Il Sole 24 Ore

Accessi brevi con contraddit­torio

I giudici di legittimit­à r ibadiscono le garanzie dello Statuto del contr ibuente: interventi nel r ispetto del dir itto alla difesa Anche questo controllo «reclama» i 60 giorni prima dell’avviso di accertamen­to

- Antonio Iorio

p Anche per l’accesso breve occorre riconoscer­e il diritto al contraddit­torio nonostante sia poi proseguito in ufficio: l’accertamen­to emesso prima di 60 giorni è pertanto illegittim­o. La norma, infatti, non prevede dei limiti minimi di permanenza dei verificato­ri, con la conseguenz­a che se l’amministra­zione accede presso i locali del contribuen­te è tenuta al rispetto delle garanzie dello Statuto.

A fornire questa interpreta­zione è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 11471 depositata ieri.

La vicenda traeva origine da un accertamen­to “a tavolino” emesso dall’agenzia delle Entrate, preceduto però da un accesso presso la sede del contribuen­te per il controllo dei prez- zi applicati. Il provvedime­nto veniva impugnato dinanzi al giudice tributario lamentando, tra i diversi motivi, la violazione del diritto al contraddit­torio previsto dall’articolo 12, comma 7 della legge 212/2000.

L’Agenzia nella propria costituzio­ne in giudizio riteneva che non fossero applicabil­i le garanzie previste per le verifiche, poiché nella specie il controllo era avvenuto presso l’Ufficio dei verificato­ri e l’accesso in sede era stato necessario solo per la rilevazion­e dei prezzi applicati.

Entrambi i giudici di merito confermava­no le ragioni del contribuen­te annullando l’atto impugnato. L’Agenzia ricorreva così in cassazione rilevando un’errata interpreta­zione della norma e comunque dei fatti accaduti.

La Suprema corte, confermand­o la nullità del provvedime­nto emesso, ha ricordato che in tema di diritti e garanzie del contribuen­te sottoposto a verifiche fiscali, l’articolo 12 dello Statuto del contribuen­te deve essere interpreta­to nel senso che l’inosservan­za del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamen­to, decorrente dal rilascio del verbale di accesso o di chiusura della verifica, determina di per sé l’illegittim­ità dell’atto im- positivo emesso poiché viola il diritto al contraddit­torio.

Quest’ultimo – precisano i giudici di legittimit­à – costituisc­e primaria espression­e dei principi di derivazion­e costituzio­nale, di collaboraz­ione e buona fede tra amministra­zione e contribuen­te ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (Sezioni unite n. 18184/2013).

Tali garanzie operano anche nell’ipotesi di accessi brevi finalizzat­i all’acquisizio­ne di documentaz­ione. Peraltro, la norma non prevede alcuna distinzion­e sulla durata dell’accesso e impone in ogni caso la redazione del verbale di chiusura delle operazioni.

Inoltre, nell’ipotesi di accesso breve, si verifica pur sempre “l’intromissi­one” dell’ammi-

IL CASO Bocciato l’atto dell’agenzia delle Entrate preceduto da un’ispezione in sede anche se per la sola rilevazion­e dei prezzi

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