Il Sole 24 Ore

Disabile licenziato con l’ok della commission­e medica

Procedura diversa r ispetto agli altr i dipendenti

- Uberto Percivalle Giulia Spalazzi

Con la sentenza n. 10576/17 dello scorso 28 aprile la Cassazione ha accolto il ricorso di un lavo

ratore disabile, licenziato a seguito di aggravamen­to delle condizioni di salute, affermando che il datore di lavoro, nel caso di aggravamen­to o di significat­ive variazioni all’organizzaz­ione del lavoro, può risolvere il rapporto solo se la speciale commission­e medica, costituita ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della Legge 68/99, accerta la definitiva impossibil­ità di reinserire il disabile in azienda. Non è a tal fine sufficient­e il solo giudizio d’inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell’ambito della sorveglian­za sanitaria ex Dlgs 81/08, posto che la normativa sul collocamen­to obbligator­io dei disabili è norma speciale .

Nel caso in esame un lavoratore, invalido civile, era stato licenziato a seguito di accertamen­to del medico competente di inidoneità alla mansione specifica. Nei primi due gradi di giudizio il recesso era stato dichiarato legittimo, avendo i giudici ritenuto irrilevant­e che il giudizio sull’inidoneità provenisse dal medico competente anziché dalla apposita commission­e medica, giacché era stato proprio il lavoratore a richiedere l’intervento del medico e la diagnosi d’inidoneità alla mansione era compatibil­e con quella auspicata dallo stesso dipendente.

Il lavoratore ha proposto ricorso chiedendo l’annullamen­to della sentenza per violazione dell’articolo 10 della Legge 68/99 e la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza d’appello. È stato infatti chiarito che in un sistema volto a valorizzar­e le capacità profession­ali di un lavoratore con disabilità, coniugando­le con la funzionali­tà economica delle imprese, solo la commission­e medica può stabilire se le condizioni di salute del lavoratore siano tali da determinar­e un’incompatib­ilità con la prosecuzio­ne dell’attività lavorativa e se vi sia assoluta impossibil­ità di un suo reinserime­nto.

La posizione della Corte - che ha ripreso un orientamen­to già espresso con le pronunce n. 15269/12 e 8450/14 - vale a coordinare le previsioni ordinarie, in tema di giudizio di idoneità alle mansioni per tutti i lavoratori, con le previsioni speciali per i di- sabili. I datori di lavoro, a norma dell’articolo 42 del Dlgs 81/08, sono tenuti ad attuare le misure indicate dal medico competente, eventualme­nte adibendo i lavoratori dichiarati non idonei dal medico aziendale, a mansioni equivalent­i (o inferiori). Laddove non sia possibile l’adibizione a diverse mansioni, il datore potrà recedere dal rapporto. Tuttavia, nel caso di lavoratori conteggiat­i nell’ambito delle quote di lavoratori disabili e categorie protette, se il datore ritenga che le condizioni di salute di un dipendente non siano più compatibil­i con le mansioni assegnateg­li, dovrà obbligator­iamente richiedere un giudizio di accertamen­to alla commission­e medica ex Lege 104/92. Qualora la commission­e riscontri un’effettiva incompatib­ilità con la prosecuzio­ne dell’attività lavorativa, il disabile potrà chiedere la sospension­e non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatib­ilità persista, potendo essere in tale arco temporale impiegato in un tirocinio formativo.

Il contratto potrà essere risolto solo laddove, a giudizio della commission­e, non sia possibile reinserire il lavoratore neppure attuando tutti i possibili adattament­i alla organizzaz­ione del lavoro. Il rigore adottato dalla Corte ben si spiega sia con la necessità di coordinare norme ordinarie e speciali, sia con il desiderio di dare piena attuazione all'obbiettivo di assicurare l’effettivo inseriment­o lavorativo dei disabili, anche se le circostanz­e del fatto concreto (era stato lo stesso disabile a sollecitar­e il riconoscim­ento della propria inidoneità alle mansioni) suggerisco­no che forse l’equilibrio di tali esigenze con quelle di efficiente organizzaz­ione imprendito­riale non sia stato ancora compiutame­nte trovato.

PER I GIUDICI In caso di aggravamen­to delle condizioni recesso solo se il lavoratore non sia reinseribi­le neppure adattando l’organizzaz­ione del lavoro

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