In Redditi Sc e Irap spazio alla proroga al 16 ottobre
Dopo il Milleproroghe
pModelli Redditi e Irap 2017 delle società di capitali modificati per far spazio alla proroga prevista dal Dl 244/2016, che fa slittare di 15 giorni il termine per la presentazione delle rispettive dichiarazioni per le imprese interessate dalle novità sul bilancio (Dlgs 139/2015).
Le Entrate, con il provvedimento 90915/2017 di ieri, adeguano modelli e istruzioni, introducendo nel frontespizio delle dichiarazioni di una nuova casella denominata «articolo 13-bis» , che va barrata dai soggetti che redigono per la prima volta il bilancio, in conformità ai nuovi principi contabili Oic in vigore dal 2016.
Per tali contribuenti, il termine per presentare le dichiarazioni dei redditi e Irap relative al 2016 (modelli Redditi 2017 e Irap 2017) è posticipato al 15 ottobre 2017 e slitta ulteriormente (es- sendo una domenica) a lunedì 16 ottobre 2017. Rimangono esclusi dalla proroga, comunque, non solo le micro-imprese (articolo 2435-bis del Codice civile), ma anche i soggetti che adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs e i contribuenti in contabilità semplificata. L’istituzione della nuova casella serve proprio per identificare i contribuenti che si avvalgono del differimento e gestire, per essi, in modo corretto l’invio delle dichiarazioni. Per quanto attiene alle ulteriori variazioni introdotte dal provvedimento, oltre alle correzioni di alcuni refusi, vanno citate quelle previste dal Dl 50/2017, in tema di Ace e visto di conformità che impattano in maniera significativa anche sulle dichiarazioni aventi ad oggetto il periodo d’imposta 2016.
Quanto al visto di conformità, per tutte le dichiarazioni dei redditi e l’Irap il limite di 15mila euro, oltre il quale scatta l’obbligo di apposizione del visto di conformità, è stato ridotto a 5mila euro, annui dall’articolo 3, comma 1, della manovrina (si veda l’articolo in pagina). Quanto all’Ace le istruzioni ricordano che per l’acconto Ires 2017, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto occorrerà “rideterminare” l’imposta 2016 tenendo conto dei soli incrementi del quinquennio 2012-2016, quale base di calcolo con il metodo storico.
Il conteggio non è agevole, poiché implica la necessità di dover ripensare la determinazione della base imponibile Ace togliendo dal computo, gli incrementi e le variazioni prodotte con riferimento all’annualità 2011, nonché rimodulando l’aliquota ridotta al 2,3% del coefficiente di rendimento nozionale applicabile alla variazione in aumento del capitale investito a partire dal 2017. Resta, comunque, ferma la possibilità di ricorre, eventualmente, al metodo previsionale. Nessun obbligo di ricalcolo dell’acconto 2017, invece, è previsto per i soggetti Irpef.