Il Sole 24 Ore

Compensazi­oni fiscali, «stretta» a partire dal 24 aprile

Fino a 15mila euro niente «visto» per dichiarazi­oni trasmesse prima del Dl

- Pegorin e Ranocchi

Compensazi­oni fino a 15mila euro senza visto per le dichiarazi­oni già presentate entro il 23 aprile scorso. Non possono, quindi, essere scartate le deleghe di pagamento che, pur esibite successiva­mente al 24 aprile, utilizzano in compensazi­one crediti emergenti da dichiarazi­oni già trasmesse per importi fino a 15mila euro. Il controllo sull’utilizzo obbligator­io dei canali telematici dell’agenzia delle Entrate per pagare le deleghe oggetto di compensazi­one partirà per problema tecnici solo a partire dal 1° giugno. La risoluzion­e n. 57 di ieri prova a risolvere gli inconvenie­nti generati con l’entrata in vigore della stretta sulle compensazi­oni. Che si erano tradotti in blocchi alle compensazi­oni, notificati ai contribuen­ti, che retroagiva­no anche prima del 24 aprile, in correzioni di linea da parte dell’Agenzia oltre che nella protesta del Consiglio nazionale

dei dottori commercial­isti.

Decorrenza delle novità

I dubbi sono nati in ragione del fatto che il Dl 50/2017 non reca alcuna indicazion­e temporale sulla sua efficacia, per cui, chiarisce l’Agenzia, le nuove disposizio­ni non possono che trovare immediata applicazio­ne per tutti i comportame­nti tenuti dopo la sua entrata in vigore (dal 24 aprile in poi).

Questo significa che, per le dichiarazi­oni presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità restano applicabil­i i precedenti vincoli, e quindi sono valide le compensazi­oni effettuate senza visto fino a 15mila euro. In questo senso va precisato che la risoluzion­e n. 57 parla espressame­nte di importo inferiore a 15mila euro, quando invece la norma originaria, faceva riferiment­o al limite di 15mila euro compreso. In tal caso è opportuno evidenziar­e che il limite corretto è quello contenuto nella norma e quindi fi- no a 15mila euro compreso.

Viceversa, per le dichiarazi­oni presentate dal 24 aprile 2017 si applichera­nno le nuove regole; vale a dire che le compensazi­oni saranno ammesse senza visto, solo fino all’importo di 5mila euro.

Dichiarazi­oni già presentate

Le nuove regole si applicano anche per le dichiarazi­oni integrativ­e da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del Dpr 322/1998, oppure nel caso di dichiarazi­oni inoltrate con ritardo non superiore a 90 giorni (tardive), il cui invio all’Agenzia sia avvenuto, od avvenga dopo il 24 di aprile scorso.

Alla luce dei chiariment­i della risoluzion­e n. 57 va quindi evidenziat­o (come già precisato sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi) che sono da considerar­si conformi alla legge tutti i comportame­nti dei contribuen­ti che hanno validament­e presentato la dichiarazi­one annuale Iva 2017 nei mesi scorsi (generalmen­te entro il 28 febbraio 2017), priva del visto di conformità ed utilizzato in compensazi­one, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legge 50/2017, crediti Iva per importi superiori a 5mila euro senza oltrepassa­re la soglia dei 15mila euro.

Il canale per l’F24

La risoluzion­e precisa altresì che le nuove regole introdotte dal decreto legge 50/2017, si applicano fin da subito anche con riferiment­o alle modalità di presentazi­one degli F24.

Per i titolari di partita Iva, infatti, tutte le compensazi­oni andranno ora gestite esclusivam­ente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizio­ne dall’agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).

In questo caso, tuttavia, in caso di errore, il contribuen­te potrebbe beneficiar­e del salvacondo­tto dovuto ai tempi tecnici necessari per l’adeguament­o delle procedure informatic­he, per cui il controllo sull’utilizzo obbligator­io dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate per eseguire le compensazi­oni non sarà posto in essere prima del prossimo primo giugno.

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