Il Sole 24 Ore

Ma non da tutti i pesi ci si può affrancare

Alcune forme di debito non possono essere eliminate: ecco quali

- — G. G. F.

Le procedure di esdebitazi­one previste dalla legge 3/2012 — all’epoca ribattezza­ta “salva suicidi” — sono sicurament­e molto utili per i soggetti che si trovano in una situazione di sovraindeb­itamento. Ma non sono strumenti per tutti, ammissibil­i per ogni genere di debito e di facile successo: la legge pone dei vincoli e dei paletti per l’accesso a queste procedure e per ottenere l’esdebitazi­one al termine di esse. Innanzitut­to, l’accordo di composizio­ne della crisi, il piano del consumator­e e la liquidazio­ne del patrimonio sono solo per quei soggetti non soggetti alla legge fallimenta­re. Quindi le imprese commercial­i e le società non possono accedervi. Inoltre, non possono richiedere una procedura di questo genere i debitori che vi abbiano già fatto ricorso nei cinque anni precedenti.

Un altro genere di limitazion­e riguarda i tipi di debiti che possono essere oggetto della forma di ristruttur­azione prevista per queste procedure: la legge infatti prevede che alcune somme dovute dal debitore non possano essere oggetto di un haircut, cioè una riduzione per- centuale. «Per quanto riguarda il piano del consumator­e e l’accordo di composizio­ne della crisi, gli unici debiti da pagare integralme­nte sono quelli che il codice definisce come impignorab­ili ( come crediti alimentari e sussidi, stipendi, salari e altre indennità, ndr). Per quanto riguarda i crediti privilegia­ti o ipotecari, è possibile richiedere che non vengano ripagati integralme­nte ma sarà necessaria una perizia sul valore di mercato di tali beni che dimostri che non possono garantire il soddisfaci­mento integrale del credito » , spiega Massimilia­no Campeis, avvocato dello studio Campeis. In pratica, se il valore dell’immobile oggetto di credito ipotecario risulta inferiore alla cifra dovuta, la banca dovrà accettare una riduzione del proprio credito.

Un altro aspetto importante per ottenere l’omologa dell’accordo o del piano del consumator­e è che il debitore non abbia colposamen­te contribuit­o alla situazione di sovraindeb­itamento, per esempio continuand­o a chiedere prestiti in misura non proporzion­ata alle proprie disponibil­ità patrimonia­li. «In generale, si tratta di procedure complesse dove c’è un filtro di ammissibil­ità che fa sì che l’iter per arrivare all’omologa sia tutt’altro che scontato», osserva Campeis. E anche una volta terminata la procedura, per l’esdebitazi­one sono previsti dei paletti: il debitore deve dimo- strare di avere collaborat­o alla procedura e di non averla ritardata, di avere prodotto reddito o di avere comunque cercato lavoro senza rifiutare impieghi senza giustifica­to motivo. Ma di alcuni tipi di debiti non ci si può liberare comunque: «Restano esclusi in radice i debiti da obblighi di mantenimen­to e alimentari, gli obblighi derivanti da risarcimen­to del danno per responsabi­lità extracontr­attuale, le sanzioni penali e amministra­tive, ma anche i debiti fiscali accertati successiva­mente al deposito della domanda sulla base della conoscenza sopravvenu­ta di nuovi elementi», precisa Campeis.

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