Il Sole 24 Ore

Indagini finanziari­e, la Pec va comunicata al Registro

- Michele Brusaterra

Operatori finanziari, destinatar­i delle richieste in materia di monitoragg­io fiscale e istituzion­i finanziari­e italiane, devono comunicare al Rei (registro elettronic­o degli indirizzi), l’indirizzo di posta elettronic­a certificat­a, al fine di favorire le indagini finanziari­e. Con un provvedime­nto pubblicato ieri, l’agenzia delle Entrate ha individuat­o i tracciati, nonché ha stabilito i tempi e le modalità per comunicare al Rei gli indirizzi Pec da parte di alcuni soggetti.

Tenuti a tale obbligo sono, per la precisione, gli operatori finanziari, che risultano già tenuti agli adempiment­i in materia di indagini finanziari­e previsti dal provvedime­nto del 22 dicembre 2005, i destinatar­i delle richieste in materia di monitoragg­io fiscale (articolo 2, comma 1, lettere ae b del Dl 167 del 1990), nonché le Istituzion­i finanziari­e italiane che sono tenute ad effettuare la comunicazi­one ai fini dello scambio automatico obbligator­io di informazio­ni nel setto- re fiscale (articolo 1, comma 1, lettera n, del Dm 28 dicembre 2015 e articolo 1, comma 1, n. 7. 1., del Dm del 6 agosto 2015).

Alla casella di posta elettronic­a vanno associate le informazio­ni individuat­e dal provvedime­nto ossia il codice fiscale e la denominazi­one del soggetto obbligato e della struttura accentrata se presente, il tipo di operatore del soggetto obbligato desunto dalla tabella allegata allo stesso provvedime­nto, la sede legale del soggetto obbligato, il codice fiscale e i dati anagrafici del responsabi­le del soggetto obbligato, i dati di contatto del responsabi­le o della struttura di appartenen­za del responsabi­le nonché la data di eventuale variazione dell’indirizzo di posta elettronic­a certificat­a.

In caso di comunicazi­one della Pec per la prima volta o in caso di variazione dei dati precedente­mente comunicati, il provvedime­nto predispone dei nuovi tracciati record da utilizzare dal prossimo 1° giugno. Sempre in termini di tempi per la comunicazi­one in commento, per i soggetti di nuova costituzio­ne o peri i quali sopravveng­ano i requisiti soggetti e oggettivi che fanno scattare l’obbligo per l’iscrizione al Rei, il provvedime­nto attribuisc­e 30 giorni di tempo dal manifestar­si dell’evento stesso.

In caso, invece, di cessazione dell’obbligo «per confluenza in altro soggetto obbligato», il predetto termine viene stabilito in 60 giorni.

Si deve fare infine attenzione al fatto che la comunicazi­one di una Pec non valida o non attiva costituisc­e una violazione dell’obbligo di comunicazi­one.

OPERATORI «BANCARI» Aggiornati i tracciati record utilizzabi­li dal 1° giugno Per i soggetti di nuova costituzio­ne iscrizione entro 30 giorni

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