La compagnia paga per il mancato avviso sul volo annullato
Anche con acquisto online
mancata comunicazione ai passeggeri della cancellazione di un volo pesa sul vettore, tenuto a versare una compensazione pecuniaria alla vittima dell'annullamento. La compagnia aerea, infatti, ha l'obbligo di comunicare al passeggero, almeno due settimane prima della data di partenza, la cancellazione del volo. In caso contrario deve versargli un indennizzo. E questo anche quando il biglietto è stato comprato online, attraverso un'agenzia turistica e il vettore ha informato quest'ultima.
Una sentenza tutta nel segno della tutela del passeggero quella depositata ieri dalla Corte di giustizia dell'Unio
ne europea nella causa C302/16, con la quale Lussemburgo ha precisato che gli obblighi di comunicazione fissati dal regolamento 261/204 - che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - gravano in modo oggettivo e quasi assoluto sulla compagnia aerea, a meno che non dimostri che il passeggero è stato informato.
Un passeggero aveva prenotato un volo attraverso un sito internet. La compagnia aerea aveva comunicato all'agenzia che operava via web, quasi un mese prima della data di partenza, che il volo era da intendersi cancellato. Il cliente aveva chiesto una compensazione pecuniaria, ma il vettore aveva respinto al mittente la richiesta. A sua difesa, l'azienda invocava il fatto di aver comunicato tempestivamente all'agenzia di viaggi la cancellazione del volo. Dal canto suo, l'agenzia sosteneva che era la compagnia aerea ad essere responsabile delle comunicazioni con il passeggero tanto più che allo stesso vettore era trasmesso il dossier sul cliente, con l'indicazione della posta elettronica. La vicenda era finita dinanzi ai giudici olandesi che, prima di decidere, hanno chiamato in aiuto la Corte Ue.
Chiara la posizione di Lussemburgo. Le compagnie aeree hanno l'obbligo di comunicare la cancellazione del volo almeno due settimane prima rispetto alla data di partenza, sia nei casi in cui il contratto di trasporto sia concluso direttamente tra passeggero e vettore, sia quando il contratto è stipulato attraverso un terzo come un'agenzia di viaggi online. È il vettore – osservano gli eurogiudici – l'unico responsabile «della compensazione dei passeggeri per l'inadem-
INFORMARE IL CLIENTE Il vettore deve comunicare l’annullamento almeno due settimane prima della partenza - Non basta informare l’agenzia
pimento degli obblighi derivanti dal regolamento». E questo anche per assicurare un livello elevato di protezione della parte debole, ossia il passeggero, che è l'obiettivo che lo stesso regolamento intende perseguire. Di conseguenza, l'obbligo di comunicazione al cliente delle cancellazioni dei voli non passa all'agenzia di viaggi anche se il passeggero acquista il biglietto tramite un terzo. Anche perché, in questo modo, gli utenti sono in grado di identificare con certezza il soggetto debitore che è tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria.
Detto questo, però, la Corte chiarisce che il vettore può poi agire sul soggetto che ritiene all'origine dell'inadempimento e, quindi, l'agenzia online.