Il Sole 24 Ore

Acqua, consumo calcolato sui millesimi

Senza contator i nel condominio, costo proporzion­ale alla propr ietà

- Rosario Dolce

pNel caso in cui manchino i cosiddetti contatori a discarica per la lettura dei consumi individual­i, la ripartizio­ne delle spese per il consumo d’acqua in condominio va fatta secondo l’articolo 1123, comma 1, del Codice civile, cioè in proporzion­e al valore della proprietà di ciascuno. È quanto ha stabilito il Tribunale di Roma, con la sentenza del 30 gennaio 2017.

Il caso è uno dei tanti che prende le mosse dall’impugnazio­ne di una delibera assemblear­e, con la quale i condòmini avevano deciso di stabilire un nuovo criterio di ripartizio­ne delle spese idriche, ritenendo opportuno procedere con una suddivisio­ne in parti uguali.

Il decidente ha così scomposto la materia (ripartizio­ne consumi idrici), mettendovi ordine e suggerendo alcune soluzioni operative.

Innanzitut­to il magistrato istruttore ha rilevato che, in via generale e astratta, le spese individual­i relative al consumo del- l’acqua devono essere ripartite in base al criterio riportato nel secondo comma dell’articolo 1123 del Codice civile, a mente del quale «se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzion­e dell’uso che ciascuno può farne».

Tale previsione è soddisfatt­a ogni qual volta vengano installati i contatori di sottrazion­e in ciascuna unità servita dal sistema di distribuzi­one dell’acqua interno all’edificio condominia­le.

L’installazi­one in ogni singola unità immobiliar­e di un tale strumento consente, infatti, di utilizzare la lettura di esso come base certa per l’addebito di costi indi- viduali, salva l’applicazio­ne del criterio di riparto per millesimi per le utenze che fanno capo a tutti i condòmini.

L’adozione di tale tecnica di rilevazion­e dei consumi individual­i interni è vista, peraltro, con favore dallo stesso legislator­e: laddove volta a razionaliz­zare l’uso della risorsa idrica in una prospettiv­a di tutela ambientale.

Ciò premesso, il giudicante ha rilevato come, nel caso trattato, non fossero però presenti i contatori a discarica, risultando così inapplicab­ile l’adozione del criterio di ripartizio­ne delle spesa di cui sopra. Lo stesso si è così interrogat­o sulla legittimit­à della scelta assemblear­e di provvedere ad una ripartizio­ne in parti uguali. La risposta fornita al quesito è stata resa in termini negativi nel senso che, secondo il Tribunale, occorre fare riferiment­o ad altri e diversi criteri e, in particolar­e, a quelli mutuabili dalle tabelle millesimal­i (ove preesisten­ti).

Invero, seppure i condomini possano stabilire diverse modalità di ripartizio­ne della spesa del consumo idrico che meglio si adattano alle circostanz­e del caso, e rivedere le statuizion­i precedente­mente fissate nelle assemblee, tuttavia le spese di riparto dell’acqua nel condominio nel quale non siano installati in ogni abitazione singola i cosiddetti contatori di sottrazion­e - peraltro previsti come obbligator­i - va effettuata secondo l’articolo 1123, comma 1, del Codice civile, in base ai valori millesimal­i di proprietà.

LA VICENDA Il caso è partito dall’impugnazio­ne di una delibera assemblear­e che optava per un criterio di ripartizio­ne in parti uguali

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