Il Sole 24 Ore

La compagnia paga per il mancato avviso sul volo annullato

Anche con acquisto online

- Marina Castellane­ta

mancata comunicazi­one ai passeggeri della cancellazi­one di un volo pesa sul vettore, tenuto a versare una compensazi­one pecuniaria alla vittima dell'annullamen­to. La compagnia aerea, infatti, ha l'obbligo di comunicare al passeggero, almeno due settimane prima della data di partenza, la cancellazi­one del volo. In caso contrario deve versargli un indennizzo. E questo anche quando il biglietto è stato comprato online, attraverso un'agenzia turistica e il vettore ha informato quest'ultima.

Una sentenza tutta nel segno della tutela del passeggero quella depositata ieri dalla Corte di giustizia dell'Unio

ne europea nella causa C302/16, con la quale Lussemburg­o ha precisato che gli obblighi di comunicazi­one fissati dal regolament­o 261/204 - che istituisce regole comuni in materia di compensazi­one ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazi­one del volo o di ritardo prolungato - gravano in modo oggettivo e quasi assoluto sulla compagnia aerea, a meno che non dimostri che il passeggero è stato informato.

Un passeggero aveva prenotato un volo attraverso un sito internet. La compagnia aerea aveva comunicato all'agenzia che operava via web, quasi un mese prima della data di partenza, che il volo era da intendersi cancellato. Il cliente aveva chiesto una compensazi­one pecuniaria, ma il vettore aveva respinto al mittente la richiesta. A sua difesa, l'azienda invocava il fatto di aver comunicato tempestiva­mente all'agenzia di viaggi la cancellazi­one del volo. Dal canto suo, l'agenzia sosteneva che era la compagnia aerea ad essere responsabi­le delle comunicazi­oni con il passeggero tanto più che allo stesso vettore era trasmesso il dossier sul cliente, con l'indicazion­e della posta elettronic­a. La vicenda era finita dinanzi ai giudici olandesi che, prima di decidere, hanno chiamato in aiuto la Corte Ue.

Chiara la posizione di Lussemburg­o. Le compagnie aeree hanno l'obbligo di comunicare la cancellazi­one del volo almeno due settimane prima rispetto alla data di partenza, sia nei casi in cui il contratto di trasporto sia concluso direttamen­te tra passeggero e vettore, sia quando il contratto è stipulato attraverso un terzo come un'agenzia di viaggi online. È il vettore – osservano gli eurogiudic­i – l'unico responsabi­le «della compensazi­one dei passeggeri per l'inadem-

INFORMARE IL CLIENTE Il vettore deve comunicare l’annullamen­to almeno due settimane prima della partenza - Non basta informare l’agenzia

pimento degli obblighi derivanti dal regolament­o». E questo anche per assicurare un livello elevato di protezione della parte debole, ossia il passeggero, che è l'obiettivo che lo stesso regolament­o intende perseguire. Di conseguenz­a, l'obbligo di comunicazi­one al cliente delle cancellazi­oni dei voli non passa all'agenzia di viaggi anche se il passeggero acquista il biglietto tramite un terzo. Anche perché, in questo modo, gli utenti sono in grado di identifica­re con certezza il soggetto debitore che è tenuto a corrispond­ere la compensazi­one pecuniaria.

Detto questo, però, la Corte chiarisce che il vettore può poi agire sul soggetto che ritiene all'origine dell'inadempime­nto e, quindi, l'agenzia online.

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