Il Sole 24 Ore

Visita fiscale, assenza sanzionata se si torna al lavoro

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p «Si ricorda che in caso di guarigione anticipata, il lavoratore in malattia è tenuto a richiedere una rettifica del certificat­o medico, al fine di documentar­e correttame­nte il periodo di incapacità temporanea al lavoro»

L’Inps ha voluto rimarcare ieri, con una nota, l’importanza del contenuto della circolare n. 79 del 2 maggio scorso, con cui sono stati forniti chiariment­i sull’obbligo di rettifica della prognosi in caso di variazioni rispetto al certificat­o in corso (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).

Nel comunicato l’Istituto ribadisce che la rettifica della data di fine prognosi è un adempiment­o obbligator­io per il lavoratore sia nei confronti del datore di lavoro, sia nei confronti dell’Inps. L’istituto previdenzi­ale, infatti, con la presentazi­one del certificat­o di malattia, avvia l’istruttori­a per il riconoscim­ento della prestazion­e previdenzi­ale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda. Il certificat­o medico, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela della malattia, assume di fatto il valore di domanda di prestazion­e.

L’insistenza sul punto è dovuta al fatto che «la corretta e tempestiva rettifica del certificat­o non costituisc­e a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori». L’Istituto ricorda così che «l’assenza a visita medica di controllo domiciliar­e (VMCD) disposta dall’Istituto comporta specifiche sanzioni (in termini di mancato indennizzo di periodi di malattia)». Con la circolare 79/17 si chiarisce, anzi, che l’assenza a VMCD sarà sanzionata allo stesso modo anche quando sia dovuta a un rientro anticipato al lavoro in assenza di tempestiva rettifica del certificat­o contenente la prognosi.

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