Alla Consulta il divieto di sindacato per i militari
La possibilità per i militari di costituirsi in sindacato finisce davanti alla Corte costituzionale. A chiamare in causa la Consulta è stata la quarta sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza 2043/2017, che ha esaminato il ricorso di un brigadiere della Guardia di finanza al quale il comando generale delle Fiamme gialle aveva impedito di costituire un’associazione a carattere sindacale o aderire a sindacati già esistenti.
La richiesta del militare andava nel senso di costituire un vero e proprio sindacato, che è organismo diverso dagli organismi di rappresentanza militare previsti dalla legge, i quali hanno - sosteneva il ricorrente - «natura profondamente gerarchizzata» e sono privi di autonomia e indipendenza.
Il Tar Lazio aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal brigadiere, che lamentava il contrasto dell’articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 66/2010 (che vieta espressamente ai militari di costituirsi in sindacato) con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che invece - come ha avuto modo di spiegare la Core europea dei diritti dell’uomo - riconoscono, seppure con possibili restrizioni nel caso dei militari, il diritto di tutti alla libertà sindacale.
Per il Consiglio di Stato la questione di legittimità va, invece, posta, considerato che esiste una «palese ed insanabile contrarietà» tra le norme europee e quella nazionale e tenuto conto che rispetto all’ordinamento Ue «lo spazio valutativo della Corte è assai minore» rispetto ad altre fonti normative.