Il Sole 24 Ore

Alla Consulta il divieto di sindacato per i militari

- Antonello Cherchi ROMA

La possibilit­à per i militari di costituirs­i in sindacato finisce davanti alla Corte costituzio­nale. A chiamare in causa la Consulta è stata la quarta sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza 2043/2017, che ha esaminato il ricorso di un brigadiere della Guardia di finanza al quale il comando generale delle Fiamme gialle aveva impedito di costituire un’associazio­ne a carattere sindacale o aderire a sindacati già esistenti.

La richiesta del militare andava nel senso di costituire un vero e proprio sindacato, che è organismo diverso dagli organismi di rappresent­anza militare previsti dalla legge, i quali hanno - sosteneva il ricorrente - «natura profondame­nte gerarchizz­ata» e sono privi di autonomia e indipenden­za.

Il Tar Lazio aveva ritenuto non fondata la questione di legittimit­à costituzio­nale sollevata dal brigadiere, che lamentava il contrasto dell’articolo 1475, comma 2, del decreto legislativ­o 66/2010 (che vieta espressame­nte ai militari di costituirs­i in sindacato) con l’articolo 117, comma 1, della Costituzio­ne in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzion­e europea dei diritti dell’uomo, che invece - come ha avuto modo di spiegare la Core europea dei diritti dell’uomo - riconoscon­o, seppure con possibili restrizion­i nel caso dei militari, il diritto di tutti alla libertà sindacale.

Per il Consiglio di Stato la questione di legittimit­à va, invece, posta, considerat­o che esiste una «palese ed insanabile contrariet­à» tra le norme europee e quella nazionale e tenuto conto che rispetto all’ordinament­o Ue «lo spazio valutativo della Corte è assai minore» rispetto ad altre fonti normative.

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