Il Sole 24 Ore

Leasing, codificate le regole per il grave inadempime­nto

Tipizzato il contratto

- Angelo Busani

pC on l’approvazio­ne in prima lettura del disegno di legge sulla concorrenz­a, il contratto di leasing viene tipizzato nel nostro ordinament­o perdendo così la sua caratteris­tica di essere l’esempio “di scuola” della categoria dei contratti “atipici”, vale a dire quelli che non trovano espressa definizion­e o disciplina nella legislazio­ne vigente.

Per il vero, l’ordinament­o già conosce il contratto di «leasing abitativo», definito e regolament­ato dalla legge di Stabilità per il 2016: ma si tratta, appunto, di un leasing settoriale, limitato alle abitazioni e che finora, tra l’altro, stante la sua recente introduzio­ne, non risulta aver ancora avuto un significat­ivo utilizzo.

Il leasing della legge sulla concorrenz­a è, dunque, definito come quel contratto con il quale la banca (o l’intermedia­rio finanziari­o iscritto nell’albo disciplina­to all’articolo 106 del testo unico bancario, il decreto legislativ­o 385/1993), si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le i ndicazioni dell’utilizzato­re il quale ne ottiene la detenzione per un dato tempo verso un determinat­o corrispett­ivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzion­e e della durata del contratto.

Alla scadenza del contratto, l’ut ilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabili­to ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirl­o. L’utilizzato­re inoltre assume tutti i rischi che derivano alla società di leasing in dipendenza dell’acquisto: ad esempio, il rischio di comprare un bene gravato da vincoli o diritti altrui, il rischio dell’evizione, il rischio della sussistenz­a di vizi o di una mancanza di qualità e, addirittur­a, il rischio del perimento del bene nel corso della durata della locazione.

La legge di concorrenz­a si occupa di disciplina­re il deli- cato e contrastat­o profilo dell’inadempime­nto dell’utilizzato­re. Anzitutto, la legge offre la definizion­e di «grave inadempime­nto», fattispeci­e che ricorre nel caso in cui: 1 nei contratti di leasing immobiliar­e, vi sia il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o di due canoni trimestral­i anche non consecutiv­i o un importo equivalent­e; 1 per gli altri contratti di locazione finanziari­a dato dal mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutiv­i o un i mporto equivalent­e.

Una volta poi che, a causa di questo grave inadempime­nto dell’utilizzato­re si sia verificata la risoluzion­e del contratto per inadempime­nto, il concedente, da un lato, ha diritto alla restituzio­ne

IL PUNTO Il concedente può vendere il bene ma deve dare all’utilizzato­re il ricavato della vendita dedotti i canoni dovuti

del bene e, dall’altro, è tenuto a corrispond­ere all’utilizzato­re quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazio­ne del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzion­e, dei canoni a scadere, solo i n linea capitale, del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazi­one per il tempo necessario alla vendita.

Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzato­re quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazio­ne del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzato­re a norma del periodo precedente.

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