Split payment, controllate con perimetro «mobile»
L’estensione del raggio d’azione r ischia di amplificare la r ichiesta di accesso al credito bancar io per le liquidazioni Iva
Con l’ampliamento della platea dei contribuenti soggetti al meccanismo dello split payment (ovvero scissione dei pagamenti) previsto dal Dl 50/2017, la gestione del credito Iva diventa sempre più problematica sia sul piano finanziario che sul piano economico.
In effetti, il meccanismo prevede, in difformità al normale funzionamento dell’imposta, che il fornitore di un contribuente soggetto a split payment deve fatturare al cliente le proprie operazioni evidenziando l’Iva in fattura, ma l’imposta non verrà dal fornitore né versata né liquidata. Il cliente a sua volta, però, scinderà il pagamento della fattura regolando al fornitore il solo imponibile e versando all’erario la relativa imposta. Questo meccanismo incide sul piano finanziario del fornitore perché richiede a quest’ultimo di anticipare l’imposta al suo fornitore senza, però, riottenere direttamente la provvista dal proprio cliente. Questo comporta che il fornitore, nella maggior parte dei casi, va fisiologicamente a credito e quindi per riottenere le somme anticipate è costretto ad attivare con l’agenzia delle Entrate, una procedura di rimborso ovvero, ma nei limiti imposti dalla legge (attualmente nella maggior parte dei casi nei limiti di 700mila euro) utilizzarle in compensazione. Entrambe le soluzioni, per motivi tecnici e per vincoli di legge, non consentono mai un recupero immediato delle somme precedentemente anticipate.
Questa situazione potrebbe produrre, a sua volta, un effetto economico, in quanto il fornitore per anticipare il pagamento dell’Iva dovrà chiedere un finanziamento al sistema creditizio, che, come ha fatto in passato, potrebbe chiedere maggiori interessi in quanto il finanziamento non è più collegato con un credito immediato.
Effettivamente il meccanismo che è stato introdotto e che ora viene operativamente esteso a una platea di soggetti più ampio, nasce da una motivazione antievasione, ha creato in passato e creerà in futuro (almeno in modo transitorio) una maggiore entrata all’Erario, ma amplierà per gli operatori le criticità connesse alla gestione del credito. Questa situazione nella sua nuova estensione mette sempre più in crisi il principio di neutralità dell’imposta previsto dalla direttiva Iva (2006/112/Ce).
Vediamo nel dettaglio tutta la platea coinvolta.
Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti all’articolo 1, comma 2 , della legge 196/2009 vale a dire quelle strutture che sono soggette alla fatturazione elettronica obbligatoria 1 Le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri nonché dagli enti pubblici territoriali (regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni). 1 Le società controllate diretta- mente o indirettamente dalle organizzazioni di cui ai punti precedenti. 1 Tutte le società quotate inserite nel Ftse Mib della Borsa italiana. Il limite dello specifico elenco del mercato azionario potrà, comunque, essere modificato con decreto dal ministro dell’Economia e delle finanze.
Attenzione, però, che non risulta semplice neppure l’identificazione dei nuovi soggetti coinvolti, in quanto il decreto impone regole specifiche e non omogenee per definire la nozione rilevante di controllo. Ad esempio, per le società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali il controllo si verifica in base ai requisiti al comma 1 numero 1) dell’articolo 2359 del Codice civile (vale a dire le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria), mentre per le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri il controllo tiene conto, oltre che del comma 1 numero 1) dell’articolo 2359 anche del n 2) dello stesso articolo (vale a dire anche le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria).
Probabilmente, come è avvenuto con la precedente normativa, l’identificazione dei soggetti coinvolti sarà lasciata a una dichiarazione del cliente, pur rimanendo il debito dell’imposta sul cedente/prestatore. È auspicabile che l’elenco dei soggetti coinvolti sia definito a priori dall’amministrazione finanziaria per esempio attraverso il decreto attuativo.