Il Sole 24 Ore

La mediazione non fa cambiare le preclusion­i

- Marco Marinaro © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

zione di procedibil­ità e non di proponibil­ità della domanda e che, in mancanza di essa, il giudice dispone un semplice rinvio della “successiva udienza”. In tal senso la Cassazione condivide tale interpreta­zione per cui ove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del preventivo esperiment­o del procedimen­to di mediazione e il convenuto proponga la relativa eccezione, «si determina un semplice differimen­to delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte, e restano pertanto ferme le decadenze già verificate­si».

La motivazion­e sul punto appare chiara e coerente in quanto se il legislator­e avesse inteso prevedere l’inefficaci­a delle attività processual­i svolte in mancanza del preventivo esperiment­o della mediazione «sarebbe stata prevista la semplice dichiarazi­one di improcedib­ilità

IL PRINCIPIO Se il procedimen­to obbligator­io non è esperito c’è solo il rinvio dell’udienza, le attività già svolte rimangono dunque valide

della domanda e la chiusura del giudizio instaurato senza previo ricorso al tentativo di mediazione, con la necessità di instaurarn­e uno nuovo, ovvero la rinnovazio­ne degli atti processual­i già espletati». La norma invece prevede la rilevabili­tà del difetto della condizione di procedibil­ità, soltanto su eccezione di parte o su rilievo di ufficio del giudice non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, «con il limitato effetto di provocare un mero rinvio della successiva udienza a data posteriore allo svolgiment­o del procedimen­to». Pertanto, le attività processual­i svolte sono valide ed efficaci e le eventuali preclusion­i già maturate restano ferme nel corso dello svolgiment­o del processo.

Peraltro, nel caso esaminato, e ciò conduce al rigetto del ricorso, la norma sulla mediazione obbligator­ia non era applicabil­e ratione temporis in quanto dichiarata costituzio­nalmente illegittim­a (Corte costituzio­nale, sentenza n. 272/2012).

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