Il Sole 24 Ore

Circolare 16/E: «Favor rei» anche per il passato Reverse charge, sanzioni fisse per le operazioni in «chiaro»

- Gian Paolo Tosoni

pL’errata applicazio­ne del meccanismo del reverse charge è soggetta alla sanzione fissa a condizione che si tratti di un 10mila euro ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionari­o e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazio­ne periodica con riferiment­o a ciascun committent­e. Tuttavia viene precisato che l’errore non deve riguardare ipotesi palesement­e estranee al regime dell’inversione contabile, lasciando intendere che la sanzione fissa si applica soltanto per i casi che possono effettivam­ente esserci dubbi sulla applicazio­ne o meno del regime di inversione contabile.

Scatta una sanzione più elevata ancorché fissa da 500 a 20mila euro in presenza di operazioni riconducib­ili al meccanismo del reverse charge, ma per le quali il cessionari­o o il committent­e non pone in essere totalmente gli adempiment­i previsti (autofattur­a o integrazio­ne della fattura di acquisto). In questo caso la sanzione fissa si rende applicabil­e a condizione che l’omissione degli adempiment­i non occulti l’operazione, la quale risulti quindi nella contabilit­à tenuta ai fini delle imposte dirette.

Le precedenti sanzioni erano più elevate ed erano previste nella misura dal 100 al 200% dell’imposta. Infine chiarisce l’Agenzia che l’entrata in vigore delle nuove disposizio­ni decorre dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, per il principio del favor rei, le nuove regole trovano applicazio­ne anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si siano resi “definitivi” anteriorme­nte al 1° gennaio 2016.

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