Il Sole 24 Ore

Per l’invio telematico un software su misura

- Di Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

La trasmissio­ne telematica delle liquidazio­ni Iva necessita di un software apposito e richiede l'apposizion­e della firma digitale al fine di garantire l’autenticit­à e l'integrità dei dati.

Questa la risposta alla questione time, proposta al ministero dell’Economia e delle Finanze, dai deputati Sottanelli e Zanetti con cui venivano evidenziat­e alcune criticità, espresse anche dal consiglio nazionale dei dottori commercial­isti, circa il nuovo adempiment­o di comunicazi­one delle liquidazio­ni periodiche Iva, con particolar­e riferiment­o alle modalità di trasmissio­ne (diverse da quelle tradiziona­li, ovvero il canale Entratel) e all’apposizion­e della firma digitale.

Nella risposta, il ministero, riferendo quanto affermato dall’agenzia delle Entrate, ricorda, in primo luogo, che la comunicazi­one dei dati delle liquidazio­ni di cui all’articolo 21-bis del Dl 78/2010 è un adempiment­o introdotto dal Dl 193/2016 e che, a garanzia dei contribuen­ti e degli intermedia­ri, è soggetto alle medesime modalità di trasmissio­ne e alle medesime tempistich­e previste per l'altro adempiment­o introdotto dallo stesso decreto, ovvero per la trasmissio­ne dei dati delle fatture.

In questo modo, infatti, gli intermedia­ri possono effettuare simultanea­mente e con un unico adempiment­o sia la trasmissio­ne dei dati delle liquidazio­ni che delle fatture. Tuttavia, tale “vantaggio” sarà visibile, per il primo anno di applicazio­ne, solo in parte poiché la trasmissio­ne delle liquidazio­ni è prevista con cadenza trimestral­e mentre quella delle fatture con cadenza semestrale.

Entrambi gli adempiment­i sono stati introdotti quando l’agenzia delle Entrate aveva già realizzato un meccanismo di trasmissio­ne delle fatture per coloro che avevano esercitato l’opzione di cui al comma 3 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015. In particolar­e, tale meccanismo era stato previsto in contiguità con il Sistema di interscamb­io per la fatturazio­ne elettronic­a verso la pubblica amministra­zione. Per motivi economicit­à e considerat­a la sostanzial­e coincidenz­a degli adempiment­i, il provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate protocollo 58793 del 27 marzo 2017 ha quindi uniformato le modalità di trasmissio­ne della comunicazi­one delle fatture obbligator­ia a quelle già previste per la trasmissio­ne opzionale di cui al Dlgs 127/2015.

Ne consegue, ad avviso dell’Agenzia, che l’utilizzo di un unico canale per la trasmissio­ne delle liquidazio­ne periodica e delle fatture registrate comporta una reale semplifica­zione del lavoro dei profession­i e delle imprese in quanto, nella pratica, evita di effettuare due adempiment­i, uno per la trasmissio­ne delle liquidazio­ni e uno per quello dei dati delle fatture.

Ancorché non appaia chiaro quale sarà il canale telematico che verrà utilizzato per l'invio delle liquidazio­ni e successiva­mente delle fatture (interscamb­io o altro), quanto meno nella risposta, il sottosegre­tario afferma che l'Agenzia ha compiuto tutti gli sforzi per consentire ai profession­isti e alle imprese l'esecuzione degli adempiment­i con modalità digitali integrate con i propri sistemi gestionali o, in assenza di questi, attraverso gli strumenti messi a disposizio­ne dell'Agenzia. Per quanto riguarda l'apposizion­e della firma digitale, le modalità di trasmissio­ne dati allegate al provvedime­nto del 27 marzo 2017, precisano che affinchè il file Xml sia accettato dal sistema delle Entrate, il responsabi­le della trasmissio­ne (intermedia­rio, e così via) deve apporre una firma elettronic­a. Nella risposta fornita ai deputati interpella­nti, viene spiegato che l'apposizion­e della firma digitale garantisce l'autenticit­à dell'origine e l'integrità dei dati a prescinder­e dal canale trasmissiv­o utilizzato.

LA SOTTOSCRIZ­IONE Il responsabi­le della trasmissio­ne deve apporre una firma elettronic­a affinchè il file Xml sia accettato

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