Il Sole 24 Ore

Scuole religiose, se costano c’è l’Imu

- Luigi Lovecchio

pG li immobili degli istituti religiosi adibiti a scuole paritarie sono soggetti a Ici ( e a Imu) se non si dimostra che l’attività è svolta con modalità non commercial­i. A tale scopo, occorre che la stessa sia prestata gratuitame­nte ovvero dietro pagamento di un corrispett­ivo simbolico. La Corte di cassazione ha ribadito il suo orientamen­to in materia con la sentenza n. 10754 depositata ieri.

La vicenda trae origine dalla richiesta di pagamento del- l’Ici da parte del comune di Cagliari nei riguardi di un istituto religioso, con riferiment­o ad un immobile adibito a scuola paritaria.

La Cassazione ha ricordato in proposito che la norma di riferiment­o, rappresent­ata dall’articolo 7, lettera i), Dlgs n. 504/92, deve essere interpreta­ta alla luce della decisione della Commission­e Ue del 19 dicembre 2012. In forza di quest’ultimo provvedime­nto, infatti, l’esenzione Ici, nella parte in cui si applicava anche ad attività aventi contenuto commercial­e, è stata dichiarata illegittim­a in quanto contraria al divieto di aiuti di Stato alle imprese.

Ricorda ulteriorme­nte il giudice di legittimit­à che per qualificar­e come non commercial­e l’attività didattica non basta «il rispetto delle condizioni quali il soddisfaci­mento degli standard di insegnamen­to, l’accoglienz­a degli alunni portatori di handicap, l’applicazio­ne della contrattaz­ione collettiva e la garanzia della non discrimina­zione nell’accettazio­ne degli alunni».

Allo scopo occorre anche che le prestazion­i siano eseguite a titolo gratuito ovvero con corrispett­ivo simbolico, idoneo a coprire solo una minima frazione del costo complessiv­o. L’onere di provare la sussistenz­a di tale requisito compete al contribuen­te.

Nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo e secondo grado era stato accertato che la retta praticata dalla scuola era in linea con i prezzi di mercato. Trattandos­i di una “doppia conforme”, il suddetto accertamen­to di fatto era dunque insindacab­ile davanti nel giudizio di Cassazione. Per l’effetto, la sentenza ha confermato l’imponibili­tà dell’immobile in oggetto.

La pronuncia, che si pone nel medesimo filone inaugurato dalle sentenze 14225 e 14226 del 2015 della Suprema Corte, sempre in materia di scuole paritarie, conserva intatta la sua validità anche in vigenza dell’Imu.

Nell’ambito del vigente tributo comunale, in caso di utilizzi misti degli immobili, è possibile scorporare la quota esente (istituzion­ale) da quella imponibile (commercial­e), a differenza di quanto accadeva nell’Ici. Ma i requisiti per individuar­e l’una e l’altra sono identici, poiché si ritraggono per l’appunto dalla sopra citata decisione della Commission­e Ue.

Le istruzioni alla compilazio­ne del modello di dichiarazi­one precisano al riguardo che il criterio di riferiment­o è rappresent­ato dal costo medio per studente pubblicato sul sito del Miur. L’orientamen­to della Cassazione sembra invece indicare l’esigenza di una valutazion­e caso per caso, al fine di stabilire se in concreto le rette applicate siano o meno irrisorie rispetto ai costi sostenuti.

IL PRINCIPIO La sentenza della Cassazione è in linea con i precedenti e ha escluso la disapplica­zione delle sanzioni

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