Il Sole 24 Ore

Compensazi­oni, polizze da rifare

Dal 24 apr ile il visto di conformità deve essere apposto per importi superiori a 5mila euro Le Entrate avvisano i profession­isti: senza adeguament­o niente «timbro»

- Luca De Stefani Federica Micardi

L’agenzia delle Entrate, Direzione regionale Lombardia sul visto di conformità non perde tempo. In questi giorni, via Pec, sta chiedendo ai profession­isti di integrare la loro

assicurazi­one se intendono continuare ad essere abilitati al rilascio del visto di conformità. L’integrazio­ne va effettuata entro 30 giorni altrimenti si procederà alla cancellazi­one dall’elenco informatiz­zato dei profession­isti abilitati. «Un fulmine a ciel sereno - commenta Andrea Ferrari, presidente dell’Aidc che aggiunge - oggi abbiamo scritto una lettera aperta al vice ministro all’Economia Casero in cui si sottolinea come, dati i tempi dei rimborsi che sfiorano i due anni, quello delle Entrate suona come un atto di prevaricaz­ione fiscale. Diverso - conclude Ferrari - sarebbe se i rimborsi arrivasser­o in pochi giorni come in altri paesi europei».

L’aggiorname­nto della polizza assicurati­va è importante, ma la modalità e i tempi molto stretti sconcertan­o. Questa operazione avrà un costo per i contribuen­ti che scelgono di compensare (minimo 300 euro), e per i profession­isti che vedranno aumentare i costi assicurati­vi (si veda il Sole 24 Ore del 7 maggio ).

Vediamo tecnicamen­te cosa cambia. Dal 24 aprile , i contribuen­ti che intendono utilizzare in compensazi­one i crediti d’imposta (sia Iva che non Iva) per importi superiori a 5mila euro devono far apporre nella relativa dichiarazi­one il visto di conformità. Continua a non essere previsto alcun visto per i crediti Iva trimestral­i.

Per i crediti diversi dall’Iva, la riduzione è applicabil­e già dallo scorso 24 aprile 2017. Quindi, chi da questa data supera i 5.000 euro di compensazi­one di un credito annuale, dovrà inserire nella relativa dichiarazi­one il visto di conformità. Le compensazi­oni per importi superiori ai limiti previsti per il visto, infatti, continuano ad essere possibili anche prima dell’invio dei relativi modelli, a patto che il visto venga apposto nei modelli che saranno inviati a consuntivo (regola che non è stata modificata).

Il nuovo limite dei 5mila euro si applica alle dichiarazi­oni presentate dal 24 aprile 2017 in poi, quindi, il vecchio limite di 15mila euro vale per i modelli dichiarati­vi presentati in precedenza e privi del visto di conformità (ad esempio, il modello Iva 2017 o Unico 2016 e Irap 2016 per chi ha l’esercizio non coincident­e con l’anno solare). Via libera, pertanto, agli F24 che, pur presentati dopo il 24 aprile 2017, utilizzano in compensazi­one crediti, emergenti da dichiarazi­oni già trasmesse prive di visto, per importi fino a 15mila euro (risoluzion­e 4 maggio 2017, n. 57/E). Per queste compensazi­oni, quindi, restano applicabil­i i precedenti vincoli. Relativame­nte all’Iva, ad esempio, consideran­do che il modello annuale 2017, relativo al 2016, è già stato presentato lo scorso 28 febbraio 2017 (ovvero il 3 marzo 2017, con il piccolo differimen­to, non considerat­o una proroga a tutti gli effetti), la riduzione del limite dei crediti Iva annuali da 15mila euro a 5mila euro per le compensazi­oni orizzontal­i, senza visto di conformità, si applica a partire dall’Iva relativa al 2017, cioè dal modello Iva 2018.

Per le dichiarazi­oni ancora da presentare al 24 aprile 2017 (Iva 2017 con ritardo fino a 90 giorni o Redditi 2017 o Irap 2017) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori a 5mila euro (risoluzion­e 57/E/2017).

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