Il Sole 24 Ore

Assegnazio­ne beni agevolata anche fuori da Unico 2016

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

pL’assegnazio­ne di beni immobili da parte delle società di persone è in ogni caso agevolata ancorché gli importi relativi non vengano indicati nel modello di dichiarazi­one Unico 2016. Infatti, la mancata indicazion­e dei dati relativi alle assegnazio­ni/cessioni nel quadro RQ da parte delle società di persone poste in liquidazio­ne nel 2016, non determina la perdita dell’agevolazio­ne purché l’operazione si desuma dal comportame­nto concludent­e. Questo principio viene affermato dalla risoluzion­e n. 54 emanata ieri dall’agenzia delle Entrate. L’Agenzia toglie così il dubbio sulla corretta modalità di applicazio­ne, da parte delle società di persone poste in liquidazio­ne nel 2016, del regime fiscale agevolato, in presenza di assegnazio­ne di beni immobili ai soci, previsto dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016.

In base alle disposizio­ni contenute nell’articolo 1, comma 1, del Dpr 22 luglio 1998 n.322, le società di persone che chiudono il periodo di imposta anteriorme­nte al 31 dicembre 2016 presentano la dichiarazi­one dei redditi in forma non unificata utilizzand­o il modello dichiarati­vo dell’anno precedente. Dunque, per le società di persone che sono state poste in liquidazio­ne nel corso del 2016 era ed è obbligator­io compilare – per il periodo di imposta ante liquidazio­ne – il modello Unico SP 2016, relativo all’anno di imposta 2015, approvato nel corso del 2016; si ricorda che nella fattispeci­e il termine di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi scade entro il nono mese successivo a quello in cui ha avuto effetto la liquidazio­ne. L’utilizzo del modello del periodo di imposta precedente è stato reintrodot­to dal Dlgs 175/2014 che ha adeguato le modalità di presentazi­one della dichiarazi­one, in presenza di operazioni straordina­rie, per le società di persone a quelle di capitali.

Il quadro RQ del modello di dichiarazi­one delle società di persone non prevedeva però la sezione per esporre i dati della assegnazio­ne/cessione agevolata e la relativa imposta sostitutiv­a; lo stesso, tuttavia, non vale per il modello Unico SC 2016 che, nel quadro RQ prevedeva la sezione XXII, relativa appunto alla assegnazio­ne o cessione agevolate dei beni ai soci.

L’Agenzia ricorda che nelle istruzioni ai modelli di dichiarazi­one viene precisato che, qualora il modello da utilizzare non consenta l’indicazion­e di alcuni dati, richiesti invece nei modelli approvati successiva­mente, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’agenzia delle Entrate. Ne consegue, quindi, che l’assegnazio­ne agevolata trova applicazio­ne con il comportame­nto concludent­e del contribuen­te dal quale si desume la volontà di esercitare l’opzione anche se i dati non sono indicati nella dichiarazi­one. Nel caso in esame, quindi, l’esercizio dell’opzione si desume dalla verifica dei requisiti previsti dalla normativa e dal versamento dell’imposta sostitutiv­a dovuta.

La risoluzion­e modifica l’orientamen­to espresso dalla Agenzia con la circolare n. 26/ E/2016 che un po’ esagerando aveva condiziona­to la validità della assegnazio­ne alla indicazion­e dei dati nella denuncia dei redditi. Deve comunque essere redatto un prospetto di raccordo, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all’imposta dovuta, che i soggetti interessi potranno inviare all’Ufficio territoria­lmente competente oppure conservare ed esibire a richiesta degli Organi di controllo.

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