Leasing, codificate le regole per il grave inadempimento
Tipizzato il contratto
pC on l’approvazione in prima lettura del disegno di legge sulla concorrenza, il contratto di leasing viene tipizzato nel nostro ordinamento perdendo così la sua caratteristica di essere l’esempio “di scuola” della categoria dei contratti “atipici”, vale a dire quelli che non trovano espressa definizione o disciplina nella legislazione vigente.
Per il vero, l’ordinamento già conosce il contratto di «leasing abitativo», definito e regolamentato dalla legge di Stabilità per il 2016: ma si tratta, appunto, di un leasing settoriale, limitato alle abitazioni e che finora, tra l’altro, stante la sua recente introduzione, non risulta aver ancora avuto un significativo utilizzo.
Il leasing della legge sulla concorrenza è, dunque, definito come quel contratto con il quale la banca (o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo disciplinato all’articolo 106 del testo unico bancario, il decreto legislativo 385/1993), si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le i ndicazioni dell’utilizzatore il quale ne ottiene la detenzione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
Alla scadenza del contratto, l’ut ilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo. L’utilizzatore inoltre assume tutti i rischi che derivano alla società di leasing in dipendenza dell’acquisto: ad esempio, il rischio di comprare un bene gravato da vincoli o diritti altrui, il rischio dell’evizione, il rischio della sussistenza di vizi o di una mancanza di qualità e, addirittura, il rischio del perimento del bene nel corso della durata della locazione.
La legge di concorrenza si occupa di disciplinare il deli- cato e contrastato profilo dell’inadempimento dell’utilizzatore. Anzitutto, la legge offre la definizione di «grave inadempimento», fattispecie che ricorre nel caso in cui: 1 nei contratti di leasing immobiliare, vi sia il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o di due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente; 1 per gli altri contratti di locazione finanziaria dato dal mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un i mporto equivalente.
Una volta poi che, a causa di questo grave inadempimento dell’utilizzatore si sia verificata la risoluzione del contratto per inadempimento, il concedente, da un lato, ha diritto alla restituzione
IL PUNTO Il concedente può vendere il bene ma deve dare all’utilizzatore il ricavato della vendita dedotti i canoni dovuti
del bene e, dall’altro, è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo i n linea capitale, del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente.