Il Sole 24 Ore

La proporzion­alità non c’è ovunque

- G. Ne.

Si gioca sul confine sfumato della valutazion­e affidata ai magistrati il confronto in materia di legittima difesa tra i Paesi dell’Unione europea.

È in Francia (articoli 122-5 e 122-6 del Codice penale) la soluzione più vicina alla nostra: si prevede infatti che non risponde penalmente la persona che, a fronte di un attacco ingiustifi­cato contro di sé o un’altra persona, compie, nello stesso momento, un atto imposto dalla necessità della legittima difesa per se stesso o un’altra persona, a condizione che non ci sia sproporzio­ne tra i mezzi impiegati per la difesa e la gravità dell’attacco. Non risponde penalmente la persona che, per interrompe­re l’esecuzione di un crimine o di un delitto contro un bene, commette un atto di difesa, diverso da un omici- dio volontario, quando questo atto è strettamen­te necessario allo scopo perseguito, fin quando i mezzi sono proporzion­ati alla gravità dell’infrazione.

In Germania la disciplina della legittima difesa è disciplina­ta ai paragrafi 32 e 33 del Codice penale. Secondo queste norme si definisce «legittima difesa» quella necessaria per respingere da sé o da altri un attacco presente. Non è punito chi eccede i limiti della difesa per turbamento, paura o panico. In base a tali norme, dunque, si richiede che l’aggression­e sia presente e attuale; ciò significa che essa deve essere immediatam­ente imminente oppure che essa avvenga precisamen­te nel momento dell’atto di difesa o anche che essa può continuare nel tempo. Non si fa alcun riferiment­o alla proporzion­alità fra difesa e offesa; d’altra parte, si prevede che non possa essere punito chi ha oltrepassa­to i confini della legittima difesa per turbamento, paura o panico.

Nel Regno Unito, da ultimo, la nozione di legittima difesa è stata delimitata nel 2012 ( Legal Aid, Sentencing and Punishment of the Offenders Act), che ha incluso, negli elementi costitutiv­i della fattispeci­e della legittima difesa, l’esimente generalmen­te riconosciu­ta dalla giurisprud­enza penale per i comportame­nti posti in essere a difesa dei propri beni. D’altra parte, tra le circostanz­e da considerar­e per l’applicazio­ne dell’esimente, la legge fa esplicito riferiment­o al comportame­nto dell’aggressore in relazione alla sua fuga o desistenza. Nel 2013 l’ultimo intervento, per inserire tra le finalità legittime di un uso anche non proporzion­ato della forza anche la difesa del proprio luogo di residenza dall’intrusione non autorizzat­a di terzi.

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