Assegni di divorzio, quattro prove per dimostrare l’autosufficienza
Dopo la sentenza della Cassazione si apre la partita della revisione degli assegni Contano il possesso di redditi, beni e di una casa e la possibilità di lavorare
pRinegoziare l’assegno di divorzio si può e non è una novità. Ma d’ora in poi, come ha mostrato due giorni fa la Cassazione (sentenza 11504, si veda il Sole 24 Ore di ieri), ci sarà un motivo in più per farlo. La Suprema corte, asfaltando ben 27 anni di pronunce, ha cambiato rotta e affermato il rivoluzionario principio per cui niente assegno per il coniuge economicamente autonomo o capace di diventarlo. E non importa se, a matrimonio chiuso, non riesca a conservare il tenore di vita coniugale. In fondo, i tempi sono cambiati ed è ora di superare la concezione patrimonialistica dello sposalizio come «sistemazione definitiva».
La revisione dell’assegno
Attesa, una valanga di ricorsi per la revisione dell’assegno. Ma cosa si intende per revisione dell’assegno e quali sono i presupposti? Rivedere l’assegno significa aggiornarne l’importo, viste le mutate condizioni economiche delle parti. In sintesi, se dopo il divorzio siano sopravvenuti cambiamenti che abbiano inciso notevolmente sul “portafoglio” degli ex, il giudice – su istanza di parte – potrà “aggiustare” la cifra ed adeguarla alla nuova situazione.
L’assegno, potrà subire variazioni al ribasso (se l’obbligato abbia perso il lavoro, sopporti il “peso” di una nuova famiglia) o al rialzo (se si sia arricchito, per eredità o avanzamento di carriera). Certo è che il tribunale, per ricalcolare il mensile, non dovrà rivalutare gli elementi in suo possesso, ma tener conto solo delle novità allegate e della loro idoneità a stravolgere il precedente equilibrio. Vaglio, che potrebbe condurne anche alla revoca se, ad esempio, il beneficiario abbia intrapreso una convivenza stabile e duratura con una terza persona. Ed è proprio sotto il profilo dei presupposti per la rinegoziazione o l’eliminazione dell’assegno, che incide la Cassazione. Finora, a pesare era la disponi- bilità o meno, da parte del beneficiario, di mezzi idonei a mantenere il tenore di vita coniugale. Oggi, quello stile di vita non è più il criterio di quantificazione dell’assegno, da calcolarsi in base al criterio dell’autosufficienza economica.
La sufficienza dei mezzi
Niente più diritto del divorziato a conservare, naufragato il rapporto, gli agi di cui fruiva, così responsabilizzando la scelta di sposarsi e disincentivando i cosiddetti matrimoni d’interesse. Ma attenzione. La revoca dell’assegno si avrà solo ove si riesca a provare al giudice che l’ex sia capace di procurarsi i mezzi economici sufficienti a mantenersi da solo o possa attivarsi per rendersi indipendente.
Prova da fornirsi – precisa la Cassazione – sulla base di quattro indici: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri e del costo della vita nel 7 Per revisione dell’assegno divorzile si intende la modifica dell’importo stabilito dal giudice in sentenza. Al ricalcolo della somma, si procede solo su istanza di parte. È solo a seguito di domanda, infatti, che il giudice, verificata la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche delle parti e l’idoneità a stravolgere il precedente assetto patrimoniale, potrà optare per l’aumento, la diminuzione o l’azzeramento dell’assegno. Revoca possibile, a prescindere dalla possibilità di conservare il tenore di vita matrimoniale, anche per chi non sia autosufficiente e non si attivi per diventarlo. luogo di residenza di chi pretenda l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
È su un terreno probatorio piuttosto scivoloso che, pertanto, si giocherà la partita – più difficile di quanto possa apparire – dello stop all’assegno divorzile. Basti pensare che, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali sarà facilmente documentabile (salva la facoltà del giudice di disporre indagini) sarà arduo dimostrare le capacità e le possibilità effettive di lavoro. Consigliabile, allora, per chi tema di perdere l’assegno, riporre nel cassetto le prove che, se non si è autosufficinti, non è per scelta ma perché, pur essendosi attivati per rendersi indipendenti, ragioni di salute o difficoltà di collocamento, abbiano ostacolato il reperimento di un lavoro.