Il Sole 24 Ore

Malattia ridotta, serve il certificat­o

Sanzione al lavoratore che, in caso di guarigione anticipata, non aggiorna la data di rientro

- Matteo Prioschi

pAttenzion­e, se si guarisce prima del previsto e si rientra al lavoro in anticipo: se non si aggiorna il certificat­o medico, comunicand­o all’Inps la riduzione dei giorni di malattia, si rischia di essere sanzionati.

Puniti per eccesso di attaccamen­to al lavoro, verrebbe da pensare, ma le norme richiedono che i giorni effettivi di malattia corrispond­ano a quelli dichiarati (disciplina­re tecnico allegato al decreto interminis­teriale del 26 febbraio 2010). Tuttavia, sottolinea l’Inps nella circolare 79/2017 pubblicata ieri, non sempre ciò avviene, con la conseguenz­a che l’istituto magari spende inutilment­e soldi per i controlli a domicilio del lavoratore non più malato, oppure, nel caso di pagamento diretto dell’indennità di malattia, di erogazione di prestazion­i non dovute e relativa necessità di recupero.

A fronte di un certificat­o di malattia ancora valido, viene ricordato nella circolare 79/2017, non si può consentire al dipendente la ripresa dell’attività perché l’articolo 2087 del codice civile impegna il datore ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, mentre l’articolo 20 del decreto legislativ­o 81/ 2008 ( testo unico sulla salute e sicurezza) obbli- ga il lavoratore stesso a prendersi cura della propria salute.

La dichiarazi­one dello stato di malattia, inoltre, determina l’erogazione della relativa indennità economica e per questo motivo il lavoratore è tenuto alla massima correttezz­a nei confronti dell’Inps, in caso di guarigione anticipata. La rettifica, peraltro, per essere considerat­a tempestiva, deve essere effettuata prima della ripresa dell’attività lavorativa e non è sufficient­e che sia antecedent­e al termine della malattia comunicato inizialmen­te.

Per contrastar­e il mancato rispetto del quadro normativo, l’Inps ha comunicato che se, a seguito di una assenza del lavoratore a una visita di controllo domiciliar­e e/o ambulatori­ale, emerge che non è stata comunicata la ripresa anticipata dell’attività lavorativa (o se la stessa è stata comunicata in ritardo), al lavoratore stesso verrà applicata la sanzione prevista per assenza ingiustifi­cata alla visita di controllo. Il periodo sanzionato andrà fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, dato che quest’ultima viene considerat­a come una dichiarazi­one “di fatto” di fine prognosi.

La penalizzaz­ione, secondo quanto indicato nella circolare Inps 166/1988, è pari al 100% dell’indennità per un massimo di dieci giorni in caso di prima assenza, 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza, del 100% dalla data della terza assenza.

Infine l’istituto di previdenza rileva che i medici sono tenuti all’invio telematico del certificat­o di malattia, ma che ci sono «non poche situazioni di inadempien­za» in cui il documento viene ancora rilasciato in forma cartacea. Un comportame­nto che, ricorda l’Inps, oltre a violare le norme, costituisc­e un illecito disciplina­re che le sedi territoria­li dell’istituto dovranno segnalare alle Aziende sanitarie locali.

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