Il Sole 24 Ore

Bocciati i limiti agli orari dei negozi

- Guglielmo Saporitou

pPiena libertà alle attività commercial­i anche nei giorni ritenuti inviolabil­i: 1 gennaio, Pasqua e successivo lunedì, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre. Questo è il monito che proviene dalla Corte costituzio­nale (10 maggio 2017 numero 98), con una pronuncia da tempo attesa e che ha generato recenti contrasti per l’outlet di Serravalle (si veda Il Sole 24 Ore del 1° maggio 2017). A monte dell’annullamen­to di una legge regionale (del Friuli, n. 4/2016), vi è il conflitto tra Stato e Regioni sui confini tra commercio e tutela della concorrenz­a. La prima materia è regionale, la seconda appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.

La sentenza 98/2017 ricuce le varie norme su liberalizz­azione del mercato e tutela della concorrenz­a, che costituisc­ono un limite alla disciplina che le Regioni, anche statuto speciale, possono adottare nell’adiacente settore del commercio. In materia di orari ed aperture degli esercizi commercial­i vige ora in pieno il principio dell'assenza di limiti e prescrizio­ni posto dall’art. 31 co.1 Dl 201 / 2011. Le attività commercial­i sono quindi libere da orari di apertura e chiusura, dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva nonché di mezza giornata infrasetti­manale. Questa norma del 2011 ed il principio di liberalizz­azione ivi contenuto sono collocati saldamente all'interno della “tutela della concorrenz­a” (art. 117 co. 2 lettera e Cost.): i vari tentativi di inglobare orari ed aperture nella diversa materia del “commercio”, vengono così venir meno. La prima sconfitta su questo ter- reno riguarda la Val d'Aosta, che nella sentenza 104 del 2014 si è vista cancellare dalla stessa Corte le norme che limitavano orari e giorni di apertura al pubblico degli esercizi commercial­i: si dava infatti prevalenza alla liberalizz­azione, a beneficio dei consumator­i, favorendo la creazione di un mercato più dinamico e aperto all’ingresso di nuovi operatori. I vincoli, secondo i giudici del palazzo della Consulta, vanno eliminati in coerenza con l’obiettivo di promuovere la concorrenz­a, garantendo l’assetto concorrenz­a del mercato di riferiment­o relativo la distribuzi­one commercial­e. Sul tema

LE VALUTAZION­I Garantita la concorrenz­a: per le attività distributi­ve nessuna limitazion­e su orari, aperture e obblighi di chiusure

quindi le Regioni non possono interferir­e, perché la concorrenz­a è competenza esclusiva dello Stato e preclude anche la mera individuaz­ione delle giornate di apertura degli esercizi.

Invano la Regione Friuli aveva sottolinea­to, in sede di giudizio, che la garanzia di alcuni giorni di chiusura rappresent­erebbe una misura di tutela dei lavoratori che troverebbe fondamento nell'articolo 36 della Costituzio­ne: la tesi non è stata condivisa perché la materia di apertura degli esercizi può arretrare solo per motivi relativi all'ambiente, all’ordine pubblico, alla salute o alla pubblica sicurezza. L’orientamen­to della Corte elimina un vasto contenzios­o. Dal 2 giugno (prossima data tra quelle un tempo incandesce­nti) niente più contrasti sull’apertura.

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