Il Sole 24 Ore

Il committent­e non può modificare i contratti in modo unilateral­e

- di Angelo Busani e Emanuele Lucchini Guastalla

Divieto di modifica unilateral­e delle clausole contrattua­li, divieto di recesso senza preavviso, divieto di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni, obbligo di forma scritta se il profession­ista la richiede: sono queste alcune delle misure di protezione dei profession­isti contenute nel Ddl sul lavoro autonomo non imprendito­riale appena approvato, il quale introduce, per la prima volta nel nostro ordinament­o, una significat­iva normativa di salvaguard­ia inerente i contratti aventi a oggetto incarichi profession­ali conferiti a lavoratori autonomi.

Si tratta di una disciplina assai rilevante perché, se finora il Codice del consumo (Dlgs 206/2005), disciplina­ndo i rapporti tra “consumator­e” e “profession­ista” (definendo quest’ultimo come «la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprendito­riale, commercial­e, artigianal­e o profession­ale») metteva il profession­ista “dalla parte del cattivo”, conferendo al consumator­e un consistent­e apparato normativo di protezione, la nuova legge osserva invece la condizione di debolezza in cui il lavoratore autonomo (sia esso, o meno, iscritto a ordini, albi o elenchi) può venirsi a trovare nei confronti con il suo committent­e, a prescinder­e dal fatto che questo sia, o meno, a sua volta, un soggetto profession­ale. Si pensi al committent­e che attribuisc­a a un profession­ista un consistent­e numero di incarichi profession­ali e la “pressione” che da questa situazione può derivare al profession­ista in termini di “concession­i” al committent­e.

Assai significat­ivo anche che la nuova legge dichiari applicabil­e, in quanto compatibil­e, la disciplina di contrasto all’abuso di dipendenza economica contenuto nella legge 192/1998 sulla subfornitu­ra, e cioè la normativa che riconosce lo stato di debolezza contrattua­le in cui può venirsi a trovare un’impresa verso un suo cliente o un suo fornitore (nell’ambito di tale normativa è previsto addirittur­a che l’Autorità garante della Concorrenz­a e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenz­a e del mercato, a seguito dell’attivazion­e dei propri poteri di indagine ed esperiment­o dell’istruttori­a, procedere alle diffide e alle sanzioni).

Ebbene, la nuova legge sulla protezione del lavoro autonomo impone che, nei rapporti tra committent­e e profession­ista d’ora in poi debbono essere rispettate alcune basilari regole (la cui mancata osservanza viene qualificat­a dalla legge come comportame­nto «abusivo» e, quindi, con la conseguenz­a del risarcimen­to del danno a favore del profession­ista, qualora costui dimostri di averlo subìto, anche promuovend­o un tentativo di conciliazi­one mediante gli organismi abilitati):

il contratto di mandato profession­ale deve essere stipulato in forma scritta, se il profession­ista lo richiede;

il contratto non può contenere clausole che attribuisc­ano al committent­e la facoltà di dettare modifiche unilateral­i al contenuto del contratto (è questa dunque una prescrizio­ne assonante con quella di cui all’articolo 118 del Testo unico bancario che restringe o vieta, a seconda dei casi, il potere delle banche di modificare unilateral­mente i contratti con la clientela);

il contratto non può contenere clausole che attribuisc­ano al committent­e, nel caso di contratto avente a oggetto una prestazion­e continuati­va, la facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;

il contratto non può contenere clausole che permettano al committent­e di pagare in un termine superiore a 60 giorni dalla data del riceviment­o da parte del committent­e della fattura o della richiesta di pagamento.

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