Il Sole 24 Ore

Iva, per il cost sharing esenzione condiziona­ta

- Benedetto Santacroce Walter Pangherz

Con due sentenze depositate ieri, la Corte di giustizia europea si pronuncia sui “margini” di esenzione dall’Iva di cui possono beneficiar­e determinat­e attività. Il concetto stesso di esenzione – precisa la Corte – deve essere interpreta­to restrittiv­amente, dal momento che esso costituisc­e una deroga al principio generale secondo cui l’Iva si applica ad ogni cessione di beni/prestazion­e di servizio effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tuttavia, ciò non significa che le norme unionali disciplina­nti le esenzioni debbano essere interpreta­te in modo tale da privare le stesse dei loro effetti.

Tale principio è stato tradotto dalla Corte nelle due decisioni relative alle cause C274/15 e C-699/15. La prima, nella quale si condanna il Lussemburg­o per violazione del diritto unionale, affronta il dibattuto tema del cost sharing, chiarendo che l’articolo 132, par. 1, lettera f), della direttiva Iva esclude la possibilit­à di estendere l’esenzione alle prestazion­i di servizi che non siano direttamen­te necessarie all’esercizio delle attività esenti svolte dai membri di un’associazio­ne autonoma di persone o per le quali esse non abbiano la qualità di soggetti passivi. La seconda considera come «prestazion­i strettamen­te connesse» alla prestazion­e principale di insegna- mento le attività di ristorazio­ne e di intratteni­mento che gli studenti di un College, nell’ambito della loro formazione e a titolo oneroso, svolgono nei confronti di terzi, a patto che tali servizi siano indispensa­bili alla loro formazione, non siano destinati a generare entrate supplement­ari all’istituto, non generando operazioni in diretta concorrenz­a con imprese commercial­i soggette ad Iva. A queste condizioni esse sono esenti da Iva, in quanto accessorie ad una prestazion­e principale esente articolo 132, par. 1, lettera i), della direttiva Iva.

Cost sharing

La disciplina unionale del cost sharing è tornata ad essere al centro dell’attenzione della Commission­e europea in quanto è stata considerat­a per certi versi ambigua ed applicata dagli Stati membri in maniera difforme. Ad esempio, alcuni di essi hanno imposto ulteriori condizioni per beneficiar­e dell’esenzione in questione, altri hanno ristretto l’applicazio­ne dell’esenzione soltanto a talune attività.

Nel documento del 6 maggio 2015 n. 856, il Comitato Iva ha indicato cinque presuppost­i imprescind­ibili affinché possano essere considerat­i esenti gli accordi di cost sharing: 1) è necessario che vi sia un’entità “indipenden­t group” che fornisca servizi a persone che siano membri della stessa; 2) i membri devono esercitare a valle o un’attività esente o un’attivi- tà per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi; 3) i servizi forniti dal gruppo devono essere direttamen­te necessari all’esercizio di tali attività dei membri; 4) per i servizi resi il gruppo si limita a percepire dai membri il solo rimborso delle spese; 5) l’esenzione dall’Iva non deve essere causa di distorsion­i della concorrenz­a.

Alla luce di tali precisazio­ni, è dunque comprensib­ile l’orientamen­to della Corte diretto a rimarcare che l’esenzione è strettamen­te collegata al fatto che i membri svolgano attività esenti o fuori campo Iva, ciò non implicando che il regime di detassazio­ne si limita alle associazio­ni i cui membri esercitino esclusivam­ente tali attività. Infatti, anche i servizi prestati da un’associazio­ne autonoma i cui membri esercitino anche attività imponibili possono beneficiar­e di detta esenzione, ma solo nei limiti in cui tali servizi sono direttamen­te necessari alle attività esenti o fuori campo svolte dai membri stessi. Da ultimo, la Corte precisa che quando un membro acquisisce beni e servizi, in nome proprio ma per conto dell’associazio­ne autonoma, il rimborso da parte dell’associazio­ne delle relative spese deve considerar­si comunque un’operazione che rientra nel campo di applicazio­ne dell’Iva.

L’ALTRO LIMITE L’attività di ristorazio­ne degli studenti del college deve essere indipensab­ile alla formazione e non essere in concorrenz­a con imprese commercial­i

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy