Sì al termine breve per i danni alla Pa
Occorre chiedere in fretta i risarcimenti danni alla pubblica amministrazione: il termine è di soli 120 giorni. Lo conferma la Corte costituzionale, nella sentenza 4 maggio 2017 n. 94. La pronuncia nasce dalla vicenda di un impresa edile che non era riuscito a costruire un immobile perché il titolo rilasciatogli dal Comune mancava di un’autorizzazione dell’Anas.
Avendo perso occasioni di mercato, l’imprenditore ha chiesto all’ente locale il risarcimento dei danni, superando tuttavia il termine di 120 giorni, che decorre dalla conoscenza del danno.
Tra privati, il risarcimento danni può essere chiesto entro cinque anni (articolo 2947 del Codice civile), sicché ai giudici di merito (Tar Piemonte) sembrava sproporzionato il rapporto tra due processi simili nel risultato (il risarcimento) e nel tipo di indagine (elemento soggettivo: colpa; nesso di causalità: collegamento tra comportamento dannoso e danno).
La contrazione da cinque anni a 120 giorni è stata ritenuta ragionevole dei giudici costituzionali: volendo, infatti, l’interessato potreb- be contestare dinanzi al Tar (entro 60 giorni) il provvedimento che lo danneggia, chiedendo poi i danni anche a distanza di anni, dopo la lite amministrativa (articolo 30, comma 5, del Dlgs. 104/2010). Uno spazio limitato per agire in giudizio è previsto, del resto, anche per l’impugnazione di delibere assembleari delle società (90 giorni, articolo 2377 del Codice civile), per garantire stabilità nella vita della società.
Secondo i giudici della Consulta, la pubblica amministrazione ha un analogo bisogno di stabilità, sia per poter proseguire nei procedi- menti, senza rischi di annullamenti (si pensi ai concorsi o alla pianificazione), sia per esigenze di bilancio (articolo 81 della Costituzione). Il cittadino deve quindi accontentarsi del risarcimento che può chiedere entro 120 giorni (se, come innanzi detto, non litiga dinanzi al Tar), poiché già questa è una rilevante conquista ottenuta nel 1999 con la sentenza numero 500 delle Sezioni unite della Cassazione.
Basta una generica possibilità di ottenere il risarcimento, senza necessità di termini pluriennali, per raggiungere il risultato di una «tutela piena ed effettiva» (impo- sta dall’ordinamento sovranazionale); quindi, non è necessaria l’identità di procedure e termini tra le liti sul risarcimento tra privati e le liti in cui è avversaria la pubblica amministrazione. Infine, non è illogico lasciare al cittadino solo 120 giorni per iniziare una lite in materia di danni contro la pubblica amministrazione: l’unico caso in cui la Consulta ha censurato una procedura troppo complessa, è quello (sentenza 44 / 2016) che costringeva il contribuente ad iniziare il contenzioso presso la sede giudiziaria dell’esattore tributario (articolo 4, Dlgs 546/ 1992), ma un conto è costringere il contribuente a seguire l’esattore in varie province, altro è affrettarsi 120 giorni a chiedere il risarcimento dove il danno si è verificato.