Le istruzioni spingono l’autoliquidazione
La mancanza di istruzioni dettagliate sulla richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non consente di avviare procedure per le quali i dati sono già disponibili.
Le maggiori incertezze derivano dalla lettura delle istruzioni al modello di richiesta di accesso in relazione al nuovo “versamento spontaneo” (autoliquidazione). In particolare: 7 nel box a pagina 6 si legge che «il nuovo articolo 5-octies del decreto legge n. 167 del 1990 prevede al comma 1, lett. e), che i contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria provvedano spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il 30 settembre 2017»; 7 vi è un nuovo riquadro «Perfezionamento della procedu- ra», le cui istruzioni affermano che «attraverso la selezione obbligatoria della casella presente in questo riquadro il contribuente è tenuto ad indicare l’indirizzo Pec al quale l’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare l’avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria, correlato al corretto versamento di quanto dovuto»; 7 con riferimento alle sanzioni sulle violazioni del monitoraggio fiscale (quadro RW), è stata inserita una nuova casella (VD17) in cui, secondo le istruzioni deve essere indicata la sanzione dovuta, unitariamente determinata per tutti i periodi d’imposta, già calcolata tenendo conto sia delle riduzioni previste dalla legge sulla collaborazione volontaria, sia degli eventuali effetti del “cumulo giuridico”, sia infine della riduzione ad un terzo prevista dall’articolo 16, comma 3 del Dlgs 472; 7 infine, nel prospetto di liquidazione sono state aggiunte nuove colonne in cui devono essere indicati, oltre ai maggiori imponibili (come nella precedente edizione) anche le maggiori imposte, e contributi, nonché le relative sanzioni.
Sia dalla lettura del box che dalle istruzioni relative alle singole sezioni, sembra quasi che il versamento spontaneo più che una possibilità (come risulta dall’articolo 5-octies, comma 1, lettera e del Dl 167 del 1990) sia un obbligo (in questo senso si veda anche il documento 1/2017 del gruppo di studio voluntary disclosure presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano); di conseguenza, il contribuente sarebbe tenuto ad indicare in ogni caso - nella domanda da inviare entro il prossimo 31 luglio - non solo gli imponibili e i dati del quadro RW, ma anche le relative imposte e sanzioni a prescindere dalla scelta di effettuare o meno l’autoliquidazione.
Anche il format di relazione non sembra lasciare al contribuente la possibilità di limitarsi ad indicare gli imponibili.
In realtà, in base alla legge, il contribuente ha semplicemente la possibilità (e non l’obbligo) di effettuare il versamento spontaneo entro il 30 settembre. Qualora scelga di “autoliquidare” entro il 30 settembre 2017, beneficerà della riduzione massima delle sanzioni. Altrimenti – in base all’articolo 5-octies, comma 1, lettera g), punto 1) del Dl 167 del 1990 – gli abbattimenti delle sanzioni minime (del 50% o del 25% a secondo dei casi) si riducono (rispettivamente al 40% o 15%).
Resta comunque inteso che il contenuto minimo della “richiesta di accesso” e della relazione affinché la procedura sia valida è solamente quello indicato nell’articolo 5-quater, comma 1, lettera a) del Dl 167 del 1990, che non comprende la determinazione, da parte del contribuente, né delle imposte né delle sanzioni.
In sostanza, tenuto conto del fatto che il versamento spontaneo è solo una facoltà e non un obbligo e che la legge non impone in alcun modo al contribuente di calcolare le imposte e le sanzioni nel caso in cui decida di non optare per il versamento spontaneo, si deve ritenere che, in questo secondo caso, nell’istanza bisognerà indicare solo i maggiori imponibili, come nella precedente edizione, e non anche le maggiori imposte e sanzioni che saranno invece più facilmente liquidate dagli uffici attraverso i propri programmi informatici. Del resto anche le specifiche tecniche non prevedono errori bloccanti nel caso in cui questi dati siano omessi.
In base alla legge, non è necessario che la scelta di effettuare o meno il versamento spontaneo emerga da una specifica opzione da esercitare nella richiesta di accesso; ne deriva che può essere fatta fino al 30 settembre prossimo. Conseguentemente deve essere considerata comunque valida la domanda presentata entro il 31 luglio senza indicazione delle imposte e delle sanzioni salvo poi inviare, una volta deciso di effettuare il versamento spontaneo, una richiesta di accesso integrativa indicando i dati per la riconciliazione con il versamento stesso (imposte e sanzioni).
SCELTA LIBERA Non è richiesta un’opzione ad hoc nella domanda di accesso al versamento volontario che può quindi essere fatta fino al 30 settembre