Il Sole 24 Ore

Sì al termine breve per i danni alla Pa

- Guglielmo Saporito

Occorre chiedere in fretta i risarcimen­ti danni alla pubblica amministra­zione: il termine è di soli 120 giorni. Lo conferma la Corte costituzio­nale, nella sentenza 4 maggio 2017 n. 94. La pronuncia nasce dalla vicenda di un impresa edile che non era riuscito a costruire un immobile perché il titolo rilasciato­gli dal Comune mancava di un’autorizzaz­ione dell’Anas.

Avendo perso occasioni di mercato, l’imprendito­re ha chiesto all’ente locale il risarcimen­to dei danni, superando tuttavia il termine di 120 giorni, che decorre dalla conoscenza del danno.

Tra privati, il risarcimen­to danni può essere chiesto entro cinque anni (articolo 2947 del Codice civile), sicché ai giudici di merito (Tar Piemonte) sembrava sproporzio­nato il rapporto tra due processi simili nel risultato (il risarcimen­to) e nel tipo di indagine (elemento soggettivo: colpa; nesso di causalità: collegamen­to tra comportame­nto dannoso e danno).

La contrazion­e da cinque anni a 120 giorni è stata ritenuta ragionevol­e dei giudici costituzio­nali: volendo, infatti, l’interessat­o potreb- be contestare dinanzi al Tar (entro 60 giorni) il provvedime­nto che lo danneggia, chiedendo poi i danni anche a distanza di anni, dopo la lite amministra­tiva (articolo 30, comma 5, del Dlgs. 104/2010). Uno spazio limitato per agire in giudizio è previsto, del resto, anche per l’impugnazio­ne di delibere assemblear­i delle società (90 giorni, articolo 2377 del Codice civile), per garantire stabilità nella vita della società.

Secondo i giudici della Consulta, la pubblica amministra­zione ha un analogo bisogno di stabilità, sia per poter proseguire nei procedi- menti, senza rischi di annullamen­ti (si pensi ai concorsi o alla pianificaz­ione), sia per esigenze di bilancio (articolo 81 della Costituzio­ne). Il cittadino deve quindi accontenta­rsi del risarcimen­to che può chiedere entro 120 giorni (se, come innanzi detto, non litiga dinanzi al Tar), poiché già questa è una rilevante conquista ottenuta nel 1999 con la sentenza numero 500 delle Sezioni unite della Cassazione.

Basta una generica possibilit­à di ottenere il risarcimen­to, senza necessità di termini pluriennal­i, per raggiunger­e il risultato di una «tutela piena ed effettiva» (impo- sta dall’ordinament­o sovranazio­nale); quindi, non è necessaria l’identità di procedure e termini tra le liti sul risarcimen­to tra privati e le liti in cui è avversaria la pubblica amministra­zione. Infine, non è illogico lasciare al cittadino solo 120 giorni per iniziare una lite in materia di danni contro la pubblica amministra­zione: l’unico caso in cui la Consulta ha censurato una procedura troppo complessa, è quello (sentenza 44 / 2016) che costringev­a il contribuen­te ad iniziare il contenzios­o presso la sede giudiziari­a dell’esattore tributario (articolo 4, Dlgs 546/ 1992), ma un conto è costringer­e il contribuen­te a seguire l’esattore in varie province, altro è affrettars­i 120 giorni a chiedere il risarcimen­to dove il danno si è verificato.

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