Come liberarsi dai troppi debiti
La procedura di legge per l’esdebitazione è la strada da seguire per ottenere il via libera del Tribunale
Un mutuo, il finanziamento per l’auto e per la palestra, tasse arretrate da pagare: a volte si fa presto a finire sommersi dai debiti. Se il quadro è particolarmente gravoso, ci si può trovare in una situazione di sovraindebitamento, che è definita dalla legge come «una situazione perdurante di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni». Non si parla quindi di una crisi temporanea, o di difficoltà a ripagare solo un determinato prestito (in tal caso, va ricordato che si può sempre provare a rinegoziare con l’intermediario, e in caso di problemi con il mutuo per ragioni gravi come la perdita del lavoro si può chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale per un anno o l’accesso al Fondo di solidarietà).
Fino a qualche anno fa, chi si trovava in una situazione di sovraindebitamento non aveva grandi soluzioni: l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti, era prevista solo al termine delle procedure concorsuali, quindi accessibile solo alle imprese. «L’esdebitazione è prevista dal 1942, ma era concessa solo a soggetti fallibili, che in caso di condotta virtuosa alla chiusura della procedura fallimentare potevano liberarsi dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti», spiega Massimiliano Campeis, avvocato dello studio Campeis. «Poi la legge n. 3 del 2012 ha previsto la possibilità di esdebitazione anche per soggetti non fallibili: i consumatori, ma anche professionisti, piccole imprese, artigiani, perfino il fideiussore che garantisce i debiti dell’imprenditore poi fallito», elenca Campeis.
Le procedure previste dalla legge per arrivare all’esdebitazione sono tre: l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. L’accordo di composizione della crisi è in pratica un accordo con i creditori, con cui si propone uno stralcio di una certa percentuale del debito, per il quale è necessario l’assenso di almeno il 60% dei creditori; in caso positivo, l’accordo viene omologato e diventa vincolante anche per i creditori non aderenti.
Il piano del consumatore si distingue dal precedente perché non serve alcun accordo con i creditori: in questo caso, è il tribunale a valutare la fattibilità della proposta di riduzione del debito e l’eventuale parere negativo dei creditori non è vincolante. Se il piano è considerato fattibile, il giudice provvede alla sua omologazione.
La terza procedura è la liquidazione del patrimonio del debitore, una strada percorribile sia in caso di in- successo delle due procedure già menzionate (per esempio se l’accordo con i creditori non sia stato raggiunto) sia in alternativa a esse. Si tratta comunque di una soluzione più gravosa, perché il debitore deve rinunciare a tutti i suoi beni salvo quelli impignorabili.
Come si fa ad accedere a queste procedure? A tal proposito è utile ricordare che è meglio diffidare di soggetti che promettono (magari online) di liberare le persone in difficoltà dai propri debiti, perché a volte nascondono tentativi di truffa. Le procedure per risolvere una situazione di sovraindebitamento sono quelle previste dalla legge, che prevedono il passaggio dal tribunale e il coinvolgimento di un organo specifico, l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
«L’Organismo racchiude in sé caratteristiche diverse: è un advisor finanziario del debitore ma è anche l’organo che verifica la veridicità dei dati nella domanda o nella proposta e ne analizza la fattibilità, nonché quello che cura le attività di pubblicità che nel fallimento sono del commissario giudiziale», spiega Campeis. Per accedere all’accordo di composizione della crisi o al piano del debitore ci si rivolge all’Organismo competente per territorio. «Allo stato attuale, gli organismi non son ancora stati istituiti in tutta Italia, quindi se nel circondario del Tribunale competente non è presente un organismo, ci si potrà rivolgere al presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore è residente o ha la sede, che provvederà alla nomina di un professionista che predisporrà il piano e assisterà il debitore», chiarisce Campeis.
Al termine di queste procedure, si può chiedere al giudice l’esdebitazione per i debiti residui. «Per ottenerla, il debitore deve dimostrare di avere cooperato al regolare svolgimento della procedura, di non averla ritardata o contribuito a ritardarla, di avere svolto un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alle condizioni del mercato, o che abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato proposte di impiego senza giustificato motivo», afferma Campeis.