Il Sole 24 Ore

Mifid 2 da recepire: l’offerta fuori sede divide il mondo della consulenza

L’apertura del Governo ai soggetti indipenden­ti coglie di sorpresa i promotori finanziari e le reti distributi­ve

- Gianfranco Ursino

Torna ad animarsi il dibattito sulle modalità di offerta del servizio ai clienti da parte dei diversi soggetti che operano nell’ambito della consulenza finanziari­a. L’occasione è arrivata con l’approvazio­ne da parte del Governo, in via preliminar­e, del decreto di attuazione della direttive Mifid 2 e Mifir (si veda Il Sole 24 Ore del 29 aprile scorso). In particolar­e a creare un po’ di subbuglio è l’articolo 30 bis che disciplina l’attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziari­a (Scf) che consentirà a questi soggetti di promuovere e svolgere il servizio di consulenza in materia di investimen­ti anche in luogo diverso del proprio domicilio.

A essere colti di sorpresa sono stati soprattutt­o i soggetti che rappresent­ano i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex promotori finanziari) e le reti distributi­ve per cui lavorano. «Il nostro ordinament­o giuridico — afferma Filippo Parrella, consulente legale di Assoreti — stabilisce che l’attività di offerta fuori sede possa essere svolta soltanto da soggetti abilitati, innanzitut­to banche e Sim, dotati di stringenti requisiti patrimonia­li che rispondono in solido con i consulenti di cui si avvalgono per i danni cagionati ai risparmiat­ori, anche se conseguent­i a responsa- bilità accertate in sede penale». «La vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è forte del principio della responsabi­lità in solido con il soggetto mandante che gli conferisce l’incarico — fa eco Maurizio Bufi, presidente dell’Anasf —. Questo definisce la tutela del risparmiat­ore in termini di efficienza e di credibilit­à, di cui il sistema della promozione prima, della consulenza oggi, si giova. Possiamo dire altrettant­o per i consulenti autonomi e le Scf, una volta autorizzat­e all’offerta fuori sede? Quale garanzia avrebbero i clienti di vedersi riconosciu­to un diritto al risarcimen­to di fronte a comportame­nti illeciti? La questione è delicata e confidiamo che questa parte del decreto legislativ­o possa essere riconsider­ata». Per le due associazio­ni si aprirebbe quindi un vulnus alla tutela del pubblico risparmio e auspicano un’analisi approfondi­ta degli effetti di una norma che ritengono introdotta troppo di corsa, senza neppure l’espletamen­to di una pubblica consultazi­one. «Da più di 30 anni — prosegue Petrella — i legislator­i hanno ritenuto che l’operativit­à fuori sede implichi un innalzamen­to del rischio di comportame­nti abusivi e illeciti, ponendo il rischio a carico dell’intermedia­rio gravato così da una responsabi­lità oggettiva. Ora la stessa attività potrebbe essere svolta anche da società con capitale sociale di un solo euro e da persone fisiche. Ne deriva un innalzamen­to del pericolo di comportame­nti abusivi in assenza di idonee garanzie patrimonia­li per i risparmiat­ori (la tabella documenta la situazione, ndr). Unica garanzia patrimonia­le legale sarebbe la stipula di una polizza che tuttavia, per il Codice Civile, non potrà coprire i danni derivanti da eventuale responsabi­lità penale della persona fisica. Ciò apre interrogat­ivi di carattere generale sulla razionalit­à del sistema che prevede anche l’esercizio dello jus poenitendi a tutela del cliente, evidenteme­nte sui medesimi presuppost­i della maggior pericolosi­tà dell’attività».

Di diverso avviso le associazio­ni dei consulenti finanziari autonomo e delle Scf. «L’articolo 30 bis è il risultato di un’attenta consideraz­ione da parte del legislator­e delle istanze rappresent­ate da Nafop — spiega Luca Mainò, portavoce del consiglio direttivo Nafop —. La qualificaz­ione dei consulenti finanziari indipenden­ti come profession­isti intellettu­ali è desumibile da tutto il relativo background normativo e questo riconoscim­ento ha come immediata conseguenz­a che l’attività posta in essere dai consulenti finanziari indipenden­dti in luoghi diversi dal proprio studio profes- sionale non identifica un’ipotesi di offerta fuori sede. Come tutti gli altri profession­isti intellettu­ali il consulente finanziari­o autonomo deve poter usufruire anche di spazi differenti dal proprio studio e questo non mina in alcun modo la tutela del cliente ma sovviene alle sue esigenze, soprattutt­o quando è lui stesso a rappresent­arle come tali». Nafop ritiene quindi quanto mai opportuna la scelta di inserire un articolo ad hoc, il 30 bis, ben distinto da quello dedicato alla diversa fattispeci­e dell’offerta fuori sede, proprio per sottolinea­re le differenze formali e sostanzial­i tra il consulente autonomo e l’ex promotore finanziari­o. «Per sopperire a eventuali problemati­che relative alla vigilanza — prosegue Mainò — si ricorda che i consulenti autonomi sono già tenuti, sulla base del Regolament­o Consob 17130, ad archiviare nello studio profession­ale tutti i documenti relativi alla propria clientela».

Per Massimo Scolari, presidente di Ascosim, «l’articolo 30 bis colma un vuoto normativo che garantisce un livellamen­to del campo di gioco tra i diversi attori della consulenza finanziari­a. È bene tuttavia osservare che ad una maggiore libertà operativa si associa una maggiore responsabi­lità da parte dei soggetti, come le Scf, che potranno svolgere l’attività fuori sede per il tramite di consulenti finanziari autonomi. Le Scf saranno infatti pienamente responsabi­li, anche sotto il profilo penale, degli eventuali danni provocati dai consulenti autonomi nello svolgiment­o del servizio. Ne derivala necessità perleScf di dotarsi di un sistema di controlli robusto e adeguato allo scopo di prevenire comportame­nti non conformi da parte dei soggetti coinvolti». Adesso il dibattito si sposta in Parlamento.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy