Circolare 16/E: «Favor rei» anche per il passato Reverse charge, sanzioni fisse per le operazioni in «chiaro»
pL’errata applicazione del meccanismo del reverse charge è soggetta alla sanzione fissa a condizione che si tratti di un 10mila euro ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun committente. Tuttavia viene precisato che l’errore non deve riguardare ipotesi palesemente estranee al regime dell’inversione contabile, lasciando intendere che la sanzione fissa si applica soltanto per i casi che possono effettivamente esserci dubbi sulla applicazione o meno del regime di inversione contabile.
Scatta una sanzione più elevata ancorché fissa da 500 a 20mila euro in presenza di operazioni riconducibili al meccanismo del reverse charge, ma per le quali il cessionario o il committente non pone in essere totalmente gli adempimenti previsti (autofattura o integrazione della fattura di acquisto). In questo caso la sanzione fissa si rende applicabile a condizione che l’omissione degli adempimenti non occulti l’operazione, la quale risulti quindi nella contabilità tenuta ai fini delle imposte dirette.
Le precedenti sanzioni erano più elevate ed erano previste nella misura dal 100 al 200% dell’imposta. Infine chiarisce l’Agenzia che l’entrata in vigore delle nuove disposizioni decorre dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, per il principio del favor rei, le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si siano resi “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016.