Operazioni possibili secondo lo schema equity-based
pC on l’espressione crowdfunding si individua il conferimento di denaro ( funding), anche di modesta entità, potenzialmente effettuabile da una moltitudine di persone (e cioè dalla folla, in inglese crowd) al fine di finanziare un progetto (imprenditoriale o non imprenditoriale) mediante l’utilizzo di siti internet (detti “piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.
Si parla di equity-based crowdfunding quando tramite l’investimento online si acquista una vera e propria quota di partecipazione in una società di capitali (una Srl o una Spa): in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto agli utili) e di diritti amministrativi (ad esempio, il diritto di voto in assemblea) che derivano dalla partecipazione acquisita nella società che l’investitore ha inteso finanziare. Questi, insomma, ne diventa un vero e proprio socio.
È peraltro possibile individuare altri modelli di crowdfunding a seconda del tipo di rapporto che si instaura tra il soggetto che finanzia e quello che necessita del finanziamento e che lo domanda mediante l’utilizzo dei portali a ciò dedicati: e vi sono anzitutto iniziative che prevedono l’effettuazione di donazioni per supportare una determinata causa senza ricevere nulla in cambio (è il cosiddetto modello donation based): ad esempio, si sostiene la campagna elettorale di un candidato allo scopo di favorirne l’elezione; rè poi possibile partecipare al finanziamento di una determinata i niziativa ricevendo i n cambio un premio o una specifica ricompensa non in denaro (è il cosiddetto modello reward based): ad esempio, si finanzia una produzione cinematografica e, in cambio, si ottiene il biglietto per assistere alla sua rappresentazione; t con il crowdfunding inoltre è possibile organizzare, sempre per il tramite di piattaforme online, un sistema di prestiti tra privati, ricompensati con il pagamento di interessi (è il cosiddetto modello di social lending o peer to peer lending); u si può ipotizzare, inoltre, la partecipazione al finanziamento di una data intrapresa imprenditoriale, ricevendo in cambio una partecipazione (non al capitale sociale, come nell’equity crowdfunding, ma) agli eventuali utili che verranno conseguiti (è il cosiddetto modello di crowfunding royalty based).
Il nostro Paese si è dunque tempestivamente dotato (fin dal Dl 179/2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento la
LA DEFINIZIONE L’operazione consiste nell’acquisto online di una vera e propria quota di partecipazione in una società di capitali
inedita figura della società startup innovativa) di una normativa specifica e organica relativa all’equity crowdfunding e ciò avendo in considerazione il fatto che il tessuto produttivo italiano è fondato sulle piccole imprese, le quali incontrano però enormi difficoltà (in particolare dopo la crisi del sistema economico iniziata nel 2008) ad ottenere finanziamenti dalle banche, specie se si tratta di start-up.
Nel disegno del legislatore, l’equity crowdfunding è dunque stato interpretato come uno strumento che può favorire il finanziamento dell’imprenditoria minore, sfruttando le potenzialità della rete internet. A sua volta la Consob, alla quale il Dl 179/2012 aveva delegato l’attuazione concreta della disciplina del crowfunding, ha provveduto ad adottare il regolamento 18592 del 26 giugno 2013.