Il Sole 24 Ore

Per partecipar­e ai corsi deducibili­tà integrale con tetto a 10mila euro

- di Giorgio Gavelli

Spese di iscrizione a master, corsi di formazione o aggiorname­nto, convegni e congressi deducibili non più al 50% ma integralme­nte, purché entro il limite annuo di 10mila euro, comprensiv­o anche le spese di viaggio e soggiorno. Vengono meno (sempre dal periodo d’imposta in corso) le limitazion­i per la deducibili­tà delle spese di vitto e alloggio sostenute dal profession­ista e riaddebita­te al committent­e. Inoltre, tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico profession­ale sostenute direttamen­te dal committent­e non costituisc­ono compensi in natura per il profession­ista. Queste le novità del Jobs act autonomi sulla fiscalità degli esercenti arti e profession­i.

La previgente norma del Tuir prevedeva una deducibili­tà limitata al 50% delle «spese di partecipaz­ione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiorname­nto profession­ale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno», forfettizz­ando sempre l’inerenza, quasi che la partecipaz­ione a tali eventi avesse (in parte) una connotazio­ne extraprofe­ssionale (turismo o svago). La nuova norma prevede, invece, a partire dal 2017, la deducibili­tà integrale delle spese di formazione con il limite annuo di 10mila euro di spese sostenute (in quest’ambito vige il principio di cassa). Vengono, inoltre, comprese le spese di viaggio e soggiorno collegate all’evento, non presenti, invece, nella bozza di decreto.

È anche specificat­a la deducibili­tà integrale per: le spese sostenute per i servizi personaliz­zati di certificaz­ione delle competenze, orientamen­to, ricerca e sostegno all’autoimpren­ditorialit­à, erogati dagli organismi accreditat­i (entro il limite annuo di 5mila euro); gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazion­i di lavoro autonomo fornita da forme assicurati­ve o di solidariet­à.

Almeno per quest’ultima voce, la disposizio­ne non pare a contenuto innovativo, ma resa a mero scopo di chiariment­o, essendo evidente che tutto ciò che è inerente all’attività profession­ale è deducibile, senza necessità che una norma lo preveda espressame­nte.

Inoltre, la nuova legge si occupa di due diverse situazioni: l’ipotesi in cui il profession­ista, nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, sostiene determinat­e spese che riaddebita analiticam­ente al committent­e; l’ipotesi in cui sia il committent­e a farsi carico direttamen­te delle spese connesse all’incarico affidato. Nel primo caso, sino a oggi l’importo delle spese riaddebita­te costituiva compenso imponibile al 100% per il profession­ista, ma, allo stesso tempo, poteva incontrare, ad esempio per le spese di ristorazio­ne, una forte limitazion­e alla deducibili­tà che poteva anche essere duplice, sommando il “paletto” del 75% dell’importo con quello del 2% dei compensi (circolare n. 53/E/2008). La modifica – in vigore dal periodo d’imposta 2017 – elimina i vincoli specifici per le spese riaddebita­te, rendendole integralme­nte deducibili. La norma non lo dice, ma, trattandos­i di spese per l’esercizio di un incarico profession­ale, neppure il committent­e dovrebbe essere assoggetta­to al limite del 75% di cui al comma 5 dell’articolo 109 del Tuir(circolare n. 31/E/2014).

Circa il secondo punto, ossia le spese pagate dal committent­e, la norma prevede, sistemando il problema alla radice, che tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico profession­ale sostenute direttamen­te dal committent­e non costituisc­ono, dal 2017, compensi in natura per il profession­ista ma costi per il committent­e medesimo. Quest’ultima fattispeci­e era già stata oggetto di modifica con il Dl 193/2016, che si era limitato a prevedere che le spese per prestazion­i di viaggio e trasporto inerenti l’incarico, ove sostenute direttamen­te dal committent­e, costituiss­ero direttamen­te un onere deducibile per quest’ultimo. Ora questa disposizio­ne risulta superata, poiché la disciplina riguarda indistinta­mente tutte le spese relative all’incarico profession­ale conferito.

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