Studio su divorzi e immobili Nella negoziazione accordi trascritti per l’opponibilità
pLa materia della trascrizione nei registri immobiliari degli accordi stipulati in sede di negoziazione assistita nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio (resa d’attualità da un decreto del Tribunale di Pordenone del 16 marzo, si veda Il Sole 24 Ore del 21 marzo) è stata anche oggetto di un recente Studio (n. 571-2016) del Consiglio nazionale del Notariato.
Lo Studio osserva che il riferimento normativo al ruolo del notaio, nella negoziazione assistita, è contenuto nel terzo comma dell’articolo 5 del Dl 132/2014, che prevede che se «con l’accordo le parti concludono uno dei contratti … soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato»; e che questa disposizione, non ripetuta nell’articolo 6, che disciplina la specifica negoziazione assistita di separazione e divorzio, si applica tuttavia anche in tali procedimenti, quale norma di carattere generale, non derogata dal medesimo articolo 6.
La forma “notarile” non è, pertanto, richiesta né a fini di validità dell’accordo (ad substantiam) né a fini di prova (ad probationem), ma per consentire la pubblicità nei registri dell’accordo negoziato e, quindi, per l’opponibilità dell’atto ai terzi.
La scelta di riservare al notaio la circolazione immobiliare, anche in quest’area, conferma l’importanza data dal legislatore a regolamentare la selezione di dati e informazioni che possono trovare accesso nei pubblici registri col filtro di un professionista istituzionalmente preposto ad assicurare certezze, non solo esercitando i tradizionali controlli di legalità di sua competenza, ma anche nel suo ruolo di depositario degli atti per conto dello Stato, inserito in una rete di regole e controlli che assicurino certezze documentali nel tempo.
Giova ricordare che i Registri Immobiliari non sono mere “banche dati” dove è riversata qualunque notizia e qualunque atto riguardante gli immobili. Le norme che regolano la pubblicità immobiliare selezionano in modo tassativo quali dati ed informazioni possono e devono essere riversati nel sistema, quale forma devono rivestire per avere accesso al sistema e quali effetti producono nei confronti delle parti e dei terzi. Il rigore delle norme che disciplinano il sistema della pubblicità immobiliare è giustificato dalle presunzioni, a volte relative ed a volte assolute, che la legge collega alla pubblicità di un certo atto.
È evidente che la tenuta del si-
IL PUNTO La forma notarile è richiesta per consentire la pubblicità nei registri dell’intesa concordata
stema si regge sulla qualità di dati e informazioni immessi nel sistema. L’affidabilità di un’informazione contenuta in un atto e le presunzioni che la legge fa scaturire da quell’informazione non possono prescindere dall’affidabilità del soggetto che forma il relativo atto e dalle garanzie offerte dallo strumento giuridico che il legislatore consente di utilizzare. Oggi il nostro sistema di pubblicità immobiliare è assolutamente affidabile e rende sicura la circolazione immobiliare e questa sicurezza ed affidabilità sono conseguenza della scelta del legislatore di consentire l’accesso alla pubblicità immobiliare esclusivamente ai dati ed informazioni contenute in atti pubblici, scritture private autenticate e sentenze. Atti che sono formati da soggetti qualificati in funzione delle esternalità positive che il sistema deve produrre a vantaggio non solo dei soggetti interessati allo specifico atto, ma anche in funzione di interessi pubblici e della collettività.