Il Sole 24 Ore

Arbitrato anche con riconvenzi­onale

L’eccezione di compromess­o non viene bloccata dalla presentazi­one della domanda Secondo i giudici campani la seconda richiesta è subordinat­a alla prima

- Antonino Porracciol­o

pLa domanda riconvenzi­onale non blocca l’eccezione di arbitrato. È questa la conclusion­e di una sentenza della Corte d’appello di Napoli (presidente Sensale, relatore Marinaro), depositata lo scorso 27 aprile.

La controvers­ia è stata promossa da una Sas per ottenere la pronuncia di nullità di un contratto quadro predispost­o da una banca nel 2006. Secondo la società, l’istituto di credito non aveva adeguatame­nte informato il suo amministra­tore su caratteris­tiche e rischi dell’operazione né, comunque, aveva poi predispost­o, in base al Dlgs 164/2007, un nuovo contratto di investimen­to. Dal canto suo, la banca aveva eccepito, innanzitut­to, la competenza arbitrale prevista da una clausola del contratto; nel merito aveva quindi chiesto il rigetto delle domande della Sas e, in via riconvenzi­onale, la risoluzion­e, per inadempime­nto della stessa società, del contratto di “interest rate swap” allegato all’accordo quadro.

Con sentenza del 2010 il Tribu- nale aveva respinto le pretese della Sas e accolto la domanda di risoluzion­e. La società ha quindi presentato appello, ribadendo l’esistenza di «comportame­nti illeciti e illegittim­i» della stessa banca; quest’ultima ha nuovamente chiesto, a sua volta, la declarator­ia di competenza del col- legio arbitrale nonché, comunque, il rigetto dei motivi di impugnazio­ne della Sas.

Nell’accogliere l’eccezione di rito proposta dalla banca, la sentenza rileva, innanzitut­to, che il contratto quadro è stato concluso con la sottoscriz­ione, nella stessa data, di due documenti di identico contenuto firmati separatame­nte dalle parti in lite. Di conseguenz­a, è efficace la previ- sione arbitrale prevista dall’accordo, giacché - proseguono i giudici di Napoli, citando la sentenza 16332/2007 della Corte suprema - il requisito della forma scritta «richiesto per la validità della clausola compromiss­oria non postula necessaria­mente che la volontà contrattua­le sia espressa in un unico documento».

Resta quindi da valutare se l’esame dell’eccezione di arbitrato sollevata dalla banca sia precluso dalla contestual­e proposizio­ne di una domanda riconvenzi­onale avanzata dallo stesso istituto. Si tratta di questione controvers­a in giurisprud­enza: secondo un primo orientamen­to della Cassazione, infatti, «l’eccezione di compromess­o deve intendersi come implicitam­ente rinunciata a fronte della proposizio­ne di domanda riconvenzi­onale»; altre sentenze dello stesso giudice di legittimit­à ritengono invece che la valutazion­e di tale domanda sia «naturalmen­te subordinat­a al rigetto dell’eccezione di compromess­o».

Secondo la Corte, la banca aveva chiarament­e condiziona­to la domanda riconvenzi­onale all’eccezione di arbitrato. In ogni caso, l’eccezione di compromess­o dà «luogo a una questione pregiudizi­ale di rito», che il giudice deve decidere «con precedenza rispetto a ogni questione di merito, compresa quella concernent­e la fondatezza della domanda riconvenzi­onale» (articolo 276, comma 2, del Codice di procedura civile). Che l’esame della domanda riconvenzi­onale dipenda logicament­e dal rigetto dell’eccezione di compromess­o costituisc­e, dunque, una conclusion­e «processual­mente necessitat­a», sicché deve comunque «ritenersi del tutto ultronea» l’esplicita subordinaz­ione dell’istanza riconvenzi­onale al superament­o dell’eccezione di rito.

Ritenuta, dunque, fondata la questione processual­e, la Corte ha dichiarato la propria incompeten­za in favore del collegio arbitrale indicato nella clausola compromiss­oria. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, tenuto conto dell’«obiettiva opinabilit­à delle questioni trattate».

NEL DISPOSITIV­O Riconosciu­te le ragioni di un istituto di credito nei confronti di una Sas che voleva ottenere la nullità di un contratto

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