Antiriciclaggio, linea dura sulle frodi
pNessuno sconto, anzi, mano pesante sulle frodi nel caso di riciclaggio. E sanzioni amministrative solo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche «ovvero plurime» . Passa così la linea dura contro i comportamenti dolosi e l’alleggerimento di oneri e adempimenti nei casi meno gravi o che non possono essere classificati sotto la voce «riciclaggio». Una linea scelta dalla presidente e relatrice della commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti (Pd), e da Sergio Boccadutri (Pd) relatore per la commissione Finanze di Montecitorio (si veda Il Sole 24 Ore del 26 e 27 aprile).
Nella bozza di parere favorevole sullo schema di Dlgs di recepimento della quarta direttiva che sarà discusso già oggi e votato molto verosimilmente domani, questa impostazione si materializza con 23 condizioni che per il Governo diventano più stringenti e vincolanti. A queste si aggiungono circa 70 osservazioni (comprese quelle formali) che lasceranno più margini all’Esecutivo nella stesura finale del provvedimento.
In particolare, la Camera chiede al Governo di punire con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 30mila euro anche la violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei documenti perpetrata attraverso attività fraudolenta o anche attraverso la «condotta di colui che utilizza i dati falsi o le informazioni non veritiere relative al cliente».
Altre tre osservazioni, invece, mirano a puntualizzare l’applicazione per inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione: in questo modo si circoscrive il raggio d’azione, come anticipato, agli illeciti più gravi e ripetuti nel tempo. L’identikit di questo tipo di violazioni andrà tracciato da Mef e autorità vigilanti tenendo conto dei rischi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ma anche della complessiva organizzazione del soggetto obbligato.
Confermata la richiesta dei deputati di sopprimere le cosiddette segnalazioni tardive, ossia quelle inviate entro il termine perentorio dei 30 giorni. Una modifica che Ferranti e Boccadutri motivano nel loro parere sia con l’«esigenza di evitare un'eccessiva enfasi sull'obbligo di astensione dall’effettuare l'operazione» sia con la considerazione che «non appare corretto considerare automaticamente tardiva la segnalazione di un'operazione per il solo fatto che essa sia stata effettuata successivamente all'avvio di un'ispezione da parte delle autorità competenti, ovvero, in ogni caso, quando siano decorsi 30 giorni» dall’operazione.
In termini di maggiore circolazione delle informazioni la Camera chiede che le autorità competenti segnalino le situazioni a più alto rischio non solo all’Uif ma anche alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Inoltre l’adeguata verifica sulle transazioni con moneta elettronica sotto i 15mila euro andrà limitata alle operazioni effettuate da agenti in attività finanziaria o soggetti che rientrano nella categoria «soggetti convenzionati e agenti».
A chiudere le condizioni poste al Governo la gestione della fase transitoria: nuove regole con decorrenza solo dopo il completamento di tutte le disposizioni attuative comprese quelle a carico delle autorità vigilanti di settore.