Indagini finanziarie, la Pec va comunicata al Registro
Operatori finanziari, destinatari delle richieste in materia di monitoraggio fiscale e istituzioni finanziarie italiane, devono comunicare al Rei (registro elettronico degli indirizzi), l’indirizzo di posta elettronica certificata, al fine di favorire le indagini finanziarie. Con un provvedimento pubblicato ieri, l’agenzia delle Entrate ha individuato i tracciati, nonché ha stabilito i tempi e le modalità per comunicare al Rei gli indirizzi Pec da parte di alcuni soggetti.
Tenuti a tale obbligo sono, per la precisione, gli operatori finanziari, che risultano già tenuti agli adempimenti in materia di indagini finanziarie previsti dal provvedimento del 22 dicembre 2005, i destinatari delle richieste in materia di monitoraggio fiscale (articolo 2, comma 1, lettere ae b del Dl 167 del 1990), nonché le Istituzioni finanziarie italiane che sono tenute ad effettuare la comunicazione ai fini dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel setto- re fiscale (articolo 1, comma 1, lettera n, del Dm 28 dicembre 2015 e articolo 1, comma 1, n. 7. 1., del Dm del 6 agosto 2015).
Alla casella di posta elettronica vanno associate le informazioni individuate dal provvedimento ossia il codice fiscale e la denominazione del soggetto obbligato e della struttura accentrata se presente, il tipo di operatore del soggetto obbligato desunto dalla tabella allegata allo stesso provvedimento, la sede legale del soggetto obbligato, il codice fiscale e i dati anagrafici del responsabile del soggetto obbligato, i dati di contatto del responsabile o della struttura di appartenenza del responsabile nonché la data di eventuale variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
In caso di comunicazione della Pec per la prima volta o in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il provvedimento predispone dei nuovi tracciati record da utilizzare dal prossimo 1° giugno. Sempre in termini di tempi per la comunicazione in commento, per i soggetti di nuova costituzione o peri i quali sopravvengano i requisiti soggetti e oggettivi che fanno scattare l’obbligo per l’iscrizione al Rei, il provvedimento attribuisce 30 giorni di tempo dal manifestarsi dell’evento stesso.
In caso, invece, di cessazione dell’obbligo «per confluenza in altro soggetto obbligato», il predetto termine viene stabilito in 60 giorni.
Si deve fare infine attenzione al fatto che la comunicazione di una Pec non valida o non attiva costituisce una violazione dell’obbligo di comunicazione.
OPERATORI «BANCARI» Aggiornati i tracciati record utilizzabili dal 1° giugno Per i soggetti di nuova costituzione iscrizione entro 30 giorni