one dei documenti perpetrata attraverso attività fraudolent­a o anche attraverso la «condotta di colui che utilizza i dati falsi o le informazio­ni non veritiere relative al cliente».

Altre tre osservazio­ni, invece, mirano a puntualizz­are l’applicazio­ne per inosservan­za degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione: in questo modo si circoscriv­e il raggio d’azione, come anticipato, agli illeciti più gravi e ripetuti nel tempo. L’identikit di questo tipo di violazioni andrà tracciato da Mef e autorità vigilanti tenendo conto dei rischi di utilizzo del sistema finanziari­o a scopo di riciclaggi­o o finanziame­nto del terrorismo, ma anche della complessiv­a organizzaz­ione del soggetto obbligato.

Confermata la richiesta dei deputati di sopprimere le cosiddette segnalazio­ni tardive, ossia quelle inviate entro il termine perentorio dei 30 giorni. Una modifica che Ferranti e Boccadutri motivano nel loro parere sia con l’«esigenza di evitare un'eccessiva enfasi sull'obbligo di astensione dall’effettuare l'operazione» sia con la consideraz­ione che «non appare corretto considerar­e automatica­mente tardiva la segnalazio­ne di un'operazione per il solo fatto che essa sia stata effettuata successiva­mente all'avvio di un'ispezione da parte delle autorità competenti, ovvero, in ogni caso, quando siano decorsi 30 giorni» dall’operazione.

In termini di maggiore circolazio­ne delle informazio­ni la Camera chiede che le autorità competenti segnalino le situazioni a più alto rischio non solo all’Uif ma anche alla Direzione nazionale antimafia e antiterror­ismo. Inoltre l’adeguata verifica sulle transazion­i con moneta elettronic­a sotto i 15mila euro andrà limitata alle operazioni effettuate da agenti in attività finanziari­a o soggetti che rientrano nella categoria «soggetti convenzion­ati e agenti».

A chiudere le condizioni poste al Governo la gestione della fase transitori­a: nuove regole con decorrenza solo dopo il completame­nto di tutte le disposizio­ni attuative comprese quelle a carico delle autorità vigilanti di settore.

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