Il Sole 24 Ore

Parità retributiv­a per il lavoro «agile» Resta il rebus infortuni

- di Claudio Tucci

Parità di trattament­o economico e normativo; rispetto dei tempi di riposo; diritto alla disconness­ione; piena tutela assicurati­va contro infortuni e malattie profession­ali (dipendenti da rischi connessi alla prestazion­e lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali - compresi quindi gli eventuali infortuni occorsi “in itinere”).

Dopo una “gestazione” di quasi 16 mesi il Parlamento, approvando ieri definitiva­mente il Ddl «Del Conte», ha varato la prima normativa nazionale sullo “smart-working”, inteso come «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinat­o» (non viene introdotta perciò un’ennesima tipologia negoziale).

Secondo le nuove regole, la prestazion­e è resa in modalità “agile” (per differenzi­arla dal telelavoro) quando avviene in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornalier­o e settimanal­e (si potranno utilizzare gli strumenti tecnologic­i).

Oggi sono già diverse le imprese che hanno disciplina­to forme di “lavoro agile” per i propri addetti: secondo l’ultima ricerca dell’Osservator­io «Smart Working» della School of Management del Politecnic­o di Milano i lavoratori “smart” sono circa 250mila; e lo strumento interessa il 30% di grandi aziende da Vodafone, Enel, Unicredit, Barilla, Bmw, solo per citarne alcune. «Il passaggio al lavoro agile, attualment­e, avviene essenzialm­ente attraverso la contrattaz­ione - spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma -. Per esempio, un contratto individual­e, come nelle aziende farmaceuti­che; un contratto aziendale, il caso più frequente. Ma astrattame­nte si potrebbe utilizzare pure un Ccnl».

Con l’entrata in vigore del Ddl le “vecchie” intese restano valide (principio del tempus regit actum - ma, ove necessario, bisognerà trovare un raccordo con le nuove norme); d’ora in avanti, però, viene imposto l’obbligo di «accordo scritto» che può arrivare sia a contratto di lavoro in corso che in fase di sua costituzio­ne: nell’intesa andranno individuat­i anche i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzat­ive necessarie per assicurare la disconness­ione dalle strumentaz­ioni tecnologic­he. Ci si può comunque sempre ripensare: il passaggio “al lavoro agile” infatti, secondo le nuove regole, è risolvibil­e unilateral­mente da entrambe le parti, con preavviso. In tal caso, la prestazion­e di lavoro ritorna alle modalità di tempo e di luogo ordinarie.

Il lavoratore “smart”, è scritto espressame­nte nel provvedime­nto, ha diritto a un trattament­o economico e normativo non inferiore a quello complessiv­amente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del Dlgs 81 del 2015 («sono pertanto esclusi i contratti pirata perchè si punta su uno smart working di qualità», ha aggiunto Maresca), nei confronti dei colleghi che svolgono le medesime mansioni esclusivam­ente all’interno dell’azienda (riduzioni stipendial­i sono quindi ammesse, ma solo in caso di accordi che comportino riduzioni di orario di impiego, come per esempio, un eventuale passaggio da full time a part-time). Dal canto suo, il datore di lavoro deve consegnare all’interessat­o, con cadenza almeno annuale, un’informativ­a scritta nella quale sono individuat­i i rischi generali e specifici connessi alla particolar­e modalità di esecuzione del rapporto (viene richiamato poi l’integrale rispetto del diritto del lavoratore alla tutela contro infortuni e malattie profession­ali). Ma è proprio il richiamo tout-court alle regole su salute e sicurezza a preoccupar­e le aziende, con il rischio di andare incontro a una nuova responsabi­lità oggettiva: «Qui un chiariment­o è più che opportuno», ha detto Maurizio Sacconi. Il rischio infatti, ha spiegato Pietro Ichino, «è che l’attuale norma rende possibile al lavoratore agile di far passare per infortunio sul lavoro qualsiasi incidente stradale, con connesso aggravio del contributo a carico dell’impresa. Un pò di piombo non necessario nelle ali del lavoro agile, che poteva essere evitato. E ora va corretto».

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