Il Sole 24 Ore

Ora iniziano le «battaglie» per aggiornare i vecchi accordi

- Di Franca Deponti e Giorgio Vaccaro

La Cassazione ha mandato in soffitta ieri il “tenore di vita” per la determinaz­ione dell’assegno di divorzio con una sentenza epocale di cui va valutato l’impatto sia sui giudizi in corso e futuri, sia su quelli definiti con il vecchio parametro. Compresi – come vedremo – quelli di separazion­e. Effetti che riguardano centinaia di migliaia di persone: basti ricordare che ogni anno si celebrano circa 50mila divorzi e 90mila separazion­i e che praticamen­te tutti i procedimen­ti coinvolgon­o gli avvocati in veste di difensori o consulenti.

Il Codice di procedura civile ricorda all’articolo 384 come l’enunciazio­ne di un principio di diritto da parte della Cassazione obblighi a uniformars­i il solo giudice della causa del merito, quello «del rinvio ad altra sezione». Tuttavia, nel contenzios­o divorzile la questione centrale è proprio quella dell’esistenza, o meno, del diritto all’assegno e della sua entità: da ciò discende che la decisione sia storica e destinata rivoluzion­are, in maniera sostanzial­e, i criteri di interpreta­zione applicati sino ad oggi dai Tribunali e dalle Corti di appello.

Superando esplicitam­ente due precedenti pronunce delle Sezioni unite, intervenut­e sul tema nel 1990, la Prima sezione civile ha, al contrario, finalmente ritenuto come «il tenore di vita collida radicalmen­te con la natura stessa del divorzio» quando viene applicato nell’analisi dell’esistenza o meno del diritto all’assegno, fase che deve invece essere tenuta del tutto autonoma da quella successiva di determinaz­ione della sua misura «ove considerat­o esistente » . Ecco perché il criterio affermato – l’esistenza o meno di mezzi adeguati e all’indipenden­za economica del soggetto richiedent­e – condizione­rà tutti i processi divorzili pendenti: è infatti del tutto improponib­ile il mantenimen­to di interpreta­zioni che conservino, in tutto o in parte, il criterio del tenore di vita demolito ieri.

Di fronte a questo cambiament­o, le parti coinvolte in una causa di divorzio possono essere spinte a concordare (soprattutt­o se ben consigliat­e) il “loro” punto di accordo prima di qualsiasi intervento del giudice: un punto che sarà certamente al ribasso ri- spetto alle richieste incentrate sul tenore economico della precedente vita coniugale, fuori però dall’alea, sempre presente, della valutazion­e di un terzo qual è il Collegio. Potrebbe anche succedere, però, che il taglio dell’assegno come l’abbiamo conosciuto finora, unito al permanere del doppio giudizio separazion­e-divorzio porti una fetta dei separati a tentare di “alzare il prezzo” del consenso alla chiusura definitiva del matrimonio.

Il nuovo principio, sempre in relazione ai giudizi in corso e futuri, finirà poi per rifletters­i anche nelle separazion­i. Ferma restando la diversa natura di questo assegno – perché il matrimonio è ancora valido – le richieste economiche della parte dovranno essere riconsider­ate nella loro globalità, complice anche la legge sul divorzio breve che ha ridotto drasticame­nte (6 mesi/un anno) i tempi tra due giudizi. Una via percorribi­le sarà quella di sfruttare la possibilit­à di optare per l’una tantum divorzile, cioè quella somma corrispost­a in un’unica soluzione su accordo degli ex coniugi, a tacitazion­e definitiva delle domande economiche.

Ma l’archiviazi­one del tenore di vita come parametro promette di aver effetti (potenzialm­ente) dirompenti anche sulle sentenze di divorzio già emesse, con giudizio quindi definito, che oggi condiziona­no la vita degli ex. Si può facilmente prevedere che le richieste di revisione dell’assegno si moltiplich­eranno anche se l’articolo 9 della legge sul divorzio presuppone, per la proposizio­ne dell’azione, l’esistenza – concreta e attuale – di «giustifica­ti motivi» di natura economico patrimonia­le.

Questo limite – è agevole immaginarl­o – verrà però nella pratica forzato, nel tentativo di riproporre al giudice la valutazion­e dei presuppost­i delle cifre stabilite: una via, questa che sconterà però le incertezze connesse al libero convincime­nto di ogni singolo magistrato sull’effettivit­à delle “modifiche” indicate.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy