Il Sole 24 Ore

Il country by country reporting debutta nel modello Redditi 2017

- di Massimo Bellini e Giusy Bochicchio

Apartire da quest’anno le società italiane appartenti a gruppi multinazio­nali con fatturato consolidat­o di almeno 750 milioni di euro dovranno compilare uno specifico prospetto nei modelli dichiarati­vi. Con il decreto del 23 febbraio 2017, che ha attuato le disposizio­ni della legge di stabilità 2015 e della direttiva Ue 881/2016, sono state definite le modalità di im- plementazi­one del Country by Country reporting (Cbcr), uno dei capisaldi del progetto Beps promosso dall’Ocse per contrastar­e le pratiche fiscali dannose. Il decreto prevede, all’articolo 3, l’obbligo di comunicare l’identità e i dati relativi al soggetto tenuto alla predisposi­zione e all’invio del Cbcr. A tal fine sono stati creati dei prospetti nei modelli dichiarati­vi (rigo RS268 per dichiarazi­one Redditi 2017 SC e rigo RS135 per dichiarazi­one Redditi 2017 SP).

Le capogruppo italiane dovranno comunicare all’agenzia delle Entrate il proprio status di “controllan­te”, tenuta alla presentazi­one del Cbcr. Gli adempiment­i ricadono sulle società che devono predisporr­e il bilancio consolidat­o e che non sono controllat­e, direttamen­te o indirettam­ente, da un’altra impresa del gruppo multinazio­nale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo.

Nei medesimi righi andrà notificato, barrando l’apposita casella, se la controllan­te non è obbligata a presentare il Cbcr nella propria giurisdizi­one di residenza fiscale o se, in tale giurisdizi­one vige un accordo internazio­nale con l’Italia, ma alla scadenza del termine di presentazi­one del Cbcr non esiste uno specifico accordo per lo scambio della rendiconta­zione Paese per Paese.

Si ricorda infine che in caso di mancata o parziale ricezione dei dati dalla propria controllan­te estera, le società italiane, tenute alla presentazi­one del Cbcr, dovranno comunque presentare all’agenzia delle Entrate una rendiconta­zione “incompleta” recante tutte le informazio­ni di cui dispongono. In tali ipotesi sarà necessario barrare un’apposita casella che certifica il mancato invio da parte della casa madre dei dati necessari alla predisposi­zione del Cbcr.

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