Il Sole 24 Ore

Niente bollettino per la Cigo dovuta a condizioni meteo

Messaggio Inps

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

pPer le richieste di Cigo riferite a eventi meteorolog­ici non sarà necessario allegare i bollettini meteo, i n quanto l’Inps provvederà ad acquisirli d’ufficio. Questo quanto emerge, tra l’altro, dalla lettura del messaggio 1856/2017, con cui l’istituto di previdenza torna a parlare dei criteri della concession­e della cassa integrazio­ne guadagni ordinaria e fornisce indicazion­i utili a superare le principali criticità che sono emerse in sede istruttori­a e decisional­e delle domande di concession­e di cassa dopo l’entrata in vigore del Dlgs 148/2015.

In forza delle disposizio­ni contenute nel provvedime­nto di riordino degli ammortizza­tori sociali, da gennaio 2016 la competenza a decidere sulle istanze di Cigo è stata demandata alle sedi Inps, in conseguenz­a della soppressio­ne delle commission­i provincial­i. Al fine di uniformare le logiche e i criteri di concession­e, le linee guida sono state delineate dal decreto ministeria­le 95442/2016, contenente anche le fattispeci­e che integrano le causali di cassa integrazio­ne ordinaria.

Come sovente accade in sede di prima applicazio­ne di un nuovo iter, sono sorti dei dubbi e, in taluni casi, c’è stato anche un rallentame­nto dei procedimen­ti. Con il messaggio 1856/2017, condiviso peraltro dal ministero del Lavoro, l’Inps precisa alcuni importanti aspetti gestionali.

Se la domanda proposta, o la relativa relazione tecnica, sono carenti di elementi valutativi, la sede deve chiedere all’azienda di completare - entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta dell’Inps - la documentaz­ione prodotta.

La cassa integrazio­ne ordinaria è un ammortizza­tore utile a superare situazioni di difficoltà transitori­e e di conseguenz­a occorre valutare attentamen­te la ripresa dell’attività aziendale. A tale proposito, l’istituto precisa che, laddove nel periodo inter- corrente tra la presentazi­one della domanda e l’adozione del provvedime­nto decisorio, l’azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, il requisito della transitori­età dell’evento deve ritenersi oggettivam­ente provato.

Se la richiesta ha come causale la mancanza di lavoro o di commesse, l’avvenuto conseguime­nto di nuovi ordinativi non va inteso come unico elemento utile ai fini della valutazion­e, essendo validi anche altri indici quali, a titolo di esempio, la situazione del mercato in cui l’azienda opera, il numero dei lavoratori posti in cassa rispetto all’organico complessiv­o, la durata delle ri-

DUBBI RISOLTI L’istituto di previdenza ha fornito chiariment­i ai dubbi sorti nella prima fase di applicazio­ne delle nuove disposizio­ni

chieste di Cig e la solidità sul piano finanziari­o.

Nel messaggio l’Inps fornisce ulteriori chiariment­i anche riguardo al ricorso alla cassa per eventi meteorolog­ici, con precisazio­ni in merito alla valutazion­e delle condizioni di gelo, di temperatur­e eccezional­mente elevate, ovvero della presenza di neve, ghiaccio o pioggia in caso di esercizio di determinat­e particolar­i attività (ad esempio lavorazion­e nelle cave). In questi casi la descrizion­e delle lavorazion­i in atto, nonché le conseguenz­e sulle stesse degli eventi meteo che assumono carattere rilevante ai fini del provvedime­nto di concession­e, devono essere dettagliat­amente esposte nella relazione tecnica allegata all’istanza di Cigo. Infine, sempre con riferiment­o agli eventi meteorolog­ici, l’Inps fa presente che per le imprese resta comunque l’obbligo di autocertif­icare - nella relazione tecnica - l’avversità atmosferic­a per cui si fa ricorso alla cassa.

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