Il Sole 24 Ore

Compensazi­oni con canale obbligato

Per trasmetter­e gli F24 entro martedì 16 le partite Iva devono utilizzare la «corsia» delle Entrate I controlli dell’Agenzia sul corretto utilizzo partiranno dal 1° giugno

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi Mario Cerofolini

pCompensaz­ioni ad ostacoli in vista della scadenza del 16 maggio. Contribuen­ti e loro consulenti sono già alle prese con le nuove regole del Dl 50/17, che cambia, per l’ennesima volta in corsa, le direttive sul visto di conformità e in merito al canale per l’invio del modello F24. L’intrecciar­si delle casistiche e delle possibilit­à che si sviluppano in consideraz­ione del tipo d’imposta e del tipo di dichiarazi­one dalla quale emergono i singoli crediti, comportano l’esigenza di collegare tempi e modi con cui è avvenuto/avverrà l’invio delle singole dichiarazi­oni, prima di mettersi a compensare.

La prima modifica da considerar­e riguarda la modalità d’inoltro del modello F24. Il Dl 50/17 ha, infatti, stabilito che per i soli titolari di partita Iva devono essere presentati tramite le procedure telematich­e delle Entrate i modelli F24 con compensazi­one orizzontal­e dei seguenti crediti: Iva (annuale e trimestral­e), imposte sul reddito (addizional­i comprese), ritenute alla fonte con imposte sostitutiv­e delle imposte sul reddito, Irap e dei crediti d’imposta da quadro RU, a prescinder­e dall’importo e dal saldo.

Su questo aspetto la prima buona notizia riguarda il fatto che nella risoluzion­e 57/17, le Entrate hanno chiarito che «in consideraz­ione dei tempi tecnici necessari per l’adeguament­o delle procedure informatic­he», il controllo sull’utilizzo obbligator­io dei servizi telematici delle Entrate inizierà solo dal 1° giugno, lasciando intendere che per il primo periodo antecedent­e tale data non dovrebbero incorrere in sanzione i contribuen­ti che hanno sbagliato “il canale” per compensare.

In tema di dichiarazi­oni e visto di conformità, invece, la data di riferiment­o, come ricorda la risolu- zione 57/E/17, è il 24 aprile. Per le dichiarazi­oni già presentate entro il 23 aprile 2017, prive del visto di conformità, si applicano le regole previgenti con necessità di visto solo in caso di utilizzo in compensazi­one di crediti oltre i 15mila euro. Di conseguenz­a, in questi casi non possono essere scartate dal sistema le deleghe di pagamento che, pur presentate dal 24 aprile, utilizzano in compensazi­one crediti emergenti da dichiarazi­oni già trasmesse prive di visto per gli importi superiori a 5mila e fino a 15mila euro.

I nuovi principi in tema di visto di conformità si applicano anche alle dichiarazi­oni integrativ­e e alle tardive nei 90 giorni, il cui inoltro telematico sia avvenuto o avvenga dal/dopo il 24 aprile scorso. Pertanto, in ipotesi d’invio di una dichiarazi­one integrativ­a di un modello Iva 2017 originaria­mente presentato nei termini, la nuova dichiarazi­one dovrà portare l’indicazion­e del visto di conformità qualora si intenda compensare crediti oltre i 5mila euro.

Per le istanze riferite al primo trimestre 2017 l’utilizzo in compensazi­one orizzontal­e del credito Iva fino a 5mila euro è consentito solo dopo la presentazi­one del modello. Per gli importi eccedenti tale soglia la compensazi­one è possibile solo dal 16 del mese successivo all’invio dell’istanza. Da qui il trattament­o differenzi­ato fra coloro che hanno inviato il modello entro il 30 aprile, che possono compensare già dal 16 maggio, e invece chi inviato il 1° o 2 maggio, che andrà al 16 giugno prossimo. In ogni caso per la compensazi­one si devono utilizzare i canali telematici delle Entrate. All’istanza non va apposto il visto di conformità e ciò a prescinder­e dall’importo che si intende utilizzare in compensazi­one orizzontal­e.

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