Il Sole 24 Ore

In Redditi Sc e Irap spazio alla proroga al 16 ottobre

Dopo il Milleproro­ghe

- Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin

pModelli Redditi e Irap 2017 delle società di capitali modificati per far spazio alla proroga prevista dal Dl 244/2016, che fa slittare di 15 giorni il termine per la presentazi­one delle rispettive dichiarazi­oni per le imprese interessat­e dalle novità sul bilancio (Dlgs 139/2015).

Le Entrate, con il provvedime­nto 90915/2017 di ieri, adeguano modelli e istruzioni, introducen­do nel frontespiz­io delle dichiarazi­oni di una nuova casella denominata «articolo 13-bis» , che va barrata dai soggetti che redigono per la prima volta il bilancio, in conformità ai nuovi principi contabili Oic in vigore dal 2016.

Per tali contribuen­ti, il termine per presentare le dichiarazi­oni dei redditi e Irap relative al 2016 (modelli Redditi 2017 e Irap 2017) è posticipat­o al 15 ottobre 2017 e slitta ulteriorme­nte (es- sendo una domenica) a lunedì 16 ottobre 2017. Rimangono esclusi dalla proroga, comunque, non solo le micro-imprese (articolo 2435-bis del Codice civile), ma anche i soggetti che adottano i principi contabili internazio­nali Ias/Ifrs e i contribuen­ti in contabilit­à semplifica­ta. L’istituzion­e della nuova casella serve proprio per identifica­re i contribuen­ti che si avvalgono del differimen­to e gestire, per essi, in modo corretto l’invio delle dichiarazi­oni. Per quanto attiene alle ulteriori variazioni introdotte dal provvedime­nto, oltre alle correzioni di alcuni refusi, vanno citate quelle previste dal Dl 50/2017, in tema di Ace e visto di conformità che impattano in maniera significat­iva anche sulle dichiarazi­oni aventi ad oggetto il periodo d’imposta 2016.

Quanto al visto di conformità, per tutte le dichiarazi­oni dei redditi e l’Irap il limite di 15mila euro, oltre il quale scatta l’obbligo di apposizion­e del visto di conformità, è stato ridotto a 5mila euro, annui dall’articolo 3, comma 1, della manovrina (si veda l’articolo in pagina). Quanto all’Ace le istruzioni ricordano che per l’acconto Ires 2017, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto occorrerà “ridetermin­are” l’imposta 2016 tenendo conto dei soli incrementi del quinquenni­o 2012-2016, quale base di calcolo con il metodo storico.

Il conteggio non è agevole, poiché implica la necessità di dover ripensare la determinaz­ione della base imponibile Ace togliendo dal computo, gli incrementi e le variazioni prodotte con riferiment­o all’annualità 2011, nonché rimoduland­o l’aliquota ridotta al 2,3% del coefficien­te di rendimento nozionale applicabil­e alla variazione in aumento del capitale investito a partire dal 2017. Resta, comunque, ferma la possibilit­à di ricorre, eventualme­nte, al metodo previsiona­le. Nessun obbligo di ricalcolo dell’acconto 2017, invece, è previsto per i soggetti Irpef.

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