Il Sole 24 Ore

Casse mutue senza deroghe nel contrasto al riciclaggi­o

- Alessandro Galimberti

Nessuna deroga per le casse di mutualità alle regole dell’antir iciclaggio sull’utilizzo del contante. La Seconda sezione civile della Corte di cassazione (sentenza 10883/17, depositata ieri) ha confermato definitiva­mente la sanzione amministra­tiva nei confronti di una Srl campana che aveva concluso 13 operazioni «molto sopra soglia» con una cassa di mutualità cooperativ­a dell’Irpinia.

I fatti di causa erano avvenuti tra l’agosto del 2003 e il settembre dell’anno successivo, ma secondo la prospettaz­ione difensiva avrebbero potuto beneficiar­e del regime transitori­o delle norme succedutes­i nel tempo. Il concorrent­e nell’illecito amministra­tivo - e cioè la Cassa mutua locale, a sua volta già definitiva­mente sanzionata - svolgeva attività di intermedia­zione finanziari­a già precedente­mente alla legge 197 del 1991 e, secondo questo punto di vista peraltro avallato in primo grado, sarebbe pertanto da considerar­e un intermedia­rio abilitato a gestire contante anche sopra la soglia in vigore pro tempore (12.500 euro).

Già in grado di appello, tuttavia, la Corte d’appello di Napoli aveva eccepito che la legge 197/91, pur consentend­o agli intermedia­ri di continuare l’attività di credito al consumo verso i propri soci (previa comunicazi­one all’Ufficio italiano cambi) in ogni caso non permetteva a questi soggetti/enti di trasferire denaro in contanti, se non all’esito dell’autorizzaz­ione obbligator­ia del ministero delle Finanze.

Queste argomentaz­ioni sono state riprese dalla Cassazione che, dopo aver preso atto della circostanz­a che la cassa di mutualità - concorrent­e nel- l’illecito dell’incolpato - era stata iscritta all’elenco degli intermedia­ri “preesisten­ti”, esclude l’estensione implicita delle attività consentite nel regime transitori­o. In sostanza, dice la Suprema corte, l’iscrizione nell’elenco istituito dalla legge del 1991 «non implica l'automatico riconoscim­ento della possibilit­à di poter effettuare operazioni di trasferime­nto di contante». Per tale attività era necessaria la richiesta di abilitazio­ne al Mef - e attendere l’emanazione del provvedime­nto abilitativ­o - non bastando la semplice comunicazi­one all’Uic della “preesisten­za” di un’attività di intermedia­zione. Anche perché, chiosa il relatore, ammettere questa falla nella (allora nascente) architettu­ra del sistema di antiricicl­aggio avrebbe vanificato sin dall’inizio il contrasto degli illeciti, anche per l’elevato numero di operatori all’epoca neppure censiti.

Nella lunga motivazion­e la Seconda civile ha respinto anche il motivo sulla presunzion­e di colpa, giudicando non scusabile la mancata conoscenza della norma antiricicl­aggio in quanto «conosciuta anche da semplici cittadini, sicchè non può definirsi equivoca o poco chiara».

Quanto alla prescrizio­ne dell’illecito, la Cassazione ribadisce che basta la notifica anche a un solo difensore per interrompe­re il decorso quinquenna­le, mentre è una valutazion­e discrezion­ale del giudice di merito stabilire la misura della sanzione nella forchetta prevista dalla legge; in questo senso non è censurabil­e neppure la scelta, motivata, di infliggere la stessa sanzione sia al ricevente i contanti (per 13 operazioni) sia al donante (che se ne vide contestate più di mille).

IL PUNTO Aver svolto intermedia­zione anche prima della legge 197 del 1991 non consente di aggirare i controlli amministra­tivi

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