Il Sole 24 Ore

Plusvalenz­e, cartelle con l’errore

Per i versamenti dell’imposta sostitutiv­a per attività finanziari­e diverse da partecipaz­ioni non qualificat­e Contestato il mancato utilizzo del codice che riguarda i fondi immobiliar­i chiusi

- Marco Piazza

pL’agenzia delle Entrate sta notificand­o numerose comunicazi­oni di irregolari­tà riguardant­i il codice di versamento dell’imposta sostitutiv­a sulle plusvalenz­e derivanti da attività finanziari­e – diverse dalle partecipaz­ioni non qualificat­e – indicate, dai contribuen­ti, nella sezione I del quadro RT di Unico 2015, per il 2014. Si tratta delle plusvalenz­e di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del Testo unico (derivanti, ad esempio, dalla cessione di partecipaz­ioni non qualificat­e, obbligazio­ni e titoli similari, valute e metalli preziosi, nonché dai contratti derivati differenzi­ali). Chi non ha optato, presso l’intermedia­rio finanziari­o, per il regime del risparmio amministra­to o del risparmio gestito (nel qual caso le imposte sono prelevate e versate dall’intermedia­rio e il reddito non deve essere indicato in dichiarazi­one) deve includere le plusvalenz­e nella dichiarazi­one dei redditi (quadro RT) liquidando l’imposta sostitutiv­a in base all’articolo 5 del decreto legislativ­o 461/1997 e versandola con il codice tributo 1100.

Il 2014 è stato un anno partico- lare perché le plusvalenz­e “non qualificat­e” realizzate fino al 30 giugno 2014 erano tassate al 20%, mentre quelle realizzate dopo tale data erano tassate al 26%. Le prime dovevano essere indicate nella Sezione I del quadro RT; le seconde nella sezione II. Le imposte sostitutiv­e dovute erano riepilogat­e rispettiva­mente nei righi RT10 e RT29. Non sono sta- ti istituiti autonomi codici per il versamento delle imposte del 20% e di quelle del 26%. L’unico codice utilizzabi­le, e tuttora utilizzato, era il 1100 denominato (riduttivam­ente) “Imposta sostitutiv­a su plusvalenz­a per cessione a titolo oneroso di partecipaz­ioni non qualificat­e”, ma espressame­nte riferito all’imposta sostitutiv­a di cui all’articolo 5 del decreto 461/1997. Fino al 28 febbraio 2002 si è utilizzato il codice 1101; in seguito al provvedime­nto 28 febbraio 2002 si è utilizzato il codice 1100. Negli avvisi viene chiesto di versare nuovamente l’importo indicato nella sezione I del Quadro RT, con il codice 9861 (“Imposta sostitutiv­a sulle plusvalenz­e realizzate in dipendenza della cessione delle quote di partecipaz­ione in fondi immobiliar­i a ristretta base partecipat­iva e in fondi familiari - art. 82, c. 18 bis, Dl. 112/2008. Imposta” ) e viene riconosciu­to un credito in compensazi­one diretta con il codice 1130 (“Eccedenze imposte sostitutiv­e quadro RT Mod. UNICO”), ma vengono aqpplicate sanzioni e interessi. Il sistema non riconosce il versamento della sostitutiv­a indicata nella sezione I del quadro RT con il codice 1100 in quanto si aspettava un versamento fatto con il codice 1826 istituito con la risoluzion­e 144/E /2009 per fondi immobiliar­i a ristretta base partecipat­iva. È auspicabil­e che l’Agenzia revochi gli avvisi errati in modo da evitare ai contribuen­ti di dover accedere a Civis per l’annullamen­to.

IL PUNTO CRITICO Il codice valido è il 1100 ma nelle comunicazi­oni di irregolari­tà dell’agenzia delle Entrate viene citato il 1826

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