Il Sole 24 Ore

Studio su divorzi e immobili Nella negoziazio­ne accordi trascritti per l’opponibili­tà

- Elisabetta Smaniotto

pLa materia della trascrizio­ne nei registri immobiliar­i degli accordi stipulati in sede di negoziazio­ne assistita nell’ambito dei procedimen­ti di separazion­e e divorzio (resa d’attualità da un decreto del Tribunale di Pordenone del 16 marzo, si veda Il Sole 24 Ore del 21 marzo) è stata anche oggetto di un recente Studio (n. 571-2016) del Consiglio nazionale del Notariato.

Lo Studio osserva che il riferiment­o normativo al ruolo del notaio, nella negoziazio­ne assistita, è contenuto nel terzo comma dell’articolo 5 del Dl 132/2014, che prevede che se «con l’accordo le parti concludono uno dei contratti … soggetti a trascrizio­ne, per procedere alla trascrizio­ne dello stesso la sottoscriz­ione del processo verbale di accordo deve essere autenticat­a da un pubblico ufficiale a ciò autorizzat­o»; e che questa disposizio­ne, non ripetuta nell’articolo 6, che disciplina la specifica negoziazio­ne assistita di separazion­e e divorzio, si applica tuttavia anche in tali procedimen­ti, quale norma di carattere generale, non derogata dal medesimo articolo 6.

La forma “notarile” non è, pertanto, richiesta né a fini di validità dell’accordo (ad substantia­m) né a fini di prova (ad probatione­m), ma per consentire la pubblicità nei registri dell’accordo negoziato e, quindi, per l’opponibili­tà dell’atto ai terzi.

La scelta di riservare al notaio la circolazio­ne immobiliar­e, anche in quest’area, conferma l’importanza data dal legislator­e a regolament­are la selezione di dati e informazio­ni che possono trovare accesso nei pubblici registri col filtro di un profession­ista istituzion­almente preposto ad assicurare certezze, non solo esercitand­o i tradiziona­li controlli di legalità di sua competenza, ma anche nel suo ruolo di depositari­o degli atti per conto dello Stato, inserito in una rete di regole e controlli che assicurino certezze documental­i nel tempo.

Giova ricordare che i Registri Immobiliar­i non sono mere “banche dati” dove è riversata qualunque notizia e qualunque atto riguardant­e gli immobili. Le norme che regolano la pubblicità immobiliar­e selezionan­o in modo tassativo quali dati ed informazio­ni possono e devono essere riversati nel sistema, quale forma devono rivestire per avere accesso al sistema e quali effetti producono nei confronti delle parti e dei terzi. Il rigore delle norme che disciplina­no il sistema della pubblicità immobiliar­e è giustifica­to dalle presunzion­i, a volte relative ed a volte assolute, che la legge collega alla pubblicità di un certo atto.

È evidente che la tenuta del si-

IL PUNTO La forma notarile è richiesta per consentire la pubblicità nei registri dell’intesa concordata

stema si regge sulla qualità di dati e informazio­ni immessi nel sistema. L’affidabili­tà di un’informazio­ne contenuta in un atto e le presunzion­i che la legge fa scaturire da quell’informazio­ne non possono prescinder­e dall’affidabili­tà del soggetto che forma il relativo atto e dalle garanzie offerte dallo strumento giuridico che il legislator­e consente di utilizzare. Oggi il nostro sistema di pubblicità immobiliar­e è assolutame­nte affidabile e rende sicura la circolazio­ne immobiliar­e e questa sicurezza ed affidabili­tà sono conseguenz­a della scelta del legislator­e di consentire l’accesso alla pubblicità immobiliar­e esclusivam­ente ai dati ed informazio­ni contenute in atti pubblici, scritture private autenticat­e e sentenze. Atti che sono formati da soggetti qualificat­i in funzione delle esternalit­à positive che il sistema deve produrre a vantaggio non solo dei soggetti interessat­i allo specifico atto, ma anche in funzione di interessi pubblici e della collettivi­tà.

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