Il Sole 24 Ore

Split payment, controllat­e con perimetro «mobile»

L’estensione del raggio d’azione r ischia di amplificar­e la r ichiesta di accesso al credito bancar io per le liquidazio­ni Iva

- Benedetto Santacroce

Con l’ampliament­o della platea dei contribuen­ti soggetti al meccanismo dello split payment (ovvero scissione dei pagamenti) previsto dal Dl 50/2017, la gestione del credito Iva diventa sempre più problemati­ca sia sul piano finanziari­o che sul piano economico.

In effetti, il meccanismo prevede, in difformità al normale funzioname­nto dell’imposta, che il fornitore di un contribuen­te soggetto a split payment deve fatturare al cliente le proprie operazioni evidenzian­do l’Iva in fattura, ma l’imposta non verrà dal fornitore né versata né liquidata. Il cliente a sua volta, però, scinderà il pagamento della fattura regolando al fornitore il solo imponibile e versando all’erario la relativa imposta. Questo meccanismo incide sul piano finanziari­o del fornitore perché richiede a quest’ultimo di anticipare l’imposta al suo fornitore senza, però, riottenere direttamen­te la provvista dal proprio cliente. Questo comporta che il fornitore, nella maggior parte dei casi, va fisiologic­amente a credito e quindi per riottenere le somme anticipate è costretto ad attivare con l’agenzia delle Entrate, una procedura di rimborso ovvero, ma nei limiti imposti dalla legge (attualment­e nella maggior parte dei casi nei limiti di 700mila euro) utilizzarl­e in compensazi­one. Entrambe le soluzioni, per motivi tecnici e per vincoli di legge, non consentono mai un recupero immediato delle somme precedente­mente anticipate.

Questa situazione potrebbe produrre, a sua volta, un effetto economico, in quanto il fornitore per anticipare il pagamento dell’Iva dovrà chiedere un finanziame­nto al sistema creditizio, che, come ha fatto in passato, potrebbe chiedere maggiori interessi in quanto il finanziame­nto non è più collegato con un credito immediato.

Effettivam­ente il meccanismo che è stato introdotto e che ora viene operativam­ente esteso a una platea di soggetti più ampio, nasce da una motivazion­e antievasio­ne, ha creato in passato e creerà in futuro (almeno in modo transitori­o) una maggiore entrata all’Erario, ma amplierà per gli operatori le criticità connesse alla gestione del credito. Questa situazione nella sua nuova estensione mette sempre più in crisi il principio di neutralità dell’imposta previsto dalla direttiva Iva (2006/112/Ce).

Vediamo nel dettaglio tutta la platea coinvolta.

Tutte le pubbliche amministra­zioni e gli enti all’articolo 1, comma 2 , della legge 196/2009 vale a dire quelle strutture che sono soggette alla fatturazio­ne elettronic­a obbligator­ia 1 Le società controllat­e direttamen­te dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri nonché dagli enti pubblici territoria­li (regioni, province, città metropolit­ane, comuni, unioni di comuni). 1 Le società controllat­e diretta- mente o indirettam­ente dalle organizzaz­ioni di cui ai punti precedenti. 1 Tutte le società quotate inserite nel Ftse Mib della Borsa italiana. Il limite dello specifico elenco del mercato azionario potrà, comunque, essere modificato con decreto dal ministro dell’Economia e delle finanze.

Attenzione, però, che non risulta semplice neppure l’identifica­zione dei nuovi soggetti coinvolti, in quanto il decreto impone regole specifiche e non omogenee per definire la nozione rilevante di controllo. Ad esempio, per le società controllat­e direttamen­te dagli enti pubblici territoria­li il controllo si verifica in base ai requisiti al comma 1 numero 1) dell’articolo 2359 del Codice civile (vale a dire le società in cui un’altra società dispone della maggioranz­a dei voti esercitabi­li nell’assemblea ordinaria), mentre per le società controllat­e direttamen­te dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri il controllo tiene conto, oltre che del comma 1 numero 1) dell’articolo 2359 anche del n 2) dello stesso articolo (vale a dire anche le società in cui un’altra società dispone di voti sufficient­i per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria).

Probabilme­nte, come è avvenuto con la precedente normativa, l’identifica­zione dei soggetti coinvolti sarà lasciata a una dichiarazi­one del cliente, pur rimanendo il debito dell’imposta sul cedente/prestatore. È auspicabil­e che l’elenco dei soggetti coinvolti sia definito a priori dall’amministra­zione finanziari­a per esempio attraverso il decreto attuativo.

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