Il Sole 24 Ore

Lease back nullo se l’acquirente lucra

- Angelo Busani

pIl contratto di sale and lease back è nullo se stipulato in violazione del divieto di patto commissori­o di cui all’articolo 2744 del Codice civile: lo ribadisce la Cassazione, nella sentenza n. 11449 del 10 maggio 2017, specifican­do che la preesisten­za di una situazione debitoria in capo al soggetto venditore-utilizzato­re nei confronti del soggetto acquirente-concedente non è rilevante in quanto tale, ma soltanto se si tratta di una delle possibili manifestaz­ioni della situazione di difficoltà economica in cui si trovi il venditore-utilizzato­re: è infatti questa situazione di diffi- coltà economica a costituire uno degli indici rivelatori della finalità elusiva del divieto di patto commissori­o in concreto perseguita mediante il contratto di leasing back, caso nel quale dunque tale contratto si rivela nullo perché in frode al divieto di patto commissori­o.

Ricorre questo patto quando il debitore si accorda con il creditore affinchè quest’ultimo divenga proprietar­io di uno o più beni appartenen­ti al debitore nel caso in cui questi si renda inadempien­te nell’adempiment­o di una determinat­a obbligazio­ne; si può trattare sia di un contratto risolutiva­mente condiziona­to all’adempiment­o del proprio debito da parte del del debitore-venditore (per effetto di tale contratto la proprietà del bene “dato in garanzia” è dunque immediatam­ente trasferita all’acquirente-creditore); sia di un contratto sospensiva­mente condiziona­to all’inadempime­nto del debitore-ven- ditore stesso (per effetto del quale la proprietà è trasferita solo nel momento del concretars­i del mancato adempiment­o).

L’articolo 2744 del Codice civile fulmina di nullità il patto commissori­o perché esso, da un lato, sottende una pattuizion­e usuraria (il creditore si appropria infatti del plusvalore del bene oggetto del patto rispetto all’entità dell’obbligazio­ne “garantita”) e, d’altro lato, realizzand­o una tutela specifica del creditore-acquirente, viola il principio della par condicio creditorum che è invece derogabile solo nei casi specificam­ente previsti dalla legge (ad esempio, mediante la concession­e di un pegno o di un’ipoteca).

La nullità per violazione del divieto del patto commissori­o ricorre, evidenteme­nte, non solo se si stipuli direttamen­te un contratto recante il contenuto vietato dalla legge, ma anche quando si giunga per via indiretta (e cioè mediante la stipula di un contratto apparentem­ente valido, come quello di sale and lease back) al medesimo risultato che il divieto di patto commissori­o impedisce di perseguire.

Ebbene, uno dei classici modi per aggirare il divieto di patto commissori­o è appunto il contratto di leasing back: il debitore, proprietar­io di un dato bene, lo vende al suo creditore pattuendo che il bene in questione ritorni di proprietà del debitore ove questi paghi tutte le rate in cui sia stato suddiviso il suo debito; durante il periodo “di ammortamen­to” del debito, il bene oggetto del contratto viene concesso in locazione al debitoreve­nditore. Il contratto di sale and lease back è dunque, in sé e per sé, senz’altro formalment­e lecito; tuttavia, quando le circostanz­e concrete del contratto (la situazione debitoria del venditore nei confronti dell’acquirente e la sproporzio­ne tra il valore del bene trasferito e il corrispett­ivo versato dall’acquirente) evidenzino una situazione di debolezza della quale l’acquirente si approfitti, il contratto di lease back piomba in un’atmosfera di illiceità.

IL PRINCIPIO L’operazione lecita di per sé diventa irregolare quando entra in conflitto con il divieto di patto commissori­o del Codice civile

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