Arbitrato anche con riconvenzionale
L’eccezione di compromesso non viene bloccata dalla presentazione della domanda Secondo i giudici campani la seconda richiesta è subordinata alla prima
pLa domanda riconvenzionale non blocca l’eccezione di arbitrato. È questa la conclusione di una sentenza della Corte d’appello di Napoli (presidente Sensale, relatore Marinaro), depositata lo scorso 27 aprile.
La controversia è stata promossa da una Sas per ottenere la pronuncia di nullità di un contratto quadro predisposto da una banca nel 2006. Secondo la società, l’istituto di credito non aveva adeguatamente informato il suo amministratore su caratteristiche e rischi dell’operazione né, comunque, aveva poi predisposto, in base al Dlgs 164/2007, un nuovo contratto di investimento. Dal canto suo, la banca aveva eccepito, innanzitutto, la competenza arbitrale prevista da una clausola del contratto; nel merito aveva quindi chiesto il rigetto delle domande della Sas e, in via riconvenzionale, la risoluzione, per inadempimento della stessa società, del contratto di “interest rate swap” allegato all’accordo quadro.
Con sentenza del 2010 il Tribu- nale aveva respinto le pretese della Sas e accolto la domanda di risoluzione. La società ha quindi presentato appello, ribadendo l’esistenza di «comportamenti illeciti e illegittimi» della stessa banca; quest’ultima ha nuovamente chiesto, a sua volta, la declaratoria di competenza del col- legio arbitrale nonché, comunque, il rigetto dei motivi di impugnazione della Sas.
Nell’accogliere l’eccezione di rito proposta dalla banca, la sentenza rileva, innanzitutto, che il contratto quadro è stato concluso con la sottoscrizione, nella stessa data, di due documenti di identico contenuto firmati separatamente dalle parti in lite. Di conseguenza, è efficace la previ- sione arbitrale prevista dall’accordo, giacché - proseguono i giudici di Napoli, citando la sentenza 16332/2007 della Corte suprema - il requisito della forma scritta «richiesto per la validità della clausola compromissoria non postula necessariamente che la volontà contrattuale sia espressa in un unico documento».
Resta quindi da valutare se l’esame dell’eccezione di arbitrato sollevata dalla banca sia precluso dalla contestuale proposizione di una domanda riconvenzionale avanzata dallo stesso istituto. Si tratta di questione controversa in giurisprudenza: secondo un primo orientamento della Cassazione, infatti, «l’eccezione di compromesso deve intendersi come implicitamente rinunciata a fronte della proposizione di domanda riconvenzionale»; altre sentenze dello stesso giudice di legittimità ritengono invece che la valutazione di tale domanda sia «naturalmente subordinata al rigetto dell’eccezione di compromesso».
Secondo la Corte, la banca aveva chiaramente condizionato la domanda riconvenzionale all’eccezione di arbitrato. In ogni caso, l’eccezione di compromesso dà «luogo a una questione pregiudiziale di rito», che il giudice deve decidere «con precedenza rispetto a ogni questione di merito, compresa quella concernente la fondatezza della domanda riconvenzionale» (articolo 276, comma 2, del Codice di procedura civile). Che l’esame della domanda riconvenzionale dipenda logicamente dal rigetto dell’eccezione di compromesso costituisce, dunque, una conclusione «processualmente necessitata», sicché deve comunque «ritenersi del tutto ultronea» l’esplicita subordinazione dell’istanza riconvenzionale al superamento dell’eccezione di rito.
Ritenuta, dunque, fondata la questione processuale, la Corte ha dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale indicato nella clausola compromissoria. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, tenuto conto dell’«obiettiva opinabilità delle questioni trattate».
NEL DISPOSITIVO Riconosciute le ragioni di un istituto di credito nei confronti di una Sas che voleva ottenere la nullità di un contratto