La mediazione non fa cambiare le preclusioni
zione di procedibilità e non di proponibilità della domanda e che, in mancanza di essa, il giudice dispone un semplice rinvio della “successiva udienza”. In tal senso la Cassazione condivide tale interpretazione per cui ove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del preventivo esperimento del procedimento di mediazione e il convenuto proponga la relativa eccezione, «si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte, e restano pertanto ferme le decadenze già verificatesi».
La motivazione sul punto appare chiara e coerente in quanto se il legislatore avesse inteso prevedere l’inefficacia delle attività processuali svolte in mancanza del preventivo esperimento della mediazione «sarebbe stata prevista la semplice dichiarazione di improcedibilità
IL PRINCIPIO Se il procedimento obbligatorio non è esperito c’è solo il rinvio dell’udienza, le attività già svolte rimangono dunque valide
della domanda e la chiusura del giudizio instaurato senza previo ricorso al tentativo di mediazione, con la necessità di instaurarne uno nuovo, ovvero la rinnovazione degli atti processuali già espletati». La norma invece prevede la rilevabilità del difetto della condizione di procedibilità, soltanto su eccezione di parte o su rilievo di ufficio del giudice non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, «con il limitato effetto di provocare un mero rinvio della successiva udienza a data posteriore allo svolgimento del procedimento». Pertanto, le attività processuali svolte sono valide ed efficaci e le eventuali preclusioni già maturate restano ferme nel corso dello svolgimento del processo.
Peraltro, nel caso esaminato, e ciò conduce al rigetto del ricorso, la norma sulla mediazione obbligatoria non era applicabile ratione temporis in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte costituzionale, sentenza n. 272/2012).