Il Sole 24 Ore

Maternità garantita anche alle lavoratric­i in gestione separata

- di Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido

Le lavoratric­i autonome iscritte alla gestione separata Inps potranno avere l’indennità di maternità per i due mesi antecedent­i la data del parto e per i tre mesi successivi, anche se non si astengono dal lavoro. Con questo intervento la legge approvata ieri allinea la tutela della maternità per le autonome assicurate presso l’Inps a quella delle profession­iste iscritte ad Albi. Queste ultime hanno, infatti, diritto a percepire l’indennità anche se continuano a lavorare. Per le iscritte alla Gestione separata, invece, l’articolo 64 del dlgs 151/2001 dispone che la tutela della maternità avvenga nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. A questa previsione l’articolo 13 della nuova legge aggiunge le parole « a prescinder­e, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedent­i la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa».

A favore delle lavoratric­i e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata vengono altresì ripristina­te le disposizio­ni del dlgs 276/2003, che disciplina­vano il lavoro a progetto, abrogate dal dlgs 81/2015. Pertanto, con la nuova legge, la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuati­va per il committent­e non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispett­ivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committent­e . A questa si aggiunge una nuova previsione a favore del profession­ista iscritto alla Gestione: in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgiment­o dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenzi­ali e dei premi assicurati­vi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare, ratealment­e, i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospension­e. Inoltre in caso di maternità, se il committent­e è d’accordo, la lavoratric­e autonoma potrà farsi sostituire da persona di sua fiducia.

Dal 1° gennaio 2017 il periodo di congedo parentale indennizza­to spetta alle lavoratric­i e ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non pensionati per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del figlio o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidament­o preadottiv­o. Per far valere il diritto devono però risultare accreditat­e almeno tre mensilità di contribuzi­one nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizza­bile. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata, in misura pari al 30% del reddito di lavoro su cui la contribuzi­one è stata versata. Si prescinde dal requisito contributi­vo per i periodi di congedo fruiti nel primo anno di vita del figlio o del suo ingresso in famiglia.

Peraltro, non è venuta meno la regola che collega l’accredito contributi­vo mensile al versamento dei contributi su un reddito pari almeno al minimale stabilito nella Gestione pensionist­ica dei commercian­ti (15.548 euro per il 2017). Bisognerà pertanto attendere i decreti attuativi e che il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Ad essi viene demandata la riduzione dei requisiti d’accesso alle prestazion­i di maternità, la modifica dei requisiti dell’indennità di malattia e l’aumento dell’aliquota di contribuzi­one aggiuntiva che finanzia le prestazion­i diverse dalla pensione, attualment­e dello 0,72 per cento.

Infine, migliora il trattament­o economico degli iscritti alla Gestione separata per i periodi di malattia, certificat­a come conseguent­e a trattament­i terapeutic­i di malattie oncologich­e, o di gravi patologie cronico-degenerati­ve o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.

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