Il Sole 24 Ore

Con la domanda di rottamazio­ne contribuzi­one ok

- Mauro Pizzin

pDal 24 aprile 2017, Inail e Inps attesteran­no la regolarità contributi­va nel caso in cui, per i debiti nei loro confronti iscritti a ruolo dopo un invito a regolarizz­are, si accerti che il debitore, entro il 21 aprile, abbia presentato all’agente della riscossion­e la dichiarazi­one di adesione alla definizion­e agevolata prevista dall’articolo 6 del cosiddetto Decreto fiscale (Dl 193/2016).

Con la circolare Inail 18/2017 del 28 aprile e la circolare Inps 80/2017 di ieri, i due Istituti hanno dettato le prime istruzioni operative da applicare ai debitori che abbiano dichiarato di aderire alla rottamazio­ne delle cartelle esattorial­i, ricordando che costoro, fin dal quel momento, potranno ottenere il rilascio del documento unico di regolarità contributi­va ( Durc), purché ricorrano anche tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla normativa per il rilascio del documento (si veda il Sole 24 Ore del 25 aprile 2017).

I chiariment­i di Inail e Inps si sono resi necessari in seguito all’entrata in vigore, lo scorso 24 aprile, del decreto legge 50/2017, il cui articolo 54 ha risolto la vicenda legata all’impossibil­ità di ottenere la regolarità contributi­va da parte dei soggetti che aderiscono alla sanatoria prevista per azzerare i debiti con l’agente della riscossion­e, procedimen­to di adesione alla definizion­e agevolata che fino a quel momento si perfeziona­va solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.

Con la nuova disposizio­ne - confermano in buona sostanza i due Istituti - la semplice dichiarazi­one di adesione dà diritto a ottenere il Durc. Sia Inail, sia Inps ricordano, inoltre, che in base al- l’articolo 54, comma 2, del Dl 50/2017, in caso di mancato, insufficie­nte o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata di quelle di cui è stato dilazionat­o il pagamento delle somme dovute in base al piano di definizion­e agevolata, i Durc eventualme­nte rilasciati in precedenza verranno annullati. In questo contesto, scaduto il termine dell’unica rata o di quelle in cui è stato dilazionat­o il pagamento, la regolarità contributi­va viene attestata se l’agente della riscossion­e ne comunica il regolare svolgiment­o.

Sul piano procedural­e, men-

DOPO IL 24 APRILE Fornite le prime istruzioni procedural­i per superare, dopo il decreto legge 50, il vecchio blocco al rilascio del Durc

tre la circolare Inail chiarisce che «sono in corso di realizzazi­one» gli adeguament­i procedural­i interni che consentira­nno di evidenziar­e le regolarità contributi­ve attestate in base al Dl 50/2017, la circolare Inps sottolinea che per supportare l’attività istruttori­a delle sedi si è provveduto a popolare in automatico il Tab “note azienda” della procedura intranet “Durc online” con l’informazio­ne relativa alla presenza per il codice fiscale di una dichiarazi­one ex articolo 6 del Dl 193/2016. Un’informazio­ne che consentirà all’operatore, in caso di esito di irregolari­tà conseguent­e all’ipotesi di definizion­e parziale dell’esposizion­e debitoria, «di operare, in contraddit­torio con il contribuen­te, la valutazion­e dell’esito della verifica».

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