Per l’invio telematico un software su misura
La trasmissione telematica delle liquidazioni Iva necessita di un software apposito e richiede l'apposizione della firma digitale al fine di garantire l’autenticità e l'integrità dei dati.
Questa la risposta alla questione time, proposta al ministero dell’Economia e delle Finanze, dai deputati Sottanelli e Zanetti con cui venivano evidenziate alcune criticità, espresse anche dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti, circa il nuovo adempimento di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, con particolare riferimento alle modalità di trasmissione (diverse da quelle tradizionali, ovvero il canale Entratel) e all’apposizione della firma digitale.
Nella risposta, il ministero, riferendo quanto affermato dall’agenzia delle Entrate, ricorda, in primo luogo, che la comunicazione dei dati delle liquidazioni di cui all’articolo 21-bis del Dl 78/2010 è un adempimento introdotto dal Dl 193/2016 e che, a garanzia dei contribuenti e degli intermediari, è soggetto alle medesime modalità di trasmissione e alle medesime tempistiche previste per l'altro adempimento introdotto dallo stesso decreto, ovvero per la trasmissione dei dati delle fatture.
In questo modo, infatti, gli intermediari possono effettuare simultaneamente e con un unico adempimento sia la trasmissione dei dati delle liquidazioni che delle fatture. Tuttavia, tale “vantaggio” sarà visibile, per il primo anno di applicazione, solo in parte poiché la trasmissione delle liquidazioni è prevista con cadenza trimestrale mentre quella delle fatture con cadenza semestrale.
Entrambi gli adempimenti sono stati introdotti quando l’agenzia delle Entrate aveva già realizzato un meccanismo di trasmissione delle fatture per coloro che avevano esercitato l’opzione di cui al comma 3 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015. In particolare, tale meccanismo era stato previsto in contiguità con il Sistema di interscambio per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. Per motivi economicità e considerata la sostanziale coincidenza degli adempimenti, il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate protocollo 58793 del 27 marzo 2017 ha quindi uniformato le modalità di trasmissione della comunicazione delle fatture obbligatoria a quelle già previste per la trasmissione opzionale di cui al Dlgs 127/2015.
Ne consegue, ad avviso dell’Agenzia, che l’utilizzo di un unico canale per la trasmissione delle liquidazione periodica e delle fatture registrate comporta una reale semplificazione del lavoro dei professioni e delle imprese in quanto, nella pratica, evita di effettuare due adempimenti, uno per la trasmissione delle liquidazioni e uno per quello dei dati delle fatture.
Ancorché non appaia chiaro quale sarà il canale telematico che verrà utilizzato per l'invio delle liquidazioni e successivamente delle fatture (interscambio o altro), quanto meno nella risposta, il sottosegretario afferma che l'Agenzia ha compiuto tutti gli sforzi per consentire ai professionisti e alle imprese l'esecuzione degli adempimenti con modalità digitali integrate con i propri sistemi gestionali o, in assenza di questi, attraverso gli strumenti messi a disposizione dell'Agenzia. Per quanto riguarda l'apposizione della firma digitale, le modalità di trasmissione dati allegate al provvedimento del 27 marzo 2017, precisano che affinchè il file Xml sia accettato dal sistema delle Entrate, il responsabile della trasmissione (intermediario, e così via) deve apporre una firma elettronica. Nella risposta fornita ai deputati interpellanti, viene spiegato che l'apposizione della firma digitale garantisce l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati a prescindere dal canale trasmissivo utilizzato.
LA SOTTOSCRIZIONE Il responsabile della trasmissione deve apporre una firma elettronica affinchè il file Xml sia accettato