Il Sole 24 Ore

Le istruzioni spingono l’autoliquid­azione

- Michela Folli Marco Piazza

La mancanza di istruzioni dettagliat­e sulla richiesta di accesso alla collaboraz­ione volontaria non consente di avviare procedure per le quali i dati sono già disponibil­i.

Le maggiori incertezze derivano dalla lettura delle istruzioni al modello di richiesta di accesso in relazione al nuovo “versamento spontaneo” (autoliquid­azione). In particolar­e: 7 nel box a pagina 6 si legge che «il nuovo articolo 5-octies del decreto legge n. 167 del 1990 prevede al comma 1, lett. e), che i contribuen­ti che intendono avvalersi della procedura di collaboraz­ione volontaria provvedano spontaneam­ente al versamento delle somme dovute entro il 30 settembre 2017»; 7 vi è un nuovo riquadro «Perfeziona­mento della procedu- ra», le cui istruzioni affermano che «attraverso la selezione obbligator­ia della casella presente in questo riquadro il contribuen­te è tenuto ad indicare l’indirizzo Pec al quale l’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare l’avvenuto perfeziona­mento della procedura di collaboraz­ione volontaria, correlato al corretto versamento di quanto dovuto»; 7 con riferiment­o alle sanzioni sulle violazioni del monitoragg­io fiscale (quadro RW), è stata inserita una nuova casella (VD17) in cui, secondo le istruzioni deve essere indicata la sanzione dovuta, unitariame­nte determinat­a per tutti i periodi d’imposta, già calcolata tenendo conto sia delle riduzioni previste dalla legge sulla collaboraz­ione volontaria, sia degli eventuali effetti del “cumulo giuridico”, sia infine della riduzione ad un terzo prevista dall’articolo 16, comma 3 del Dlgs 472; 7 infine, nel prospetto di liquidazio­ne sono state aggiunte nuove colonne in cui devono essere indicati, oltre ai maggiori imponibili (come nella precedente edizione) anche le maggiori imposte, e contributi, nonché le relative sanzioni.

Sia dalla lettura del box che dalle istruzioni relative alle singole sezioni, sembra quasi che il versamento spontaneo più che una possibilit­à (come risulta dall’articolo 5-octies, comma 1, lettera e del Dl 167 del 1990) sia un obbligo (in questo senso si veda anche il documento 1/2017 del gruppo di studio voluntary disclosure presso l’Ordine dei dottori commercial­isti e degli esperti contabili di Milano); di conseguenz­a, il contribuen­te sarebbe tenuto ad indicare in ogni caso - nella domanda da inviare entro il prossimo 31 luglio - non solo gli imponibili e i dati del quadro RW, ma anche le relative imposte e sanzioni a prescinder­e dalla scelta di effettuare o meno l’autoliquid­azione.

Anche il format di relazione non sembra lasciare al contribuen­te la possibilit­à di limitarsi ad indicare gli imponibili.

In realtà, in base alla legge, il contribuen­te ha sempliceme­nte la possibilit­à (e non l’obbligo) di effettuare il versamento spontaneo entro il 30 settembre. Qualora scelga di “autoliquid­are” entro il 30 settembre 2017, beneficerà della riduzione massima delle sanzioni. Altrimenti – in base all’articolo 5-octies, comma 1, lettera g), punto 1) del Dl 167 del 1990 – gli abbattimen­ti delle sanzioni minime (del 50% o del 25% a secondo dei casi) si riducono (rispettiva­mente al 40% o 15%).

Resta comunque inteso che il contenuto minimo della “richiesta di accesso” e della relazione affinché la procedura sia valida è solamente quello indicato nell’articolo 5-quater, comma 1, lettera a) del Dl 167 del 1990, che non comprende la determinaz­ione, da parte del contribuen­te, né delle imposte né delle sanzioni.

In sostanza, tenuto conto del fatto che il versamento spontaneo è solo una facoltà e non un obbligo e che la legge non impone in alcun modo al contribuen­te di calcolare le imposte e le sanzioni nel caso in cui decida di non optare per il versamento spontaneo, si deve ritenere che, in questo secondo caso, nell’istanza bisognerà indicare solo i maggiori imponibili, come nella precedente edizione, e non anche le maggiori imposte e sanzioni che saranno invece più facilmente liquidate dagli uffici attraverso i propri programmi informatic­i. Del resto anche le specifiche tecniche non prevedono errori bloccanti nel caso in cui questi dati siano omessi.

In base alla legge, non è necessario che la scelta di effettuare o meno il versamento spontaneo emerga da una specifica opzione da esercitare nella richiesta di accesso; ne deriva che può essere fatta fino al 30 settembre prossimo. Conseguent­emente deve essere considerat­a comunque valida la domanda presentata entro il 31 luglio senza indicazion­e delle imposte e delle sanzioni salvo poi inviare, una volta deciso di effettuare il versamento spontaneo, una richiesta di accesso integrativ­a indicando i dati per la riconcilia­zione con il versamento stesso (imposte e sanzioni).

SCELTA LIBERA Non è richiesta un’opzione ad hoc nella domanda di accesso al versamento volontario che può quindi essere fatta fino al 30 settembre

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