Scuole religiose, se costano c’è l’Imu
pG li immobili degli istituti religiosi adibiti a scuole paritarie sono soggetti a Ici ( e a Imu) se non si dimostra che l’attività è svolta con modalità non commerciali. A tale scopo, occorre che la stessa sia prestata gratuitamente ovvero dietro pagamento di un corrispettivo simbolico. La Corte di cassazione ha ribadito il suo orientamento in materia con la sentenza n. 10754 depositata ieri.
La vicenda trae origine dalla richiesta di pagamento del- l’Ici da parte del comune di Cagliari nei riguardi di un istituto religioso, con riferimento ad un immobile adibito a scuola paritaria.
La Cassazione ha ricordato in proposito che la norma di riferimento, rappresentata dall’articolo 7, lettera i), Dlgs n. 504/92, deve essere interpretata alla luce della decisione della Commissione Ue del 19 dicembre 2012. In forza di quest’ultimo provvedimento, infatti, l’esenzione Ici, nella parte in cui si applicava anche ad attività aventi contenuto commerciale, è stata dichiarata illegittima in quanto contraria al divieto di aiuti di Stato alle imprese.
Ricorda ulteriormente il giudice di legittimità che per qualificare come non commerciale l’attività didattica non basta «il rispetto delle condizioni quali il soddisfacimento degli standard di insegnamento, l’accoglienza degli alunni portatori di handicap, l’applicazione della contrattazione collettiva e la garanzia della non discriminazione nell’accettazione degli alunni».
Allo scopo occorre anche che le prestazioni siano eseguite a titolo gratuito ovvero con corrispettivo simbolico, idoneo a coprire solo una minima frazione del costo complessivo. L’onere di provare la sussistenza di tale requisito compete al contribuente.
Nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo e secondo grado era stato accertato che la retta praticata dalla scuola era in linea con i prezzi di mercato. Trattandosi di una “doppia conforme”, il suddetto accertamento di fatto era dunque insindacabile davanti nel giudizio di Cassazione. Per l’effetto, la sentenza ha confermato l’imponibilità dell’immobile in oggetto.
La pronuncia, che si pone nel medesimo filone inaugurato dalle sentenze 14225 e 14226 del 2015 della Suprema Corte, sempre in materia di scuole paritarie, conserva intatta la sua validità anche in vigenza dell’Imu.
Nell’ambito del vigente tributo comunale, in caso di utilizzi misti degli immobili, è possibile scorporare la quota esente (istituzionale) da quella imponibile (commerciale), a differenza di quanto accadeva nell’Ici. Ma i requisiti per individuare l’una e l’altra sono identici, poiché si ritraggono per l’appunto dalla sopra citata decisione della Commissione Ue.
Le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione precisano al riguardo che il criterio di riferimento è rappresentato dal costo medio per studente pubblicato sul sito del Miur. L’orientamento della Cassazione sembra invece indicare l’esigenza di una valutazione caso per caso, al fine di stabilire se in concreto le rette applicate siano o meno irrisorie rispetto ai costi sostenuti.
IL PRINCIPIO La sentenza della Cassazione è in linea con i precedenti e ha escluso la disapplicazione delle sanzioni