Il Sole 24 Ore

Informazio­ni da pubblicare sui portali vigilati

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pLe informazio­ni che servono ai potenziali investitor­i per decidere se impiegare denaro (tramite internet) in strumenti finanziari emessi da Pmi sono consultabi­li sui portali online che si occupano di equity crowdfundi­ng. Sono piattaform­e vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio a favore delle Pmi.

Questi portali forniscono dunque le informazio­ni sulle Pmi emittenti e sulle singole offerte da esse lanciate sul mercato attraverso apposite schede (redatte secondo il modello standard allegato al regolament­o Consob n. 18592) le quali possono essere presentate anche con strumenti multimedia­li e, quindi, anche mediante immagini e video. Le presentazi­oni sono normalment­e allestite in formato powerpoint, e descrivono l’azienda, la sua idea di business, le persone che le dirigono e i progetti che intendono sviluppare con l’investimen­to cercato.

Proprio per il ruolo cruciale che questi portali svolgono, il legislator­e ha ritenuto necessario garantire l’affidabili­tà e la qualità del servizio fornito dai portali stessi. Per questi motivi la gestione di portali è stata riservata solo a due categorie di soggetti: 1 i soggetti autorizzat­i dalla Consob (e iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob medesima), dotati di determinat­i requisiti di affidabili­tà, di profes- sionalità e di onorabilit­à; 1 le banche e alle imprese di investimen­to (Sim) già autorizzat­e alla prestazion­e di servizi di investimen­to (questi sono “gestori di diritto”).

L’elenco dei gestori di portali è consultabi­le sul sito della Consob al seguente indirizzo: http:// www.consob.it/main/intermedia­ri/cf_gestori/index.html.

Le Pmi possono offrire, sui portali on-line, unicamente “strumenti di capitale di rischio”: si tratta cioè dell’offerta di azioni di società per azioni oppure di quote di società a responsabi­lità limitata.

Non è dunque possibile che si svolgano offerte aventi ad oggetto titoli di debito (ad esempio: le obbligazio­ni).

Chi acquista titoli di capitale ha diritto a percepire annualment­e il dividendo (cioè, una quota parte) sugli utili che la società abbia conseguito nell’esercizio precedente; peraltro, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazi­one spettante a chi lo possiede (il dividendo) è legata all’andamento economico della società emittente (e cioè alla presenza di utili).

La remunerazi­one del soggetto che acquista un titolo di debito corrispond­e invece al pagamento degli interessi e il rischio che si sopporta (e cioè il mancato pagamento degli interessi) sussiste solo in caso di dissesto finanzia- rio della società emittente (e prescinde, quindi, dalla presenza o meno di utili: infatti, gli interessi dei titoli di debito devono comunque essere pagati dalla società emittente, a meno che la società stessa non si venga a trovare in uno stato di dissesto e, quindi, non disponga delle risorse occorrenti per pagare questi interessi).

Un’altra rilevante differenza tra titoli di capitale e titoli di debito è che, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito possono partecipar­e, insieme agli altri creditori, alla suddivisio­ne (che comunque si realizza in tempi solitament­e molto lunghi) dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

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