Presunzione di stabile organizzazione
La proposta di Scelta Civica, presentata per la prima volta nel 2015, prevede l’introduzione di una presunzione fiscale di sussistenza di una stabile organizzazione in Italia per i soggetti esteri che realizzano in modo continuativo proventi derivanti da transazioni digitali con clienti italiani. Per chi ricade nella presunzione e non provvede volontariamente a denunciare una stabile organizzazione in Italia, viene inoltre previsto che gli intermediari finanziari che intervengono nel pagamento applichino sulla transazione una ritenuta alla fonte del 24% a titolo di imposte sul reddito. Il soggetto estero, che ritiene di non avere una stabile organizzazione in Italia e non intende quindi dichiararla volontariamente, può ottenere la disapplicazione della presunzione e della ritenuta alla fonte (nonché il rimborso di quella già trattenuta) presentando apposita istanza all’agenzia delle Entrate per fornire la prova di non avere alcuna stabile organizzazione sul territorio. Così configurata, la norma non modifica la nozione di stabile organizzazione che compete all’Ocse, ma, nelle more della sua modifica da parte dell’Ocse, consente una assai più efficace azione di controllo e repressione degli abusi da parte dell’agenzia delle Entrate sugli operatori del settore digitale.