Casse mutue senza deroghe nel contrasto al riciclaggio
Nessuna deroga per le casse di mutualità alle regole dell’antir iciclaggio sull’utilizzo del contante. La Seconda sezione civile della Corte di cassazione (sentenza 10883/17, depositata ieri) ha confermato definitivamente la sanzione amministrativa nei confronti di una Srl campana che aveva concluso 13 operazioni «molto sopra soglia» con una cassa di mutualità cooperativa dell’Irpinia.
I fatti di causa erano avvenuti tra l’agosto del 2003 e il settembre dell’anno successivo, ma secondo la prospettazione difensiva avrebbero potuto beneficiare del regime transitorio delle norme succedutesi nel tempo. Il concorrente nell’illecito amministrativo - e cioè la Cassa mutua locale, a sua volta già definitivamente sanzionata - svolgeva attività di intermediazione finanziaria già precedentemente alla legge 197 del 1991 e, secondo questo punto di vista peraltro avallato in primo grado, sarebbe pertanto da considerare un intermediario abilitato a gestire contante anche sopra la soglia in vigore pro tempore (12.500 euro).
Già in grado di appello, tuttavia, la Corte d’appello di Napoli aveva eccepito che la legge 197/91, pur consentendo agli intermediari di continuare l’attività di credito al consumo verso i propri soci (previa comunicazione all’Ufficio italiano cambi) in ogni caso non permetteva a questi soggetti/enti di trasferire denaro in contanti, se non all’esito dell’autorizzazione obbligatoria del ministero delle Finanze.
Queste argomentazioni sono state riprese dalla Cassazione che, dopo aver preso atto della circostanza che la cassa di mutualità - concorrente nel- l’illecito dell’incolpato - era stata iscritta all’elenco degli intermediari “preesistenti”, esclude l’estensione implicita delle attività consentite nel regime transitorio. In sostanza, dice la Suprema corte, l’iscrizione nell’elenco istituito dalla legge del 1991 «non implica l'automatico riconoscimento della possibilità di poter effettuare operazioni di trasferimento di contante». Per tale attività era necessaria la richiesta di abilitazione al Mef - e attendere l’emanazione del provvedimento abilitativo - non bastando la semplice comunicazione all’Uic della “preesistenza” di un’attività di intermediazione. Anche perché, chiosa il relatore, ammettere questa falla nella (allora nascente) architettura del sistema di antiriciclaggio avrebbe vanificato sin dall’inizio il contrasto degli illeciti, anche per l’elevato numero di operatori all’epoca neppure censiti.
Nella lunga motivazione la Seconda civile ha respinto anche il motivo sulla presunzione di colpa, giudicando non scusabile la mancata conoscenza della norma antiriciclaggio in quanto «conosciuta anche da semplici cittadini, sicchè non può definirsi equivoca o poco chiara».
Quanto alla prescrizione dell’illecito, la Cassazione ribadisce che basta la notifica anche a un solo difensore per interrompere il decorso quinquennale, mentre è una valutazione discrezionale del giudice di merito stabilire la misura della sanzione nella forchetta prevista dalla legge; in questo senso non è censurabile neppure la scelta, motivata, di infliggere la stessa sanzione sia al ricevente i contanti (per 13 operazioni) sia al donante (che se ne vide contestate più di mille).
IL PUNTO Aver svolto intermediazione anche prima della legge 197 del 1991 non consente di aggirare i controlli amministrativi