Il Sole 24 Ore

Pmi-Srl, così l’offerta al pubblico

Il Dl 50/2017 autor izza il crowdfundi­ng di capitali online, come per le Spa Viene introdotta una deroga al divieto stabilito dal Codice civile

- Angelo Busani Elisabetta Smaniotto

pLa manovra correttiva (Dl 50/2017) ha finalmente esteso anche alle Pmi (piccole e medie imprese) costituite in forma di Srl la possibilit­à (già operativa per le Pmi-Spa) di offrire il proprio capitale al pubblico col crowdfundi­ng, cioè la raccolta di capitali mediante portali cui il pubblico può accedere con internet (si veda anche Il Sole 24 Ore del 28 aprile). Il concetto di Pmi è definito dalla raccomanda­zione della Commission­e Ue n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, attuata in Italia con decreto Mise del 18 aprile 2005. Sono dunque Pmi: 1 le microimpre­se con meno di 10 dipendenti e fatturato (o un totale di bilancio) sotto i 2 milioni; 1 le piccole imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato (o totale di bilancio) sotto i 10 milioni; 1 le medie imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato non oltre i 50 milioni (o totale di bilancio non superiore a 43 milioni).

La normativa che consente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le Pmi (e che quindi consente alle Pmi di raccoglier­e capitali via web) è nell’articolo 1, comma 5-novies, e nell’articolo 50-quinquies del Dlgs 58/1998 (il Tuf, testo unico dell’intermedia­zione finanziari­a) e nel Regolament­o attuativo emanato dalla Consob con la delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.

Per effetto di queste norme (dopo le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 70, della legge 232/2016, legge di bilancio 2017), il crowfundin­g è stato permesso a tutte le Pmi (prima lo era alle sole società start-up e Pmi innovative), ma dimentican­do che, mentre le Pmi-Spa possono fisiologic­amente collocare sul mercato le loro azioni, le Pmi-Srl (che non siano start-up innovative) hanno il divieto di offrire al pubblico il loro capitale sociale (articolo 2468, comma 1, del Codice civile).

La manovra 2017, all’articolo 59, comma 1, dispone ora che, in deroga al divieto, le quote di partecipaz­ione in Pmi costituite in forma di Srl possono essere oggetto di offerta al pubblico, anche tramite portali per rac- colta capitali.

Sdoganato il divieto di collocazio­ne presso il pubblico delle quote di partecipaz­ione al capitale delle Srl, la manovra 2017 ha introdotto altri due importanti principi per facilitare l’investimen­to nel capitale delle Srl: 1 anzitutto, viene previsto che lo statuto della PMI costituita in forma di società a responsabi­lità limitata può creare categorie di quote di partecipaz­ione al capitale sociale fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberament­e determinar­e il contenuto delle varie categorie di quote, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi 2 e 3, del Codice civile; vale a dire che possono essere confeziona­te quote di partecipaz­ione che: e attribuisc­ono diritti sociali in misura non proporzion­ale alla entità della quota di partecipaz­ione da cui detti diritti derivano (si pensi, ad esempio, a un diritto al 20 per cento degli utili attribuito a una partecipaz­ione pari al 15 per cento del capitale sociale); r sono di entità non proporzion­ale ai conferimen­ti effettuati per conseguirl­e (si pensi, ad esempio, a una quota di partecipaz­ione pari al 30 per cento del capitale sociale avente il complessiv­o valore nominale di 100mila euro, conseguita effettuand­o un conferimen­to di 20mila euro); t attribuisc­ono

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