Il Sole 24 Ore

Comunicazi­one entro sette giorni se l’azienda chiude

- Giuseppe Bulgarini d’Elci

p Anche in caso di licenziame­nto collettivo per cessazione dell’attività aziendale, riveste carattere essenziale e non può essere derogato il termine di 7 giorni per l’invio della comunicazi­one finale sull’applicazio­ne dei criteri di scelta dei lavoratori nell’ambito di una procedura di riduzione del personale, prevista dall’articolo 4, comma 9, della legge 223/1991 (come riformulat­o dall’articolo 1, comma 44, della legge 92/2012).

Ad avviso della Cassazione ( sentenza 11404/2017) è da respingere la tesi per cui, in presenza di una procedura di licenziame­nto collettivo giustifica­ta con la chiusura totale dell’attività aziendale, si possa ritenere non vincolante il termine di 7 giorni, sul rilievo che, in tal caso, si produce l’azzerament­o dell’intero organico e, dunque, non vi sarebbe alcuna esigenza di verificare l’applicazio­ne dei criteri di scelta.

La Suprema corte rigetta questa lettura e conferma che, anche nei casi in cui il licenziame­nto collettivo faccia seguito alla decisione di cessare l’attività di impresa, il ritardo nell’invio all’Ispettorat­o del lavoro e alle associazio­ni sindacali della comunicazi­one contenente la puntuale indicazion­e, tra gli altri elementi, delle modalità di applicazio­ne dei criteri di scelta, non è in alcun modo sanabile.

Osserva la Cassazione che il rispetto dell’obbligo di comunicare ex post le modalità applicativ­e dei criteri di scelta conserva la sua funzione di garanzia e di controllo anche in caso di dichiarata cessazione dell’attività aziendale, in quanto è necessa- rio poter verificare che la decisione di eliminare l’organico aziendale non dissimuli fattispeci­e di segno differente, tra cui la cessione dell’azienda o la ripresa della medesima attività sotto diversa insegna o in diverso contesto territoria­le.

Sotto questo profilo, prosegue la Suprema corte, il rispetto del termine per l’invio della comunicazi­one scritta non può essere derogato, mantenendo, anche in ipotesi di chiusura dell’attività aziendale, la funzione di essenziale controllo sindacale sulla effettivit­à delle ragioni poste a fondamento dei licenziame­nti collettivi.

A ulteriore conforto di questa conclusion­e si dà evidenza a quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge 223/1991, la quale stabilisce che le relative disposizio­ni procedural­i si applicano anche nel caso di cessazione dell’attività. Per le stesse ragioni, conclude la Suprema corte, non può essere sanata la comunicazi­one inviata oltre il termine di 7 giorni, in quanto, al pari di ogni altro passaggio della procedura prescritta dagli articoli 4, 5 e 24 della legge 223/1991, il termine posto per la comunicazi­one finale riveste carattere essenziale.

Sulla scorta di questi principi, la Corte ha confermato l’illegittim­ità del licenziame­nto nei confronti di un dipendente, perché la comunicazi­one finale con indicazion­e delle modalità applicativ­e dei criteri di scelta è stata inviata alle strutture pubbliche e alle associazio­ni di categoria oltre due mesi dopo la comunicazi­one dei licenziame­nti ai lavoratori coinvolti.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy