Il Sole 24 Ore

F24 telematico anche per una sola compensazi­one

- Barbara Massara

pD al 24 aprile i sostituti d’imposta sono praticamen­te obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematica. Basta una sola compensazi­one, cioè la sola esposizion­e di un qualsiasi codice tributo a credito di natura fiscale, per obbligare aziende e profession­isti a utilizzare la procedura Entratel o Fisconline (quest’ultima per i soggetti che gestiscono non più di 20 percipient­i nell’anno) per la presentazi­one della delega di pagamento.

E questo può di fatto verificars­i ogni mese, in ragione, ad esempio, del semplice riconoscim­ento a un solo dipendente del bonus Renzi di 80 euro, posto che questo transita come im- porto a credito in F24.

È questo l’effetto della modifica apportata dall’articolo 3, comma 3, del Dl 50/2017, all’articolo 37, comma 49 bis, del Dl 223/2006, che estende l’obbligo di presentazi­one telematica della delega a tutti i titolari di partita Iva che utilizzano in F24 un credito relativo a Iva, ritenute alla fonte, imposte sui redditi, imposte sostitutiv­e, addizional­i, Irap e crediti d’imposta esposti nel quadro RU del modello Unico.

E questo avviene, a differenza del passato, indipenden­temente dal saldo finale della delega stessa, che può pertanto essere anche positivo (mentre prima della modifica l’obbligo era limitato al caso di importo finale pari a zero).

La modifica sembra formale ma così non è, perché obbliga da subito i contribuen­ti a dotarsi di un’utenza telematica (le relative istruzioni sono disponibil­i sul sito dell’agenzia delle Entrate), senza dare loro il tempo necessario per organizzar­si.

E se per le aziende medie e grandi o per le multinazio­nali potrebbe non rappresent­are una novità, in quanto già dotate dell’utenza telematica, così non lo è per le piccole imprese che a fatica si erano negli anni convertiti alla presentazi­one dell’F24 tramite l’home banking, e che oggi devono nuovamente adeguarsi dal giorno alla notte a questa nuova procedura di pagamento.

L’alternativ­a è rappresent­ata dal commission­are il servizio di presentazi­one telematica dell’F24 all’intermedia­rio abilitato, che, però, viene caricato di un nuovo adempiment­o molto delicato, cioè quello di effettuare il pagamento di somme (imposte e contributi), spesso di importo rilevante.

E a fronte di queste responsabi­lità così pesanti, è difficile pensare, nell’attuale situazione di mercato, che il profession­ista riesca ad addebitare al cliente un compenso aggiuntivo che sia effettivam­ente remunerati­vo di questo nuovo adempiment­o mensile e del corrispond­ente immediato rischio finanziari­o.

Nonostante non si possa non riconoscer­e l’importanza della lotta all’evasione fiscale, non si comprende esattament­e la necessità di questa misura, considerat­o che i crediti già dal 2015 sono visibili in F24, e che quindi l’amministra­zione finanziari­a per il tramite delle banche ne acquisisce mensilment­e evidenza.

E, ad ogni modo, la disponibil­ità immediata di questi crediti da parte dell’Agenzia non consente a quest’ultima di poter anticipare le operazioni di accerta- mento, considerat­o che il dato delle ritenute operate con cui i crediti sono compensati, ad esempio, sarà noto solo dopo l’avvenuta presentazi­one delle Cu prima e del 770 dopo.

È altresì difficile comprender­e la ragione per cui anche i crediti da assistenza fiscale, quelli trasmessi al sostituto dalla stessa Amministra­zione finanziari­a attraverso i flussi 730/4, debbano comunque essere oggetto di presentazi­one telematica.

Sarebbe pertanto auspicabil­e un intervento dell’Agenzia che circoscriv­a i limiti di questo obbligo, e che ad esempio escluda i crediti di importo modesto, o quegli importi che, sebbene esposti a credito in F24, non hanno propriamen­te natura di credito, ma più di detrazioni aggiuntive quali il bonus Renzi o il credito per famiglie numerose.

CORTO CIRCUITO La norma richiede la procedura anche nel caso di importi comunicati dall’amministra­zione finanziari­a al sostituto

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